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Art. 1122 ter cc – Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni

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Articolo 1122 ter codice civile

Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (1)

Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.

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(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 7 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013.


 

Giurisprudenza:

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio (La Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino rumeno contro un’associazione di comproprietari di un immobile in merito alla domanda di ingiungere a detta associazione di mettere fuori servizio il sistema di videosorveglianza dell’immobile in questione e di rimuovere le telecamere installate in alcune parti comuni di quest’ultimo). CGUE del 11-12-2019, n. 708