Art. 1160 codice civile
Usucapione delle universalità di mobili
L’usucapione di un’universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
Giurisprudenza:
Il precetto posto dagli artt. 38, lett. c), e 41 del D.P.R. n. 1409 del 1963 che stabilisce l’obbligo della preventiva comunicazione al competente sovrintendente archivistico in caso di alienazione di beni dichiarati di ” notevole interesse storico “, non puo` operare qualora l’acquisto del bene (nella specie, universalita` di mobili) sia avvenuto per usucapione, ed il possesso iniziale che ha dato luogo a tale modo di acquisto si sia verificato in epoca anteriore alla emanazione del provvedimento dichiarativo del “notevole interesse pubblico” del bene. In tal caso, infatti, non era ovviamente esigibile la preventiva comunicazione all’epoca dell’acquisto del possesso, per mancanza del provvedimento impositivo del vincolo; ne` e` possibile, a seguito di detto provvedimento, la comunicazione dell’acquisto per usucapione ” in itinere “, in quanto tale forma di acquisto a titolo originario si verifica oggettivamente in virtu` dell’esercizio del possesso ” animo domini “, e dell’ininterrotto decorso del tempo stabilito dalla legge, senza che sia necessario nel possessore l'”animus usucapiendi “, cioe` l’intento di pervenire all’acquisto per usucapione Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29.1.1999, n. 815