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Art. 1127 cc – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

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Codice Civile

Articolo 1127 codice civile

Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.


 

Giurisprudenza:

Supercondominio – Applicazione dell’art. 1127 cc – Esclusione – L’art. 1127 c.c., presupponendo l’esistenza di un edificio, ovverosia di costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, non rientra tra le norme applicabili al cd. supercondominio, che ricorre quando più condomini, tra loro autonomi, abbiano in comune alcuni beni o spazi a loro volta assoggettati a regime di condominialità, né nella altre ipotesi previste dall’art. 1117 bis c.c., essendo necessaria la prova, da parte di colui che invoca l’indennizzo, che la proprietà sia collocata nella colonna d’aria interessata dall’intervento, e quindi al di sotto dell’area sopraelevata, sul presupposto che tale colonna sia di proprietà condominiale. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-2-2022, n. 5023

 

Presupposti di applicazione – Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra – Applicazione in favore di locali interrati – Esclusione – L’art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l’esistenza di un edificio, per tale intendendosi la costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. La disposizione non è applicabile, pertanto, al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere dal regime di proprietà dello stesso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-2-2022, n. 5023

 

Costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino – In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto riservato, collegato all’unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare l’appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una modifica strutturale del terrazzo – non riconducibile, peraltro, all’esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. – rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 24-12-2021, n. 41490

 

Aspetto architettonico – Nozione – Valutazione del giudice di merito – Incensurabilità in cassazione – Il concetto di “aspetto architettonico” dell’edificio, come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è, appunto, l’architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall’assolutezza dell’inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l’accertamento del fatto litigioso. Si tratta, perciò, di nozione che la legge configura con disposizione delineante un modulo generico, il quale richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante l’accertamento della concreta ricorrenza, nella vicenda dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo, ponendosi sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in cassazione, se privo di errori logici o giuridici. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-10-2021, n. 29584

 

Trasformazione del tetto, da parte del condomino del piano sottostante, in terrazza di uso esclusivo – Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-1-2021, n. 2126

 

Aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c. – Differenze – Le nozioni di aspetto architettonico ex art.1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti tra loro, sono strettamente complementari e non possono prescindere l’una dall’altra, sicché anche l’intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l’originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista; la relativa valutazione, demandata al giudice di merito, è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione, se congruamente motivata, senza peraltro obbligo di espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo sia da ritenersi insito in quello estetico. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-7-2020, n. 15675

 

Opere su parti comuni realizzate sull’ultimo piano – Realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche – Differenze – Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all’ultimo piano di un edificio comportano l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell’art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall’art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l’incremento di volumi e superfici nell’area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 15-6-2020, n. 11490