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Art. 1140 cc – Possesso

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Articolo 1140 codice civile

 

Possesso

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.


 

Giurisprudenza:

In un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l’esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l’utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-10-2021, n. 29594

 

In tema di recupero a tassazione di redditi di capitale maturati su somme detenute all’estero, ai fini dell’imposizione a titolo personale sul reddito delle persone fisiche (art. 1 TUIR) rileva la materiale riconducibilità al possessore, a prescindere dal titolo giuridico, delle liquidità versate sul conto corrente estero, non essendo necessario, a fronte della dimostrata disponibilità esclusiva dei depositi bancari, che l’Agenzia delle entrate provi l’interversione del possesso. (Nella specie la S.C. ha escluso che gravasse sull’Ufficio la prova della traslazione del possesso dei fondi “neri” dalla sfera occulta del partito politico cui sarebbero stati retrocessi, secondo la tesi del contribuente, a quella altrettanto occulta del patrimonio personale del suo segretario “pro tempore” cui erano stati notificati gli avvisi di accertamento e che era risultato possessore del conto corrente). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 12-7-2021, n. 19832

 

In tema di possesso idoneo all’usucapione, la “traditio” della cosa avvenuta in forza di un contratto che, sia pure inefficace, risulti comunque diretto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a fare ritenere che la relazione di fatto instauratasi tra l'”accipiens” e la “res tradita” sia sorretta dall'”animus rem sibi habendi”. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio sopra enunciato, ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio di usucapione, aveva ricondotto la materiale disponibilità di tre immobili ad un contratto di comodato, escludendo dalla ricostruzione fattuale le vicende legate ad una scrittura privata in cui l’attore aveva ceduto un terreno a terzi ricevendo in permuta il diritto di proprietà sulle tre unità immobiliari da costruire). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 17-6-2021, n. 17388

 

Per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14-5-2021, n. 13153

 

Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell’usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l’unico ad averne la disponibilità). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-4-2021, n. 9359

 

Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione – dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell’art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l’esclusione dell’esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-7-2019, n. 17880

 

In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell’esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l’accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell’eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall’avversa condotta illecita. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-1-2019, n. 2991

 

In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 24-1-2019, n. 2032

 

In tema di TARSU, l’art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, nell’individuare quali soggetti passivi del tributo coloro che “occupano” o “detengono” l’immobile idoneo a produrre rifiuti, contempla nella categoria dei detentori non solo che detengono il bene ai sensi dell’art. 1140, comma 2, c.c., ed il conduttore dell’immobile, assoggettando alla tassa chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del bene stesso, quand’anche di fatto non lo occupi. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 7-12-2018, n. 31743

 

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione “nomine alieno” in possesso utile ai fini dell’usucapione). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-10-2018, n. 25887

Azione di spoglio – Possesso – Elementi costitutivi – In tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l’effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-3-2006, n. 7267