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Art. 11 cpc – Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

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Articolo 11 codice di procedura civile

Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.


 

 

Valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di lite – Determinazione – Ammontare complessivo dell’obbligazione dedotta in giudizio

Nel caso di domanda di proposta verso più debitori in solido, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è costituito dall’ammontare complessivo dell’obbligazione dedotta in giudizio, senza che abbia rilievo la successiva ed eventuale fase del regresso tra condebitori solidali, siccome estranea alla specifica pretesa azionata dall’attore. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito la quale, in un giudizio intrapreso da un avvocato nei confronti di un consiglio dell’ordine degli avocati e dei suoi componenti, per il risarcimento del danno derivante dall’avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico, ha ritenuto che, ai fini della liquidazione delle spese in favore dei convenuti, risultati vittoriosi, il valore della causa fosse pari all’ammontare complessivo del risarcimento chiesto loro). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-12-2021, n. 40832

 

Impugnazione di delibera assembleare condominiale – Valore della causa

La domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell’intera deliberazione e dunque all’intero ammontare della spesa, giacché l’effetto caducatorio dell’impugnata deliberazione dell’assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l’annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-7-2021, n. 19250

 

Impugnazione di delibera assembleare condominiale – Valore della causa

Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al “thema decidendum”, invece che al “quid disputandum”, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 22-1-2010, n. 1201

 

Debiti ereditari – Coeredi

Il fatto che, ai sensi dell’art. 752 cod. civ., i coeredi “contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie…” e che, ai sensi dell’art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori “non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte”, a norma dell’art. 1314 cod. civ., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno (“pro quota”) ha comunque la sua fonte nell’obbligazione del “de cuius”, la quale determina l’unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’art. 11 cod. proc. civ. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all’art. 10, comma secondo, cod. proc. civ. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo, l’adempimento “pro quota” dell’unica obbligazione del “de cuius”, essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-9-2007, n. 20338

 

Giudice di pace – Sentenze rese nelle cause di valore inferiore a milleecento euro – Identificazione del valore della domanda rimessa alla parte

In tema di impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace, in relazione alle quali, in base agli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenere inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di milleecento euro, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità (a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ. in tema di competenza), è manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. da 10 a 14 del medesimo codice, sollevata, in riferimento all’art. 25, primo comma, Cost., sul rilievo che la norma denunciata consentirebbe all’attore di circoscrivere artificiosamente l’entità della propria domanda, così da farla rientrare nei limiti entro cui il giudice di pace decide secondo equità, pur quando invece il valore effettivo della controversia superi tale limite, con l’effetto di precludere alla controparte la possibilità del ricorso in appello dinanzi al tribunale territorialmente competente. Difatti, premesso che al fine di identificare il valore della domanda (cui si correla il regime dell’eventuale successiva impugnazione) deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall’attore, anche a prescindere dall’oggetto dell’accertamento che il giudice debba eventualmente compiere quale antecedente logico per decidere il fondamento della domanda, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 25, primo comma Cost. nel fatto che, essendo la formulazione della domanda nella disponibilità della parte, anche la determinazione della misura di quello che l’attore intende giudizialmente richiedere è rimessa alla sua scelta; e ciò in quanto il precetto costituzionale implica che il giudice debba essere precostituito secondo criteri generali ed astratti stabiliti dalla legge, ma non esclude certo che siffatti criteri possano essere formulati dal legislatore in relazione al contenuto della domanda che la parte, nella sua discrezionalità, decida di volta in volta di azionare. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 11-1-2006, n. 393

 

Impugnazione di delibera assembleare condominiale – Valore della causa

In tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell’assemblea, sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell’insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il “thema decidendum” non riguarda l’obbligo del singolo condomino bensì l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-4-2004, n. 6617

 

Controversie originate dalla richiesta del creditore di adempimento parziale di obbligazione divisibile

In tema di competenza per valore, nelle controversie originate dalla richiesta del creditore di adempimento parziale di obbligazione divisibile (nella specie, pagamento di una somma di danaro), il valore della causa è determinato dall’ammontare della parte richiesta, e non da quello dell’intero credito, che assume rilevanza, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. civ., esclusivamente quando viene chiesto da più persone o contro più persone, nello stesso processo, l’adempimento, per le rispettive quote, dell’intera obbligazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-7-2003, n. 11333