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Art. 1014 cc – Estinzione dell’usufrutto

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Articolo 1014 codice civile

Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall’art. 979, l’usufrutto si estingue :

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.


 

Donazione della nuda proprietà di un bene con riserva di usufrutto congiuntivo in favore del donante medesimo e del coniuge

In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), se il coniuge muore prima dell’apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-9-2020, n. 18211

 

Diritto reale d’uso sulle aree per parcheggio

Il diritto all’uso dell’area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell’auto è di natura reale (artt. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 e 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47), e pertanto si prescrive – per il combinato disposto dagli artt. 1026 e 1014 cod. civ. – dopo vent’anni dall’acquisto dell’unità immobiliare. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 15-11-2002, n. 16053

 

Diritto reale d’uso sulle aree per parcheggio

Al diritto reale d’uso sulle aree a parcheggio di cui all’art. 41 “sexies” della legge 17 agosto 1942 n. 1150 secondo il testo introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n.765, è applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n.1) e 1026 cod.civ.. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-11-2000, n. 14731

 

Diritto reale d’uso sulle aree per parcheggio

Il diritto all’uso dell’area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell’auto è di natura reale (artt. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 e 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47), e pertanto si prescrive dopo vent`anni dall’acquisto dell’unità immobiliare. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-12-1997, n. 12736