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Art. 10 cpc – Determinazione del valore della causa

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Codice di procedura civile

Determinazione del valore della causa

Articolo 10 codice di procedura civile

Determinazione del valore

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.


 

Giurisprudenza:

Opposizione all’esecuzione

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di intimazione (nella specie, rivolto “pro quota” millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un’unica obbligazione e che l’opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-1-2022, n. 2882

 

Cause relative alle modalità di uso dei servizi del condominio – Rimozione di un cancello installato da un condomino nell’androne comune

Le controversie che vedono messo in discussione il diritto del condomino ad un determinato uso della cosa comune (nella specie, la realizzazione di un cancello scorrevole nell’androne condominiale ed in adiacenza a tre appartamenti di proprietà di altro condomino, al fine di delimitare la proprietà comune da quella privata), non rientrano nella competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c., ma sono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore, atteso che in esse non si controverte sui limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativi al modo più conveniente ed opportuno con cui detta facoltà debba esercitarsi, venendo piuttosto in gioco un vero e proprio conflitto tra proprietà individuale e proprietà condominiale. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 26-11-2021, n. 36967

 

Risarcimento danni soggetta alla regola di competenza per valore – Proposizione avanti al giudice di pace – Indicazione di somma nel limite della giurisdizione equitativa

In tema di determinazione della competenza per valore, nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del comma 3 della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane “fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito”, cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 25-8-2021, n. 23434

 

Condominio – Controversia su criterio di ripartizione di spesa deliberata dall’assemblea – Valore della causa – Limitazione all’importo contestato – Esclusione

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-7-2021, n. 19250

 

Giudice di pace – Opposizione a decreto ingiuntivo

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-4-2021, n. 10188

 

Rivalutazione monetaria – Cumulo con capitale ed interessi

Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (nella specie, giudice di pace in base all’art. 113, comma 2, c.p.c.), la rivalutazione monetaria, ove richiesta in aggiunta alla somma capitale ed agli interessi sino al momento della proposizione della domanda, si cumula, ai sensi dell’art. 10, comma 2 , c.p.c., con il capitale e gli interessi. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-8-2020, n. 17991

 

Azione annullamento delibera condominiale priva di incidenza diretta sul patrimonio dell’attore – Interesse ad agire – Sussistenza – Conseguenze in tema di competenza per valore

In tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, posta la sussistenza dell’interesse ad agire anche quando la relativa azione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia “ex se” alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore, la domanda giudiziale appartiene alla competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di essere quantificato in una somma di denaro per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 20-7-2020, n. 15434

 

Giudice di pace – Contenuto – Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un ‘facere’ di valore non determinato

Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un “facere”, per la quale non sia indicato alcun valore, quest’ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest’ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall’altro al “facere” consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-6-2020, n. 15434