LIBRO TERZO. Della proprietà – TITOLO SETTIMO. Della comunione – CAPO SECONDO. Del condominio negli edifici – Ambito di applicabilità
Articolo 1117 bis codice civile
Ambito di applicabilità
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.
Il presente articolo è stato inserito dall’art. 2 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.
Giurisprudenza:
Sopraelevazione – Limiti art. 1127 cc – Presupposti di applicazione
L’art. 1127 c.c., presupponendo l’esistenza di un edificio, ovverosia di costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, non rientra tra le norme applicabili al cd. supercondominio, che ricorre quando più condomini, tra loro autonomi, abbiano in comune alcuni beni o spazi a loro volta assoggettati a regime di condominialità, né nella altre ipotesi previste dall’art. 1117 bis c.c., essendo necessaria la prova, da parte di colui che invoca l’indennizzo, che la proprietà sia collocata nella colonna d’aria interessata dall’intervento, e quindi al di sotto dell’area sopraelevata, sul presupposto che tale colonna sia di proprietà condominiale. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-2-2022, n. 5023
Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un supercondominio – Opposizione ex art. 645 c.p.c. – Amministratori dei singoli condomìni – Legittimazione attiva – Esclusione
Gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex art. 1131 c.c., al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un’obbligazione contratta dall’amministratore dello stesso, né possono fare valere l’obbligo di manleva assolto da quest’ultimo nei confronti e a beneficio del supercondominio garantito, non operando tra l’amministratore del supercondominio e gli amministratori dei condomìni alcuna “rappresentanza reciproca” o “legittimazione sostitutiva”. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-12-2021, n. 40857
Impianto fognario in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomìni – Presunzione legale di condominialità – Operatività – Limiti
Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all’uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomìni, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest’ultimo e non all’intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomìni del complesso gli obblighi di custodia e di manutenzione gravanti sull’amministratore e sull’assemblea del singolo edificio. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-2-2021, n. 2623
Supercondominio – Momento costitutivo
Al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. c.c., anche il c.d. supercondominio, viene in essere “ipso iure et facto”, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, “pro quota”, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 15-11-2017, n. 27094
Rimborso per la prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva – Applicabilità dell’art. 1110 c.c. – Esclusione
Esula dall’ambito di operatività dell’art. 1110 c.c., che attiene alle sole spese necessarie per la conservazione della cosa comune, la domanda di rimborso delle spese derivanti dalla prestazione di un servizio condominiale di fornitura di acqua potabile a vantaggio di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva ed alla conseguente ripartizione interna del consumo unitario dell’intero complesso, come fatturato dall’ente erogatore, sulla base dei contatori di sottrazione installati nelle singole porzioni ovvero dei rispettivi valori millesimali. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25-5-2016, n. 10864