Articolo 1170 codice civile
Azione di manutenzione
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.
Giurisprudenza:
Interruzione dell’usucapione – Principio fissato dall’art. 1167, comma 2, c.c. – Ambito di applicazione – Il principio fissato dall’art. 1167, comma 2, c.c. per il quale l’interruzione dell’usucapione si ha per non avvenuta ove, entro l’anno dalla privazione del possesso, sia stata proposta l’azione diretta a recuperarlo e questa sia stata, anche in epoca successiva, accolta, non è limitato al campo della usucapione, ma costituisce applicazione particolare di un principio di carattere generale per cui, alle indicate condizioni, gli effetti della privazione del possesso vengono retroattivamente rimossi, come confermato dagli artt. 1168 e 1170 c.c., che fissano in un anno il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di spoglio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-11-2021, n. 35932
Deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio – Nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come “informatori” – le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione, anche quali indizi liberamente valutabili – coloro che abbiano reso “sommarie informazioni” ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ai fini dell’eventuale adozione del decreto “inaudita altera parte”. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-7-2021, n. 21072
Controversia introdotta da una società di emittenza radiofonica – Giurisdizione – La controversia introdotta da una società di emittenza radiofonica titolare di rituale concessione per trasmettere su una certa frequenza, volta ad ottenere la cessazione della turbativa del libero e pacifico esercizio della attività di impresa, derivante dalla dannosa interferenza, sulle proprie trasmissioni, di quelle poste in essere da un’altra emittente attraverso l’esercizio materiale di un impianto privo di autorizzazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non si contesta la legittimità di un provvedimento amministrativo o, comunque, dell’esercizio, almeno mediato, di un pubblico potere, ma si invoca il riconoscimento dei diritti fondati sul provvedimento concessorio e si fa valere l’illiceità della situazione di fatto, originata da un comportamento materiale posto in essere in assoluta carenza di potere, a nulla rilevando che l’emittente autrice della condotta materiale, prospettata come illegittima, sia la società concessionaria del servizio pubblico nazionale o sia una società da questa controllata. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30-9-2020, n. 20869
Attuazione di un piano urbanistico esecutivo della PA – E’ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l’azione possessoria con cui si denunci un contegno della pubblica amministrazione consistente nell’attuazione di un piano urbanistico esecutivo (PUE) approvato dall’autorità comunale, risolvendosi la tutela possessoria invocata nella richiesta di controllo della legittimità del potere amministrativo esercitato con il provvedimento di approvazione di detto piano. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 20-5-2020, n. 9281
Azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione – Giurisdizione – Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione ad una domanda di reintegra proposta nei confronti di un Comune che aveva ripreso il possesso di aree portuali in forza di provvedimenti di decadenza da concessioni marittime demaniali, specificamente richiamati in una scrittura privata, stipulata con l’occupante, di fissazione della data di restituzione delle aree). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 11-11-2019, n. 29087
Dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria – Le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-5-2019, n. 12089
Legittimità del possesso – Irrilevanza – In tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell’esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, sicché, ove si controverta in ordine ad una servitù di passaggio su fondo privato per l’accesso alla strada pubblica, rimane estranea al giudizio la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù. Ne consegue che, anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell’eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall’avversa condotta illecita. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-1-2019, n. 2991
Cessazione della condotta illecita per iniziativa spontanea dell’autore della medesima – Permanenza dell’interesse della controparte ad ottenere la sentenza – In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell’art. 703 c.p.c., non eliminano l’interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell’ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell’azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell’eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all’esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-1-2019, n. 2991
