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Art. 1169 cc – Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

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Articolo 1169 codice civile

Reintegrazione contro l’acquirente consapevole dello spoglio

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.


 

In tema di azioni possessorie, la regola indicata dall’art. 1169 cod. civ. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell’avente causa, perchè, a protezione dell’attore e a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all’art. 111 cod. proc. civ. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-7-2012, n. 13377

 

Il comportamento della parte che, assoggettata all’esecuzione sulla base di un titolo giudiziale dispositivo della reintegrazione nel possesso formatosi nei confronti del suo dante causa in un giudizio pendente al momento dell’acquisto, proponga opposizione e deduca di avere acquisito il bene per effetto di usucapione decennale ex art. 1059 cod. civ., non può essere considerato ammissivo della consapevolezza che il dante causa non era proprietario dell’immobile, sia perché la fattispecie di usucapione prevista da detta norma presuppone che l’acquisto sia fatto in buona fede, sia perché non ogni possesso che non corrisponda ad un effettivo diritto deriva da uno spoglio (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui il giudice di merito aveva escluso che fosse superabile il divieto di cui all’art. 705 cod. proc. civ. e, quindi, non aveva esaminato il motivo di opposizione fondato sull’usucapione, ma ne aveva tratto l’argomento censurato dalla Corte). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-5-2005, n. 11583

 

La regola dettata dall’art. 1169 cod. civ. è da intendere dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso e comporta che tale domanda possa essere proposta nei confronti dell’acquirente a titolo particolare se egli ha fatto l’acquisto con la consapevolezza dell’avvenuto spoglio. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio, a protezione dell’attore ed a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale opera la norma di cui all’art. 111 cod. proc. civ. ed in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa, senza peraltro che possa venire in rilievo la clausola di salvezza degli effetti della trascrizione prevista da detta norma, tenuto conto che, non essendo trascrivibile la domanda di reintegrazione, resta irrilevante la trascrizione del titolo d’acquisto. Ne consegue che la sentenza pronunciata nei confronti del dante causa è titolo eseguibile nei confronti dell’acquirente. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-5-2005, n. 11583

 

Nell’azione di reintegrazione di possesso la legittimazione passiva permane in caso allo spoliator ancorché questi, dopo lo spoglio, abbia trasferito a terzi il possesso della cosa, come rivela la lettera dell’art. 1163 cod. civ. e conferma la ratio della stessa norma e dell’art. 1168 cod. civ., volta a non lasciare lo spoliatus, a seguito di maliziose manovre dello spoliator, privo della tutela di legge nei confronti dell’autore dello spoglio (unitamente al nuovo possessore di mala fede); né rileva, ai fini del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendola o rigettandola, la circostanza che lo spogliatore sia nella impossibilità assoluta di restituire la cosa, ovvero che con la domanda non sia stata avanzata nessuna richiesta di danni, avendo l’attore pur sempre interesse alla statuizione dell’illegittimità dello spoglio, potendo pretendere il risarcimento anche con un successivo e separato giudizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-6-1990, n. 5389