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Cassazione Civile 11005/2002 – Azione revocatoria ex art. 2901 cc – Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – Interruzione della prescrizione – Art. 2903 cc

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Sentenza 11005/2002

Azione revocatoria ex art. 2901 cc – Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – Interruzione della prescrizione – Art. 2903 cc

In un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ. , il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 luglio 2002, n. 11005   (CED Cassazione 2002)

(Conformi: Cass. 6390/2020, Cass. 23068/2011, Cass. 9523/2010)

Art. 2903 cc annotato con la giurisprudenza

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24.2.1983 la Banca Nazionale del Lavoro assumeva che Ri. Vo., la quale il 22.3.1979 ed il 9.1.1980 aveva prestato fideiussione all’esponente rispettivamente per lire 100.000.000 e per lire 140.000.000 in favore delle. S.p.A. (OMISSIS), aveva disposto di tutto il suo patrimonio immobiliare in favore della S.r.l. De., ben consapevole del grave pregiudizio determinato da tale comportamento alle ragioni dell’attrice, posto che le due suddette società garantite avevano pesanti esposizioni debitorie nei confronti di alcuni istituti di credito, circostanza quest’ultima nota alla Vo. ed alla De..

Ciò premesso, la (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la Vo. e la società De. chiedendo, in via principale, la declaratoria di simulazione dell’atto notarile del 15.12.1980 con il quale la Vo. aveva conferito alla De. l’azienda agricola B.P. in Comune di Rivarolo del Re e dell’atto notarile del 28.8.1982 con il quale la medesima aveva venduto alla De. l’usufrutto su una porzione di casa in Sabbioneta; in via subordinata chiedeva revocarsi gli stessi atti e dichiararli inefficaci e inapplicabili nei propri confronti.

Si costituiva in giudizio la società De. contestando la fondatezza delle domande di cui chiedeva il rigetto; la Vo. restava contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 22.1.1987, respinta la domanda di simulazione, dichiarava l’inefficacia nei confronti della (OMISSIS) dei due menzionati atti di disposizione da parte della Vo..

Avverso tale pronuncia entrambe le convenute proponevano impugnazione alla Corte di Appello di Brescia; la Vo. in particolare eccepiva di non aver ricevuto la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

La Corte territoriale con sentenza del 14.2.1990 dichiarava la nullità della notificazione del suddetto atto di citazione nei confronti della Vo. e disponeva la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado.

Con atto di citazione notificato il 16.7.1990 la (OMISSIS) riassumeva il giudizio nei confronti della Vo. e della società De. riproponendo le domande già formulate precedentemente.

Si costituiva in giudizio la De. eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione, atteso che la domanda relativa alla revoca dell’atto di disposizione del 15.12.1980 era stata portata a conoscenza della Vo. per la prima volta con la sentenza del Tribunale di Mantova notificata il 18.3.1987, e dunque oltre il termine quinquennale di cui all’art. 2903 c. c. .

La Vo. restava contumace e, nelle more del giudizio, decedeva.

La (OMISSIS) conveniva a tal punto in giudizio l’erede Ma. Ma. che, nel costituirsi, faceva presente di aver rinunciato all’eredità; l’attrice citava poi in giudizio gli altri eredi della Vo. nella persona di Em. Ri. in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli minori Ed. e Ma. Ma..

Resisteva la Ri. costituendosi in proprio e nella suddetta qualità.

Successivamente la (OMISSIS) conveniva in giudizio la Ri. quale curatrice dell’eredità giacente della Vo..

La Ri. in tale qualità restava contumace.

Con sentenza del 24.5.1996 il Tribunale adito accoglieva la domanda revocatoria.

Avverso tale decisione proponevano distinti gravami la Ri. quale curatrice dell’eredità giacente della Vo. e la società De.; resistevano la (OMISSIS) e Ma. Ma..

Con sentenza del 30.6.1999 la Corte d’appello di Brescia, riunite le cause, respingeva entrambe le impugnazioni.

