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Art. 1006 cc – Rifiuto del proprietario alle riparazioni

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Articolo 1006 codice civile

Rifiuto del proprietario alle riparazioni

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.


 

Giurisprudenza:

L’improponibilità della domanda di rimborso può essere rilevata d’ufficio – L’art. 1006 c.c., stabilendo che l’usufruttuario può ripetere solo alla fine dell’usufrutto le spese fatte in luogo del nudo proprietario, implica che, prima di tale momento, l’usufruttuario è carente di azione; quale mancanza di una condizione dell’azione, l’improponibilità della domanda di rimborso in pendenza dell’usufrutto può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 novembre 2015, n. 22703

 

Omesso avviso al proprietario della necessità di riparazione – L’usufruttuario ha l’obbligo di provvedere alle spese ed in genere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dell’immobile, ma non anche a quelli relativi ad interventi di restauro, né è tenuto a comunicare al proprietario la necessità di tali interventi. Non è, pertanto, configurabile alcuna sua responsabilità per la mancata comunicazione della predetta necessità, né per aver omesso di provvedere direttamente alle riparazioni non eseguite dal proprietario, essendo prevista al riguardo dall’art. 1006 cod. civ. soltanto una facoltà. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 24 febbraio 2009, n. 4426

 

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