Codice di procedura civile
Articolo 111 codice di procedura civile
Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso .
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull’ acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Giurisprudenza:
Aggiudicazione di bene immobile in base a vendita forzata – Sentenza – Opponibilità all’aggiudicatario
L’acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell’aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all’aggiudicatario, ai sensi dell’art 111, comma 4 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l’eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-9-2022, n. 25926
Azione revocatoria
Il cessionario beneficia “ope legis” degli effetti dell’azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto – ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto – di agire “in executivis” nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l’atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito “e latere creditoris”. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-6-2022, n. 20315
Provvedimento di confisca
Il provvedimento di confisca della totalità delle partecipazioni societarie, disposto all’esito di un procedimento di prevenzione, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica e non perde la legittimazione a proseguire i giudizi precedentemente instaurati a tutela dei propri crediti, non potendosi configurare un acquisto a titolo originario del diritto controverso in capo all’autorità pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società, ritenendo erroneamente che fosse sopravvenuto il difetto di legittimazione della creditrice ingiungente a seguito della confisca, ai sensi dell’art. 2-ter l. n. 575 del 1965, della totalità delle quote sociali e della conseguente messa in liquidazione ai sensi dell’art. 48, comma 8, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-5-2022, n. 16607
Morte dell’attore intervenuta prima della notificazione dell’atto di citazione
La morte dell’attore, intervenuta prima della notificazione dell’atto di citazione, determina la nullità della “vocatio in ius”, che presuppone la attuale esistenza delle parti, e dell’intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l’istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza d’appello impugnata, in quanto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato dopo la morte dell’attore in senso sostanziale, con conseguente nullità sia di tale giudizio, sia di quello di secondo grado). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 8-4-2022, n. 11506
Trasferimento della res litigiosa a titolo particolare in corso di giudizio di divisione
L’art. 111 c.p.c. enuncia una regola di carattere generale per la quale, anche in caso di trasferimento a titolo particolare della res litigiosa nel corso del processo, questo deve proseguire nei confronti dell’alienante, fatta salva la facoltativa possibilità di intervento dell’acquirente, tenuto in ogni caso a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa, ed è, pertanto, applicabile anche in materia di giudizio di divisione, non sussistendo ragioni peculiari che ostino a tale operatività. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-3-2022, n. 8624
Giudizio di cassazione – Interesse al ricorso intervento volontario del terzo nel giudizio
Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-3-2022, n. 6774
Riscossione dei tributi – Successione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia
In tema di riscossione dei tributi, la successione “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro “in universum ius”, riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del “munus publicum” riferito all’attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d’interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 8-6-2021, n. 15911
Successore rimasto estraneo al processo – Effetti in tema di regolamento delle spese processuali
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 6-4-2021, n. 9264
Cancellazione della società dal registro delle imprese – Legittimazione dell’avente causa alla riscossione del credito sociale
Il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l’onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-3-2021, n. 8521