Art. 1004 codice civile
Spese a carico dell’usufruttuario
Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.
Giurisprudenza:
Criterio di riparto delle spese – Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell’usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell’opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria – stante la non tassatività dell’elencazione contenuta all’art. 1005 c.c. – quell’opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell’usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22797
Oneri condominiali – In tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un appartamento sia oggetto di diritto reale di abitazione, gravano sul titolare di quest’ultimo le spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre cedono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione, giusta l’art. 1026 c.c., le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c. in tema di usufrutto. (Fattispecie anteriore alla novella introdotta con la l. n. 220 del 2012). Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2017, n. 9920
Criterio di riparto delle spese – Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell’usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell’opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l’usufruttuario ha l’onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 novembre 2015, n. 22703
Legittimazione attiva e passiva – L’usufruttuario è legittimato attivo e passivo in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa nei limiti previsti dall’articolo 1004 c.c., commi 1 e 2, mentre è il nudo proprietario, ex articolo 1005 c.c., che deve provvedere alle riparazioni straordinarie: determinandosi, così, una diversa ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all’usufruttuario ed al nudo proprietario. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 24 marzo 2014, n. 6877
Rapporti interni tra usufruttuario e nudo proprietario – Le disposizioni degli artt. 1004 e segg. cod. civ., concernenti gli obblighi a carico dell’usufruttuario, regolano i rapporti interni tra questo ed il nudo proprietario, e non sono opponibili al terzo creditore. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 novembre 2013, n. 24752
Oneri condominiali – Qualora un appartamento sito in condominio sia oggetto di usufrutto, l’usufruttuario è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria del condominio, mentre il nudo proprietario non vi è tenuto, neppure in via sussidiaria o solidale. Peraltro, ove il nudo proprietario agisca nei confronti dell’usufruttuario per il rimborso di spese attinenti ai servizi comuni da lui sostenute, nel relativo giudizio è consentito all’usufruttuario contestare il debito sul rilievo del mancato godimento di tali servizi. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 febbraio 2012, n. 2236
Oneri condominiali – In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli articoli 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 dicembre 2011, n. 26831
Interventi di restauro – L’usufruttuario ha l’obbligo di provvedere alle spese ed in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell’immobile, ma non anche a quelli relativi ad interventi di restauro, né è tenuto a comunicare al proprietario la necessità di tali interventi. Non è, pertanto, configurabile alcuna sua responsabilità per la mancata comunicazione della predetta necessità, né per aver omesso di provvedere direttamente alle riparazioni non eseguite dal proprietario, essendo prevista al riguardo dall’art. 1006 cod. civ. soltanto una facoltà. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 24 febbraio 2009, n. 4426
Oneri condominiali – In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 28 agosto 2008, n. 21774
Oneri condominiali – Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto del diritto di usufrutto, l’atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile “erga omnes” e quindi anche al condominio, il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli artt.1004 e 1005 cod. civ. in ordine alla ripartizione delle spese fra nudo proprietario e usufruttuario, tenuto conto che – in relazione al pagamento degli oneri condominiali che costituiscono un’obbligazione “propter rem”, quindi tipica – la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa; pertanto, poiché anche le spese dovute dall’usufruttuario si configurano come obbligazioni “propter rem”, non è consentito all’assemblea interferire sulla imputazione e sulla ripartizione dei contributi stabiliti dalla legge in ragione della loro natura, non rientrando nei suoi poteri introdurre deroghe che verrebbero a incidere su diritti individuali. Ne consegue che l’assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deve ripartire le spese secondo a loro funzione e il loro fondamento, spettando all’amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi i soggetti obbligati anche nel caso in cui l’assemblea non abbia provveduto ad individuarli. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 ottobre 2006, n. 23291
Responsabilità dell’usufruttuario per i danni cagionati da cose in custodia – Ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all’art. 2051 cod. civ., l’usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario, senza che si possa distinguere nell’ambito della cosa oggetto dell’usufrutto (nella specie, villa con parco), per sottrarsi alla responsabilità, tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a scopi ornamentali, come una pianta di araucaria, e il bene principale, atteso che la capacità di produrre frutti va riferita non alle singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 luglio 2004, n. 12280