Art. 1068 codice civile
Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.
Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.
L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.
Giurisprudenza:
Trasferimento della servitu’ in luogo diverso art. 1068, comma 4, c.c. – Differenze rispetto ai commi 2 e 3 – I commi 2 e 3 dell’art. 1068 c.c., che regolano il trasferimento del luogo di esercizio della servitù, fanno riferimento rispettivamente all’offerta del proprietario del fondo servente e all’istanza del proprietario di quello dominante. Il comma 4, invece, che disciplina lo spostamento della servitù su altro fondo, non contempla alcuna richiesta, ma riconosce al giudice un’ampia discrezionalità, ponendo quale … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 5 dicembre 2018, n. 31456
L’art. 1068, comma 2, c.c. autorizza il mutamento del luogo della servitù, a richiesta di chi ne è gravato, ma esige che le opere necessarie a tale mutamento siano eseguite nell’esclusivo ambito del fondo servente, dovendosi ritenere abusive quelle che dovessero insistere nel fondo dominante poiché le opere … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 ottobre 2018, n. 24618
Trasferimento della servitù in luogo diverso condizioni – Iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente – Inammissibilità – Ai sensi dell’art. 1068 c.c., lo spostamento delle opere necessarie per l’esercizio della servitù non può avvenire per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente il quale, ove l’originario esercizio di quel diritto impedisca di effettuare lavori, operazioni o miglioramenti, può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per godere del suo diritto; ove, tuttavia, detta offerta non sia accettata, tale spostamento può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente o per decisione del giudice o per effetto di convenzione scritta ex art. 1350, n. 4, c.c. intercorsa tra … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14821
Trasferimento della servitù in luogo diverso condizioni – Offerta – In tema di trasferimento di servitù prediale, il proprietario del fondo servente, formulata l’offerta anteriormente all’instaurazione, pure se da parte sua, del giudizio, ha anche in corso di lite il diritto potestativo, ai sensi dell’art. 1068, comma 2, c.c., di specificarla ulteriormente e, all’occorrenza, di conformarla agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 1 giugno 2016, n. 11424
Presupposti – In tema di servitù prediali non integra la fattispecie prevista dal quarto comma dell’art. 1068 c.c. (divieto di trasferire la servitù in luogo diverso da quello originario) la sostituzione, ad opera del proprietario del fondo servente, di una vecchia scala in legno, utilizzata per l’esercizio del diritto di passaggio per l’accesso al fondo dominante, con una nuova scala in muratura, anche qualora, con la sua sostituzione, ne sia stato ridisegnato il tracciato, trattandosi di una … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25 maggio 2016, n. 10875
Maggiore gravosità dell’esercizio della servitù per il fondo servente – Configurabilità – La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068, comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall’utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 maggio 2016, n. 9031
Aggravio per il fondo servente – Sopravvenuta pericolosità del transito veicolare – L’aggravio che consente il trasferimento della servitù ex art. 1068, comma 2, c.c. non riguarda solo le esigenze del fondo servente, ma anche le esigenze delle persone che su quel fondo vivono, come nel caso in cui il transito veicolare evidenzi rischi sopravvenuti (nella specie, per la presenza abitativa di un bambino in tenera età). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 settembre 2015, n. 18660
Impossibilità di esercizio della servitù – Estinzione per non uso – Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall’atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l’impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 cod. civ. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell’art. 1074 cod. civ., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell’art. 1073 cod. civ., dopo il decorso del ventennio di non uso. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 giugno 2013, n. 15988
Condizioni di cui al secondo comma dell’art. 1068 cod. civ. – Esigenza di esecuzione di lavori, riparazioni o miglioramenti da parte del proprietario del fondo servente – In tema di trasferimento della servitù in luogo diverso, ai sensi dell’art. 1068, secondo comma, cod. civ., mentre la maggiore gravosità dell’esercizio della servitù per il fondo servente – quale ragione della richiesta di spostamento – deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione del vincolo, va escluso che tale requisito occorra anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia l’obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo tali facoltà consentite dal criterio di esercizio del minor aggravio del fondo servente, di cui all’art. 1065 cod. civ., senza alcuna necessità di comparazione tra la situazione esistente all’epoca in cui fu creata la servitù e la situazione, invece, esistente quando il trasferimento venga chiesto. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 febbraio 2013, n. 4336
Criteri di cui al secondo comma dell’art. 1068 cod. civ. – Accertamento del giudice di merito – Sindacabilità – Nella controversia tra i proprietari dei fondi servente e dominante, relativa al trasferimento della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito, in base ai criteri di cui al secondo comma dell’art 1068 cod. civ., deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore. Pertanto è incensurabile la decisione del giudice di merito, ove lo stesso abbia correttamente considerato che, per effetto del nuovo passaggio offerto in sostituzione, posto a confronto col vecchio tracciato, avendo riguardo alla loro pendenza, ampiezza, sinuosità ed alla conformazione del piano del suolo, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è, piuttosto, evitato, o rimosso, l’aggravio del fondo servente, o, quanto meno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 24 luglio 2012, n. 12929
Discrezionalità del giudice nel disporre il trasferimento ai sensi del quarto comma dell’art. 1068 cod. civ. – In tema di servitù prediali, la fattispecie prevista dal quarto comma dell’art. 1068 cod. civ., comportando il trasferimento della servitù non già su altra porzione dello stesso fondo, come nell’ipotesi contemplata dal secondo comma del medesimo art. 1068 cod. civ., ma su altro fondo del proprietario dell’originario fondo servente o di un terzo, determina l’estinzione della servitù preesistente e la contestuale costituzione di una nuova servitù, anche se di eguale contenuto, a carico del diverso fondo. A differenza, tuttavia, dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1068 cod. civ. (nella quale il verificarsi dei richiesti presupposti normativi determina l’insorgenza, in capo al proprietario del fondo servente, del diritto di ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù), qualora l’offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta al proprietario del fondo dominante venga da quest’ultimo ingiustamente rifiutata, l’accoglimento della domanda di trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell’art. 1058, quarto comma, cod. civ., è rimesso alla valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, “può” disporre detto trasferimento. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7415
Trasferimento sul fondo di proprietà di un terzo – Consenso del terzo – Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo richiede, ai sensi dell’art. 1068, comma quarto, cod. civ., il consenso di quest’ultimo, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6130