Indivisibilità delle parti comuni dell’edificio condominiale
Articolo 1119 codice civile
Indivisibilità
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
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Comma così modificato dall’art. 4 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013. Il testo previgente disponeva che:
“Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione , a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino”.
Cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni
La cessione delle singole unità immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell’art. 1118 c.c., è esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialità “necessaria” o “strutturale”) oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilità per essere i beni condominiali essenziali per l’esistenza delle proprietà esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 26-1-2021, n. 1610
Comproprietà indivisa – Scioglimento – Indivisibilità ex artt. 1112 e 1119 cc – Differenze
In tema di divisione di beni comuni, gli artt. 1119 e 1112 c.c. hanno una “ratio” diversa e forniscono differenti tutele: il primo contempla una forma di protezione rafforzata dei diritti dei condomini, in omaggio al minor “favor” del legislatore per la divisione condominiale e, conseguentemente, contiene la prescrizione dell’unanimità e la tutela del mero comodo godimento del bene, in relazione alle parti di proprietà esclusiva; il secondo costituisce un’eccezione alla regola generale della divisione della comunione disposta dall’art. 1111 c.c., tutela la destinazione d’uso del bene e, per questo, ammette che la divisione sia richiedibile anche da … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 18-2-2020, n. 4014
Indivisibilità ex art. 1119 c.c. – Interpretazione
L’art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall’art. 4 della l. n. 220 del 201, va interpretato nel senso che “le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione”, a meno che – per la divisione giudiziaria – “la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino” e – per la divisione volontaria – a meno che non sia concluso contratto che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 15-10-2019, n. 26041
Indivisibilità – Maggiore o minore comodità di uso delle cose – Determinazione
In tema di condominio di edifici, poiché l’uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l’art. 1119 cod. civ. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all’originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, con motivazione ritenuta congrua, aveva disposto lo scioglimento del condominio relativamente al giardino circostante l’edificio, alla soffitta ed allo scantinato della casa, e deciso di non procedere, invece, alla divisione della terrazza comune). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-1-2012, n. 867