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Cass. Civile 9239/2021 – Indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette

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Ordinanza 9239/2021

Indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di indennizzo per intervenuta decadenza in base alla data di conoscenza della patologia, senza considerare che l’assistita solo in epoca successiva e per effetto di un accertamento medico aveva appreso che la malattia derivava da una emotrasfusione subita in passato).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 06-04-2021, n. 9239   (CED Cassazione 2021)