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Art. 1139 cc – Condominio – Rinvio alle norme sulla comunione

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Codice Civile

Articolo 1139 codice civile

Rinvio alle norme sulla comunione

Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.


Transazione approvata dall’assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore – Vincolatività per i condomini – Fondamento

L’obbligo del singolo partecipante di contribuire agli oneri condominiali derivanti dalla transazione approvata dall’assemblea con riguardo ad una lite insorta con un terzo creditore ha causa immediata non nell’efficacia soggettiva del contratto, ma nella disciplina del condominio, essendo le deliberazioni prese dall’assemblea vincolanti per … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 13-5-2022, n. 15302

 

Transazione che abbia ad oggetto rapporti relativi a beni comuni

In tema di condominio negli edifici le transazioni stipulate dai condomini che abbiano ad oggetto rapporti relativi a beni comuni richiedono, ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c. il consenso di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-1-2022, n. 514

 

Condominio minimo – Nozione – Disciplina applicabile – Conseguenze in ipotesi di mancanza di unanimità

Deve ravvisarsi un “condominio minimo” per il quale opera la disciplina dettata dal codice civile in tema di funzionamento dell’assemblea condominiale laddove i partecipanti siano, uno, proprietario esclusivo di un’unità immobiliare ed altri comproprietari “pro indiviso” delle restanti unità immobiliari comprese nell’edificio; non opera, tuttavia, il principio di maggioranza atteso che i medesimi comproprietari, con riguardo all’elemento personale supposto dall’art. 1136 c.c., sebbene abbiano designato distinti rappresentanti, esprimono comunque un solo voto con la conseguenza che, … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-7-2020, n. 15705

 

Previsioni del regolamento di condominio concernenti l’organizzazione della gestione dei beni comuni e la redazione del bilancio – Natura non negoziale – Modifica – Maggioranza assembleare

Le clausole del regolamento di condominio che disciplinano l’organizzazione della gestione dei beni comuni, incluse quelle relative alla redazione del bilancio, avendo esso ad oggetto le spese relative ai beni medesimi ed ai servizi condominiali, sebbene inserite in un regolamento contrattuale, non hanno natura negoziale e possono, perciò, essere modificate a maggioranza dall’assemblea condominiale. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-3-2019, n. 8940

 

Spese giudiziali spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino – Ripartizione

In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, “pro quota”, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 23-1-2018, n. 1629

 

Condominio minimo

Instaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali e riscontrandosi la medesima situazione nel condominio cd. “minimo”, ne discende che anche rispetto a quest’ultimo trova applicazione, sia per l’organizzazione interna dell’assemblea che per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 e ss. c.c., potendo pertanto in tal caso i condomini, in applicazione del principio maggioritario ed anche se in numero inferiore, rispettivamente, a quattro e dieci, nominare un amministratore ed approvare un regolamento. (Principio reso in fattispecie regolata, “ratione temporis”, dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-8-2017, n. 20071

 

Condominio minimo

Nel condominio cd. minimo (formato, cioè, da due partecipanti con diritti di comproprietà paritari sui beni comuni), le regole codicistiche sul funzionamento dell’assemblea si applicano allorché quest’ultima si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e deliberi validamente con decisione “unanime”, tale dovendosi intendere quella che sia frutto della partecipazione di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l’unanimità, o perché l’assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perché, come nella specie, alla riunione – benché regolarmente convocata – si presenti uno solo dei partecipanti e l’altro resti assente, è necessario adire l’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c., non potendosi ricorrere al criterio maggioritario. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-3-2017, n. 5329

 

Costituzione di diritti reali su parti comuni – Unanimità dei condomini

In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., applicabile al condominio in virtù dell’art. 1139 cod. civ., per la costituzione di diritti reali sulle parti comuni è necessario il consenso di tutti i condòmini, che non può essere sostituito da una deliberazione assembleare a maggioranza e dal decorso del tempo necessario a consolidarla. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-6-2013, n. 15024

 

Qualificazione giuridica del rapporto – Formazione del giudicato – Condizioni – Fattispecie in tema di qualificazione di un contesto proprietario come comunione e non come condominio

Il giudicato può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto, se questa abbia formato oggetto di contestazione e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda, la parte interessata non abbia proposto impugnazione. Ne consegue che, ove l’attore abbia domandato l’annullamento di una deliberazione assembleare per violazione del termine minimo di comunicazione dell’avviso di convocazione, di cui all’art. 66, terzo comma, disp. att. cod. civ., deve ritenersi intervenuto il giudicato sull’accertamento compiuto dal primo giudice, e non tempestivamente appellato, in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-4-2013, n. 10053