Articolo 1168 codice civile
Azione di reintegrazione
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
Giurisprudenza:
Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) – Divieto di cumulo – In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall’art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria “ratio” nell’esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall’attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall’opposizione diretta ad accertare l’inesistenza dello “ius possidendi”; diversamente, l’attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all’azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una “causa petendi” e un “petitum” completamente diversi, dal che deriva l’inammissibilità della stessa se proposta dall’attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 4-8-2022, n. 24236
Interruzione dell’usucapione – Ambito applicativo – Il principio fissato dall’art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l’interruzione dell’usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l’anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l’azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-11-2021, n. 35932
Risarcimento dei danni – Lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 4-11-2021, n. 31642
Onere della prova della tempestività dell’azione di reintegra – In caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l’onere della prova della tempestività dell’azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell’uomo medio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel caso di spoglio clandestino del possesso di una servitù di passaggio a favore di un terreno concesso in affitto, la decorrenza del termine annuale per l’esercizio dell’azione di reintegra non era impedita per il solo fatto che il passaggio fosse effettuato dall’affittuario, anziché … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-9-2021, n. 23870
Autotutela – In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, “l’animus spoliandi in re ipsa”, né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell’immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-7-2021, n. 21613
Deposizioni e sommarie informazioni – Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori” – le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili – coloro che abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.., ai fini dell’eventuale … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-7-2021, n. 21072
Giudicato formatosi sulla domanda possessoria e giudizio petitorio – Il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio, avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuto acquisto del diritto di proprietà o di un altro diritto reale per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire ha requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori, ove l’accoglimento della domanda prescinde dall’accertamento della legittimità del possesso ed offre tutela ad una mera situazione di fatto che ha i caratteri esteriori dei diritti sopra menzionati. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-12-2020, n. 27513
Legittimazione attiva e passiva dell’amministratore condominiale – In tema di condominio, così come va riconosciuta la legittimazione attiva dell’amministratore – in base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 1130, n. 4), c.c. – ad esercitare l’azione di reintegrazione nel possesso, allo stesso modo deve riconoscersi la sua legittimazione passiva, qualora un’azione relativa alle parti comuni venga svolta nei confronti del condominio e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 13-11-2020, n. 25782
Piano urbanistico – Giurisdizione amministrativa – E’ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l’azione possessoria con cui si denunci un contegno della pubblica amministrazione consistente nell’attuazione di un piano urbanistico esecutivo (PUE) approvato dall’autorità comunale, risolvendosi la tutela possessoria invocata nella richiesta di controllo della legittimità del potere amministrativo esercitato con il provvedimento di approvazione di detto piano. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 20-5-2020, n. 9281
Azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione – Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l’occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 11-11-2019, n. 29087
Spoglio attuato per mezzo dell’ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo – Nel caso di spoglio attuato per mezzo dell’ufficiale giudiziario in forza di un titolo esecutivo, l’azione possessoria è proponibile nelle sole ipotesi in cui il titolo esecutivo sia inefficace nei confronti dello “spoliatus” ovvero l’avente diritto sia stato immesso nel possesso di un immobile diverso da quello contemplato nel titolo esecutivo, dovendosi far valere mediante le opposizioni esecutive tutti gli altri vizi del titolo posto a fondamento del rilascio. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2019, n. 15874
Dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio – Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-5-2019, n. 12089
L’elemento oggettivo dello spoglio, che consiste nella privazione del possesso, si atteggia diversamente a seconda che questo abbia a oggetto una cosa o un diritto, sostanziandosi, nel primo caso, in un’azione che toglie al possessore il potere di fatto sulla cosa e, nel secondo caso, in un comportamento che impedisce al possessore l’esercizio del diritto e che può estrinsecarsi sia in un atto positivo, rivolto a porre in essere un ostacolo materiale all’esercizio dell’altrui diritto, sia in un contegno negativo, con il quale lo “spoliator” si opponga all’eliminazione di un ostacolo non creato da lui, contro l’espressa volontà del possessore di riportare la situazione di fatto allo “status quo ante”. Da tanto consegue che se un’opera (cosa o manufatto) necessaria all’esercizio di una servitù venga asportata, distrutta o resa inservibile per una qualsiasi causa non imputabile al possessore del fondo servente, questi commette spoglio della servitù qualora si opponga arbitrariamente al ripristino dell’opera che il possessore del fondo dominante chieda di eseguire a sua cura e spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d’appello che aveva escluso la sussistenza dell’illecito possessorio nella condotta consistita nell’avere diffidato il possessore del fondo dominante dal ripristinare la strada sulla quale aveva esercitato la servitù di passaggio, in quanto deterioratasi per cause naturali). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-4-2019, n. 11369