Inosservanza della distanza legale – Allorquando il convenuto in azione possessoria – per turbativa del possesso derivante dall’inosservanza della distanza legale rispetto a una preesistente costruzione dell’attore – prospetti la legittimità del proprio operato come conseguenza delle modalità di esercizio del diritto di prevenzione da parte dell’attore stesso, è indispensabile, sia pure ai soli effetti possessori, accertare l’esistenza e i limiti di tale diritto, sicché non comporta violazione del divieto del cumulo del petitorio con il possessorio l’indagine del giudice su detta prevenzione, volta unicamente a stabilire l’estensione delle facoltà rispetto alle quali il possessore può ricevere tutela. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-1-2019, n. 2988
Azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione – Giurisdizione – Le azioni possessorie nei confronti della pubblica amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) sono esperibili davanti al giudice ordinario solo quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda di reintegra e/o manutenzione nel possesso di un terreno privato sul quale l’amministrazione aveva fatto scaricare una ingente quantità di detriti franosi, atteso che l’ordinanza sindacale invocata dal Comune resistente aveva solo imposto ad alcuni soggetti la rimozione di tutto il materiale già crollato o instabile, ma non aveva affatto stabilito che la strada dovesse essere liberata riversando tale materiale sul fondo posseduto dai ricorrenti). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 13-12-2018, n. 32364
Installazione di una porta sul muro comune – In tema di azioni a difesa del possesso, è configurabile la molestia possessoria ove la condotta comporti una modifica dello stato dei luoghi, idonea a determinare una condizione di potenziale pericolo al possesso altrui e a produrre un’apprezzabile compressione delle facoltà con cui detto possesso si esteriorizza, sicché costituisce turbativa del possesso l’installazione di una porta sul muro comune, che limita le possibilità di utilizzazione del corrispondente spazio da parte dell’altro proprietario e consente l’esercizio di una servitù di passaggio sul fondo di quest’ultimo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-10-2018, n. 26787
Autore morale della turbativa – In tema di azione di manutenzione del possesso, affinché un soggetto possa qualificarsi come autore morale della turbativa, occorre che egli, pur non avendo autorizzato la condotta illecita, ne abbia tratto vantaggio (criterio del “cui prodest”) e che sia consapevole dell’illiceità dell’atto di molestia compiuto da terzi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-10-2018, n. 23855
Riduzione in pristino – La riduzione in pristino, cui è diretta l’azione di manutenzione, può consistere non già nella mera riproduzione della situazione dei luoghi modificata o alterata da una determinata azione lesiva dell’altrui possesso, ma anche nell’esecuzione di un “quid novi”, qualora il rifacimento puro e semplice sia inidoneo a realizzare il ripristino stesso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 13-8-2018, n. 20726
Turbativa del possesso del fondo servente – Poiché il possessore di un fondo ha il potere di usarne e goderne secondo la sua normale destinazione, qualunque intervento del vicino titolare di una servitù di passo su parte di tale fondo, diretto a limitare tale uso e godimento oltre il necessario per il godimento di quella servitù, costituisce turbativa del possesso del fondo e legittima il possessore a chiedere la cessazione della turbativa stessa. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-8-2018, n. 20581
Trasmissioni radiotelevisive via etere – In tema di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, il titolare di un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’impianto di radiodiffusione è legittimato, sulla base del semplice “preuso” della propria banda di frequenza, ad esperire le azioni a tutela di quest’ultima contro le interferenze provenienti da altre emittenti, ivi incluse le azioni possessorie. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-8-2017, n. 20610
Ampliamento e la sopraelevazione di un edificio preesistente in violazione delle norme sulle distanze legali – In tema di azione di manutenzione, nel caso in cui vengano denunciati, quali molestie possessorie, l’ampliamento e la sopraelevazione di un edificio preesistente in violazione delle norme sulle distanze legali, il giudice non può limitarsi, ai fini della determinazione del termine utile per l’esercizio dell’azione, a dare rilievo all’inizio dei lavori in elevazione, ma deve accertare se l’attività anteriore, specie di sbancamento e di posa in opera delle fondazioni, rendendo percepibile la lesione del possesso dovesse considerarsi oggettivamente molesta. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 17-8-2017, n. 20134