Articolo 1124 codice civile
Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori (1)
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. (2)
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 8 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: “Manutenzione e ricostruzione delle scale”.
(2) Comma è stato così sostituito dall’art. 8 L. 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013. Il testo previgente disponeva che:
“Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo “.
Omessa manutenzione di parti comuni – Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva – Concorso “pro quota” del condomino danneggiato nelle spese di riparazione e nel risarcimento dei danni
Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo – che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile – di contribuire, a propria volta e “pro quota”, alle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 24-6-2021, n. 18187
Scale e androne – Oggetto di proprietà comune anche dei negozi o locali terranei con accesso dalla strada
Le scale e l’androne, essendo elementi strutturali necessari all’edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell’art. 1117 c.c., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché anche tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio. Ne consegue l’applicabilità della tabella millesimale generale ai fini del computo dei “quorum” per la ripartizione delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria (ed eventualmente ricostruzione) dell’androne e delle scale, cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-4-2017, n. 9986
Ripartizione della spesa per la pulizia delle scale – Criterio della proporzione in base all’altezza del piano
In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica, “in parte qua”, dell’art.1124 cod.civ., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall’art.1123, secondo comma, cod. civ., della ripartizione della spesa in proporzione all’uso del bene e trova la propria “ratio” nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. (Nell’affermare tale principio, la S.C. ha anche precisato che, … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-1-2007, n. 432