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Art. 1177 cc – Obbligazione di custodire

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Articolo 1177 codice civile

Obbligazione di custodire

L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.


 

Giurisprudenza:

Locazione – Obbligazioni del conduttore – Restituzione della cosa locata danni cagionati da terzi alla cosa locata

La responsabilità del conduttore verso il locatore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, ha natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determina l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all’esatto adempimento dell’obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l’immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-7-2022, n. 23143

 

Locazione – Perdita e deterioramento della cosa locata

L’art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di allagamento di un immobile, aveva ritenuto integrata la prova liberatoria da parte del conduttore, a fronte della mera allegazione della verosimile rottura di un flessibile di un sanitario del bagno, la quale era però rimasta indimostrata all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-9-2018, n. 22823

 

Prestatore d’opera – Consegna del bene per l’esecuzione della prestazione principale

Il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un’auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di apposito impianto, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale dello stesso, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, l’adozione di tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a carico del depositario). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 11-1-2018, n. 486

 

Mandato all’incasso di titoli di credito – Custodia delle somme incassate

Le somme ricevute per conto del mandante in esecuzione di un contratto di mandato all’incasso di titoli di credito sono custodite dal mandatario in funzione dell’obbligo di restituirle al mandante, senza che, rispetto a tale adempimento, debba prospettarsi l’esistenza di un distinto contratto di deposito regolare delle somme, dovendosi ritenere che, come desumibile dall’art. 1177 cod. civ., nonché, quanto alla specifica normativa, dagli artt. 1714 e 1718 cod. civ., rientri nella disciplina del rapporto di mandato la configurabilità di un obbligo di custodia. (Nella specie, la S.C., qualificando come mandato all’incasso il contratto stipulato da un professionista con una società, poi fallita, riconosceva la compensabilità del debito contrattuale con un proprio credito professionale già ammesso al passivo). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 14-5-2014, n. 10434

 

Compravendita – Obbligo strumentale del venditore di custodia della cosa prima della sua consegna al compratore

In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell’art. 1476, n. 1), cod., civ., altresì l’obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all’acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all’epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all’azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell’alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all’originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell’area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d’uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-3-2013, n. 7957

 

Restituzione della merce viziata al venditore da parte del compratore – Effetti – Obbligo del venditore di custodire e riconsegnare la merce

In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell’indebito, a norma dell’art. 2037 cod. civ., rinvenendosi il presupposto della “traditio” nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell’acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall’obbligo di consegna mediante il deposito di cui all’art. 1210 cod. civ. o attraverso la procedura di vendita di cui all’art. 1211 cod. civ., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l’abbia rifiutato. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 8-1-2013, n. 267

 

Lavanderia – Contratto misto di deposito ed opera

Il contratto mediante il quale taluno si impegna a tenere presso di sè degli abiti per darvi pulitura va considerato come contratto d’opera che, tuttavia, contiene anche le obbligazioni della custodia e della riconsegna proprie del contratto di deposito. Ne deriva che il depositario, se la cosa va perduta o distrutta, va esente da responsabilità solo se fornisce la prova dell’adempimento del dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-2-2012, n. 1619