La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, con specifico riferimento alla pretesa prescrizione dell’azione revocatoria per mancata rituale notifica della citazione alla Vo. prima del decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2903 c. c., rilevava che con la precedente sentenza del 10.3.1990 la Corte di Appello di Brescia non aveva dichiarato la nullità del giudizio instaurato dalla (OMISSIS) né quella della citazione nei confronti della Vo., bensì la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, sempre con riferimento alla Vo., ai sensi dell’art. 354 c. p.c., disponendo quindi la rimessione della causa dinanzi al Tribunale di Mantova; pertanto nella fattispecie trovava applicazione l’ art. 353 c. p.c. nella parte in cui prescrive la riassunzione del processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza; orbene la (OMISSIS) aveva proceduto tempestivamente a tale riassunzione, cosicché il medesimo processo instaurato con la notifica dell’atta di citazione avvenuta il 23.2.1983, non si era estinto.

Il giudice di appello poi evidenziava che il giudizio instaurato nei confronti del debitore e del terzo acquirente dei beni la cui alienazione il creditore assuma essere stata lesiva delle proprie ragioni, comporta una situazione di litisconsorzio necessario con conseguente inscindibilità della causa, cosicché nella fattispecie non poteva distinguersi tra l’azione proposta nei confronti della De. e quella proposta nei confronti della Vo.; ebbene l’unica causa era iniziata il 23.2.1983, sia pure in situazione di difettosa integrità del contraddittorio, e quindi con l’osservanza del termine quinquennale previsto dall’art. 2903 c. c., mentre l’accertamento della nullità della notifica della citazione alla Vo. aveva semplicemente comportato l’integrazione del contraddittorio, così come, ai sensi dell’art. 331 c. p.c., in ipotesi di omessa o irrituale notifica di impugnazione nei confronti di tutte le parti in causa inscindibile, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio dando disposizioni per la notifica.

Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione la società De. e la Ri. quale curatrice dell’eredità giacente di Ri. Vo.; resiste ad entrambi i controricorsi la (OMISSIS); ma hanno svolto in questa sede attività difensiva Ma. Ma., Ma. Ma. e la Ri. quale esercente la potestà sul figlio minore Ed. Ma.; la Ri. nella suddetta qualità ha successivamente presentato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve provvedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Venendo quindi all’esame del ricorso proposto dalla società De., si rileva che con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 353 – 354 c. p.c. e 2903 e 2943 c. c., censura l’affermazione della Corte di Appello di Brescia secondo cui la tempestiva riassunzione del processo ai sensi dell’art. 353 c. p.c. ne aveva impedito l’estinzione, cosicché, ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario, il termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2903 c. c. era stato interrotto nei confronti di entrambe le convenute con l’atto di citazione notificato il 23.2.1983; assume in proposito che a seguito della rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione, l’effetto interruttivo del decorso della prescrizione non retroagisce al momento della notifica nulla, ma si verifica in quello della rinnovazione; nella fattispecie, pertanto, la tempestiva riassunzione del processo da parte della (OMISSIS) ne aveva scongiurato l’estinzione, ma non aveva impedito la prescrizione del diritto sostanziale in quanto non fatto valere nei confronti della Vo. nel termine previsto dall’art. 2903 c. c. .

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2903 e 2043 c. c., rileva che ai fini di una valida interruzione del corso della prescrizione occorre che l’atto contenente la domanda giudiziale venga portato a conoscenza del soggetto che ne è destinatario, cosicché nella fattispecie l’atto di citazione del 23.2.1983, non notificato alla Vo., era inidoneo ad interrompere la prescrizione, ed altrettanto avrebbe dovuto ritenersi per il successivo atto di riassunzione.

La ricorrente poi sottolinea che la mancanza di una espressa previsione legislativa in ordine alla efficacia dell’atto interruttivo della prescrizione in materia di litisconsorzio necessario comporta in base alla regola generale l’impossibilità di estendere a terzi gli effetti dell’atto interruttivo medesimo.

Procedendo poi all’esame del ricorso proposto dalla Ri. quale curatrice dell’eredità giacente di Ri. Vo., si osserva che con l’unico motivo di ricorso articolato la suddetta ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 353 – 354 c. p.c. e 2903 e 2943 c. c., assume che, contrariamente al convincimento espresso dal giudice di appello, la riassunzione ex art. 353 c. p.c. (cui fa riferimento l’art. 354 terzo comma c. p.c.), tiene sostanzialmente luogo, con effetto “ex tunc”, della rinnovazione della notifica prevista dall’art. 291 c. p.c.; cosicché, se tale riassunzione viene ritualmente e tempestivamente eseguita, impedisce ogni decadenza, ma la sanatoria non si estende alla efficacia interruttiva della prescrizione, e “dunque è inidonea a porre rimedio ad una prescrizione in ipotesi già verificatasi; né l’esistenza di un litisconsorzio necessario, come nella fattispecie, può condurre a conclusioni diverse, dovendosi anzi ritenere che, poiché la causa avrebbe dovuto svolgersi ed essere decisa in contraddittoria tra tutti i litisconsorti, la citazione avrebbe dovuto essere tempestivamente notificata a tutti i suddetti soggetti.

