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Art. 1161 cc – Usucapione dei beni mobili

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Art. 1161 codice civile

Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.


 

Giurisprudenza:

Ai fini dell’usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un’apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest’ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accertato l’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione, sul rilievo che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-4-2021, n. 11465

 

L’accertamento dello stato di buona fede del possessore di un bene mobile deve ritenersi possibile e non è precluso allorché, esibita dal possessore nel giudizio di rivendica la scrittura di trasferimento in suo favore, il rivendicante disconosca la firma ivi apposta, e il possessore non chieda la verificazione del documento, poiché, dovendo lo stato di buona (o mala) fede accertarsi con riferimento ai due momenti dell’acquisto del possesso del titolo e dell’intestazione formale, il disconoscimento successivo, se importa che la scrittura non possa essere più utilizzata in giudizio come mezzo di prova del trasferimento del bene, non impedisce di tenerne conto per accertare lo stato di buona (o mala) fede nel momento in cui ebbe inizio la situazione possessoria, al fine di valutare la fondatezza dell’eccezione di usucapione abbreviata proposta dal possessore del bene. (Fattispecie relativa a scrittura privata – ancorché disconosciuta e nulla per difetto di forma – su cui la corte di merito aveva ancorato la presunzione di buona fede del possesso richiesta dall’ipotesi di usucapione di cui all’art. 1161, comma 1, c.c., dichiarando le appellanti proprietarie, per intervenuta usucapione, del bene mobile donato). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-10-2018, n. 23853

 

Qualora, all’atto dell’apertura di una successione per causa di morte, esista nel patrimonio del “de cuius” la titolarità di una quota di una società cooperativa edilizia, senza che l’appartamento sia stato ancora costruito, essa costituisce un bene mobile, come tale soggetto ad usucapione decennale da parte dell’erede, ai sensi dell’art. 1161 cod. civ., ove il possesso sia stato da quest’ultimo acquisito in buona fede. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-1-2008, n. 1464

 

Il mancato riconoscimento dell’interesse culturale di oggetti archeologici da parte dell’autorità, a mezzo di apposito atto di “notifica”, non dimostra il carattere privato del bene, e la sua impossibilità di ascriverlo al patrimonio indisponibile dello Stato (e quindi la possibilità di apprensione o usucapione da parte di privati), essendo il requisito del carattere culturale insito negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose d’interesse archeologico. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-2-2006, n. 2995