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Art. 117 cpc – Interrogatorio non formale delle parti

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Codice di procedura civile

Articolo 117 codice di procedura civile

Interrogatorio non formale delle parti

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.


 

Giurisprudenza:

Procedimento camerale introdotto ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975 – Mancata comparizione del ricorrente ai fini dell’interrogatorio libero

Nel procedimento camerale introdotto ai sensi dell’art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, la mancata comparizione della parte ricorrente dinanzi al giudice che l’ha disposta al fine di procedere al libero interrogatorio non determina l’improcedibilità del ricorso. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-3-2019, n. 8771

 

Interrogatorio libero del curatore fallimentare

Il curatore fallimentare può rendere l’interrogatorio libero ex art. 117 c.p.c. nel corso del procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, anche ove non sia ivi costituito, poiché si tratta di attività processuale per la quale non è necessaria l’assistenza del difensore. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 23-5-2017, n. 12925

 

Mancata risposta all’interrogatorio formale o mancata comparizione in sede di interrogatorio libero

La facoltà di trarre argomenti sfavorevoli alla parte dalla sua mancata risposta all’interrogatorio formale, o dalla sua mancata comparizione al fine di rendere interrogatorio libero, e di ritenere o meno valido il motivo dedotto a giustificazione della mancata comparizione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15-4-2004, n. 7208

 

Dichiarazioni rese dalle parti – Valore confessorio

Le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono nondimeno costituire il fondamento del convincimento del giudice. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 2-4-2004, n. 6510