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Art. 1165 cc – Sospensione e interruzione dell’usucapione – Applicazione di norme sulla prescrizione

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Sospensione e interruzione dell’usucapione

Articolo 1165 codice civile

Applicazione di norme sulla prescrizione

Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.


 

Giurisprudenza:

Procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l’intestatario dell’immobile e da quest’ultimo contestata – Efficacia interruttiva – Insussistenza – Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l’usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l’intestatario dell’immobile e da quest’ultimo contestata, poiché l’interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l’esercizio, e non da vicende giudiziali tra l’intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 21-2-2022, n. 5582

 

Atto di citazione affetto da vizi afferenti alla “vocatio in ius” – In materia di diritti reali, l’effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all’atto di citazione affetto da vizi afferenti alla “vocatio in ius” (nella specie per difettosa formulazione dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l’immediata rinnovazione dell’atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l’atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-7-2021, n. 21929

 

Sentenza dichiarativa del fallimento – In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-5-2021, n. 15137

 

Giudizio di riduzione per lesione di legittima – In tema di possesso “ad usucapionen” l’introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell’usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all’asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell’usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la perdita del possesso da parte del … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-11-2019, n. 30079

 

Riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore – Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-9-2019, n. 23420

 

Tassatività degli atti interruttivi – Inserimento del bene controverso nella denuncia di successione – In tema di possesso “ad usucapionem”, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva riconosciuto efficacia interruttiva del possesso, rilevante ai fini dell’usucapione, all’inserimento del bene controverso nella … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-2-2019, n. 6029

 

Riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore – Ai fini della configurabilità del riconoscimento del diritto del proprietario da parte del possessore, idoneo a interrompere il termine utile per il verificarsi dell’usucapione, ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., non è sufficiente un mero atto o fatto che evidenzi la consapevolezza del possessore circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare. Costituendo la c.d. volontà “attributiva” del diritto un requisito normativo del riconoscimento, questa può normalmente desumersi dall’essere state intavolate trattative con i titolari del diritto di proprietà ai fini dell’acquisto in via derivativa, restando invece esclusa quando tali iniziative siano ispirate dalla diversa volontà di evitare lungaggini giudiziarie per l’accertamento dell’usucapione, ovvero di prevenire in via conciliativa la relativa lite. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 26-10-2018, n. 27170

 

Azione di reintegrazione – L’azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso “ad usucapionem”, non rilevando l’esito dell’azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-10-2018, n. 23850

 

Atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori – Gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio espresso dall’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che favoriscono o pregiudicano solo coloro che … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-5-2018, n. 11657

 

Rinunci a far valere l’acquisto per usucapione – La parte che rinunci a far valere l’acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall’ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicché a tale rinunzia – indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa – è inapplicabile l’art. 1350 n. 5 c.c., che impone l’osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-1-2018, n. 1363

 

Azioni possessorie e cautelari – Le azioni possessorie e quelle cautelari hanno efficacia interruttiva della durata dell’altrui usucapione in corso di perfezionamento anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell’usucapiente. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-12-2017, n. 29419

 

Possesso “ad usucapionem” di bene immobile – Nuova costruzione realizzata in sostituzione di precedente – In tema di usucapione del diritto a mantenere una distanza tra immobili inferiore a quella legale, poiché per il suo acquisto è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente all’esercizio sulla cosa di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “jus in re aliena”, il possesso continuato è interrotto quando la vecchia costruzione sia sostituita da una costruzione nuova – cioè modificata per dimensioni e volumetrie – che, pertanto, deve rispettare le distanze legali vigenti al momento della sua realizzazione. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto discontinuità nel possesso nel caso di trasformazione di un pollaio in un garage). Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 6-1-2017, n. 362

 

Riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore –  Ai sensi degli artt. 1165 e 2944 c.c., l’usucapione della proprietà è interrotta dal riconoscimento del diritto altrui, ossia dal fatto che il possessore “ad usucapionem” riconosca il diritto di proprietà del soggetto cui il bene formalmente appartiene e, in questo senso, implicano certamente un riconoscimento dell’altrui proprietà tanto le domande di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio proposte dall’espropriato, quanto quella di retrocessione del bene: l’opposizione alla stima, infatti, presuppone la presa d’atto dell’esproprio, ossia del formale trasferimento coattivo della proprietà del bene a favore dell’espropriante; la domanda di retrocessione, invece, consistendo in una richiesta di ritrasferimento della proprietà del bene all’espropriato sul presupposto che siano venute meno le ragioni dell’atto ablatorio, implica il riconoscimento, da parte dell’ex proprietario, del pregresso passaggio della proprietà del bene all’espropriante per effetto dell’emissione del decreto di esproprio. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 20-12-2016, n. 26327

 

Atto interruttivo del possesso ‘ad usucapionem’ o rinuncia all’usucapione maturata dell’unico possessore del bene verso uno o più dei suoi comproprietari – Efficacia anche nei confronti degli altri – L’atto interruttivo del possesso “ad usucapionem” posto in essere dall’unico possessore dell’immobile nei confronti di uno o più dei suoi comproprietari, ha effetto anche verso gli altri, ed altrettanto dicasi per la rinuncia del primo a far valere l’usucapione eventualmente già maturata sul medesimo cespite, atteso che l’esercizio del predetto possesso non è configurabile in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene, che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene “uti dominus”, interrompe il termine utile per l’usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l’efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-10-2016, n. 20565