I motivi articolati nei menzionati ricorsi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondati.

E` opportuno anzitutto rilevare che le censure sollevate dalle ricorrenti, nella parte in cui sostengono il principio per il quale la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione ha effetto interruttivo del decorso della prescrizione dal giorno in cui viene eseguita la rinnovazione medesima e non retroagisce al momento della prima notificazione ritenuta nulla, si basano su una promessa in fatto estranea alla fattispecie, riguardando l’ipotesi in cui la nullità dell’originario atto di citazione si sia verificata in un processo nel quale il contraddittorio debba essere realizzato nei confronti di un solo soggetto (o comunque nei confronti di una pluralità di soggetti tra i quali non sussista un rapporto di litisconsorzio necessario).

Come invece esposte in precedenza, nella fattispecie ricorre un vincolo di litisconsorzio necessario tra i due soggetti originariamente convenuti in giudizio (ovvero Ri. Vo. e la società De.), cosicché il problema posto dalla rilevata nullità dell’atto di citazione notificato alla Vo. attiene all’efficacia dell’interruzione del termine di prescrizione previsto dall’art. 2903 c. c. a seguito della valida notifica dell’atto di citazione nei confronti della società De. una volta che, disposta la rimessione della causa davanti al Tribunale di Mantova ai sensi degli artt. 353 – 354 c. p.c. da parte della Corte di Appello di Brescia, il processo è stato tempestivamente riassunto nel termine perentorio di sei mesi dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 353 c. p.c., e dunque non si è estinto.

In proposito la Corte territoriale ha ritenuto che la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario tra terzo acquirente e debitore quali soggetti convenuti dal creditore che ha promosso l’azione revocatoria ex art. 2901 c. c., e dunque di inscindibilità della causa così instaurata, comportava nella fattispecie che la notifica dell’atto di citazione effettuata dalla (OMISSIS) il 23.2.1983 nei confronti della società De. allorché il termine prescrizionale di cui all’art. 2903 c. c. non era ancora decorso, aveva prodotto un valido effetto interruttorio della prescrizione anche nei riguardi della Vo., non potendosi distinguere a tal fine tra l’azione proposta nei confronti del terzo acquirente del bene oggetto dell’azione revocatoria e l’azione proposta nei confronti del debitore.

Tale argomentazione è corretta, essendo basata sulla promessa che la riassunzione tempestivamente eseguita ex art. 353 secondo comma c. c. non dà luogo ad un nuovo giudizio, ma produce l’effetto di far continuare l’originario processo.

Del resto il convincimento espresso nella sentenza impugnata è conforme all’orientamento ripetutamente espresso da questa Corte per il quale, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari e dunque a contraddittorio non integro, ed a seguito di pronuncia del giudice di appello che abbia rimesso le parti in primo grado ai sensi dell’art. 354 c. p.c. il contraddittorio sia stato ritualmente integrato nei confronti dei litisconsorti pretermessi in modo da evitare l’estinzione del processo, l’originario atto di citazione ha l’effetto di sospendere la prescrizione del diritto azionato sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo ex art. 2945 secondo comma c. c. (Cass. 19.5.1974 n. 2397; Cass. 30.5.1978 n. 2726; Cass. 20.5.1989 n. 2437); ed è appena il caso di osservare che il principio ora richiamato, affermato in ipotesi in cui la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata pretermessa nei confronti di alcuni litisconsorti, a maggior ragione deve essere ribadito nella fattispecie laddove, come si è evidenziato, la notifica dell’atto di citazione nei confronti della Vo., ancorché ritenuta nulla, era pur sempre stata eseguita.

Sulla base delle considerazioni esposte entrambi i ricorsi debbono essere rigettati; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 343,00 per spese e di euro 3.000,00 per onorari di avvocato.

 

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