Nel procedimento possessorio, qualora il giudice abbia accolto l’istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti dinanzi a sé per la trattazione della causa di merito, il provvedimento non è reclamabile, ma ha natura di sentenza impugnabile con l’appello. Tuttavia, ove il tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo proposto, lo esamini nel merito, tale provvedimento, avente natura di sentenza, è ricorribile per cassazione; in questa ipotesi, se il provvedimento gravato è firmato dal presidente e dal giudice incaricato di redigere la motivazione e sussistono le condizioni per la conversione del reclamo in appello, la Corte decide il ricorso mentre, in caso contrario, deve dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-2-2019, n. 6030
In una situazione di compossesso – come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione – è ravvisabile una lesione possessoria quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione del bene oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sul bene medesimo mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo “animo domini” su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-2-2019, n. 4844
In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell’esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l’accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell’eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall’avversa condotta illecita. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-1-2019, n. 2991
In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell’art. 703 c.p.c., non eliminano l’interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell’ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell’azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell’eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all’esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-1-2019, n. 2991
In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo “ius possidendi” può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l’onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall’altrui comportamento violento od occulto. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 24-1-2019, n. 2032
Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda di reintegra e/o manutenzione nel possesso di un terreno privato sul quale l’amministrazione aveva fatto scaricare una ingente quantità di detriti franosi, atteso che l’ordinanza sindacale invocata dal Comune resistente aveva solo imposto ad alcuni soggetti la rimozione di tutto il materiale già crollato o instabile, ma non aveva affatto stabilito che la strada dovesse essere liberata riversando tale materiale sul fondo posseduto dai ricorrenti). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 13-12-2018, n. 32364
Devono considerarsi autori morali dello spoglio e, quindi, legittimati passivi alla domanda di reintegra unitamente all’autore materiale, il mandante e colui che “ex post”, pur senza autorizzarlo, abbia utilizzato consapevolmente a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il suo possesso a quello dello spogliato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-10-2018, n. 24967
L’azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso “ad usucapionem”, non rilevando l’esito dell’azione medesima, ma la volontà di riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 2-10-2018, n. 23850
Risarcimento del danno – Lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa e obbliga chi lo commette al risarcimento del danno, sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell’onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-8-2018, n. 21475
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l’eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l’improponibilità dell’eccezione petitoria, sollevata dal resistente, senza indagare sulla irreparabilità del pregiudizio che gli sarebbe derivato dall’esecuzione dell’ordine di demolizione del muro in cemento armato da lui realizzato in violazione del possesso della servitù di veduta vantato dai ricorrenti). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-6-2018, n. 16000
Acqua sorgiva – L’acqua sorgiva può ben formare oggetto di possesso, se questo si concreta ed estrinseca in un potere di fatto (corrispondente all’acquisto di un diritto reale) autonomo, diretto ed immediato sulle opere indispensabili per la derivazione e l’utilizzazione dell’acqua; tale possesso è tutelabile con l’azione di spoglio nei confronti di chi, ricorrendone l’elemento soggettivo, apra un pozzo che, alimentato dalla stessa falda sotterranea, riduca la portata della sorgente, non rilevando, in contrario, che le acque sotterranee siano defluenti a notevole distanza dalla sorgente, in quanto il possesso di quest’ultima implica anche quello della falda che l’alimenta. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 19-1-2018, n. 1455
Rispetto del termine annuale – Onere della prova a carico dell’attore – Qualora il convenuto eccepisca l’ultrannualità dell’azione di spoglio, spetta all’attore provarne la tempestività. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-3-2014, n. 6428
Reintegrazione nel possesso – Termine – Spoglio clandestino – Onere probatorio – Nell’ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, colui che agisce in possessoria – sul quale incombe, di regola, l’onere di provare la tempestività della proposizione dell’azione – deve dimostrare soltanto la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell’illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza; resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione rispetto all’epoca di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-9-2009, n. 20228
Reintegrazione nel possesso – Spoglio clandestino – Termine utile – Decorrenza – In tema di reintegrazione del possesso, il termine previsto dall’art. 1168 cod. civ. per proporre l’azione decorre – nel caso di spoglio clandestino – dal momento in cui la parte che ne è stata privata è in condizione di avvedersi dello spoglio, usando la diligenza ordinaria dell’ … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-3-2006, n. 7267
Trasferito a terzi del possesso della cosa dopo l’esercizio dell’azione di reintegrazione del possesso – Nell’azione di reintegrazione di possesso la legittimazione passiva permane in caso allo spoliator ancorché questi, dopo lo spoglio, abbia trasferito a terzi il possesso della cosa, come rivela la lettera dell’art. 1163 cod. civ. e conferma la ratio della stessa norma e dell’art. 1168 cod. civ., volta a non lasciare lo spoliatus, a seguito di maliziose manovre dello spoliator, privo della tutela di legge nei confronti dell’autore dello spoglio (unitamente al nuovo possessore di mala fede); né rileva, ai fini del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendola o rigettandola, la circostanza che lo spogliatore sia nella impossibilità assoluta di restituire la cosa, ovvero che con la domanda non sia stata avanzata nessuna richiesta di danni, avendo l’attore pur sempre interesse alla statuizione dell’illegittimità dello spoglio, potendo pretendere il risarcimento anche con un successivo e separato giudizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-6-1990, n. 5389