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Art. 1147 cc – Possesso di buona fede

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Codice Civile

Articolo 1147 codice civile

Possesso di buona fede

E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto.

La buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell’acquisto.


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Giurisprudenza:

Buona fede – Principio generale – Estensione agli effetti dell’art. 2652, n. 6, cc

Il principio espresso dall’art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in ordine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l’esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova applicazione anche alla fattispecie di cui all’art. 2652, n. 6, c.c., a norma del quale, se la domanda di nullità è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 1-12-2021, n. 37722

 

Matrimonio putativo – Buona fede dei coniugi – Trasmissibilità dell’azione agli eredi

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall’art. 1147 c.c. L’onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l’esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo – anche in ordine alla ricorrenza di una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 11-11-2021, n. 33409

 

Accessione invertita

La buona fede rilevante ai fini dell’accessione invertita di cui all’art. 938 c.c. consiste nel ragionevole convincimento del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione. Essa, in assenza di una previsione analoga a quella dettata in materia di possesso dall’art. 1147 c.c., non è presunta, ma deve essere provata dal costruttore; ai fini probatori, è necessario avere riguardo alla ragionevolezza dell’uomo medio e al convincimento che questi poteva legittimamente formarsi circa l’esecuzione della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni possedute effettivamente o che egli avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente, sicché la buona fede deve escludersi qualora, in relazione alle … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-5-2021, n. 11845

 

Possessore dei beni ereditari

L’art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell’acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all’eredità il possessore di buona fede – può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall’art. 1148 c.c.. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-8-2019, n. 21505

 

Acquisizione di un bene in virtù di un contratto poi dichiarato nullo

Il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione della domanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti solo a partire dalla data della domanda di rilascio. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-7-2019, n. 19502

 

Azioni a difesa della proprietà – Rivendicazione ex art. 948 cc – Prova ripartizione del relativo onere

Dalla presunzione di buona fede nel possesso, fissata dall’art. 1147, comma 3, c.c., deriva che all’attore in rivendicazione di un bene mobile è sufficiente provare di averne acquistato il possesso in base a titolo astrattamente e potenzialmente idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153 c.c.), mentre spetta a chi resiste all’azione medesima di dimostrare l’eventuale mala fede al momento della consegna a “non domino”. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-2-2019, n. 6007

 

Accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile

L’accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell’acquisto del possesso del titolo e dell’intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata – ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma – su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall’ipotesi di usucapione di cui all’art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-10-2018, n. 23853

 

Assegno circolare – Responsabilità della banca per omesso controllo della regolarità del titolo

In tema di circolazione di assegno circolare sussiste la responsabilità della banca, per violazione dell’obbligo di diligenza nella verifica della regolarità del titolo, anche se il prenditore lo abbia acquistato nel ragionevole dubbio o sospetto sulla sua regolare provenienza, non essendo configurabile in tale ipotesi la malafede, solo in presenza della quale l’art. 1994 c.c. consente di opporre al portatore l’acquisto del titolo a non domino.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto provata la mala fede del portatore dell’assegno sulla base del mero sospetto in ordine all’origine del titolo, manifestato con richiesta d’informazioni alla banca ed in considerazione del mancato esercizio di azioni giudiziali nei confronti del “tradens”). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 25-10-2017, n. 25316