Articolo 1178 codice civile
Obbligazione generica
Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.
Denaro in custodia presso il depositario fallito – Rivendicazione
Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell’art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest’ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell’art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l’attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute (“idem corpus”), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 5-1-2022, n. 193
Vendita generica di immobili
Anche rispetto ai beni immobili, per loro natura infungibili e quindi insuscettibili di essere considerati senza specificazione, è configurabile la vendita di genus con riferimento al genus limitatum, come nel caso di vendita di una porzione solo quantitativamente indicata compresa nella maggiore estensione di un fondo. In tale caso, il venditore altro non deve fare che prestare il genus limitatum attenendosi al disposto dell’art. 1178 c.c. secondo cui, quando l’obbligazione ha per oggetto cose determinate solo nel genus, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-2-1992, n. 1194
Revocatoria fallimentare del negozio traslativo di merci
La revocatoria fallimentare del negozio traslativo di determinate merci, delle quali non sia possibile la restituzione, comporta l’obbligo di consegna del ‘tantundem’ solo quando si tratti di beni fungibili ed il suddetto negozio fornisca elementi sufficienti per l’individuazione del “genus” di appartenenza dei beni medesimi, mentre, in difetto di tali indicazioni (nella specie, trattandosi del trasferimento di bottiglie di “whisky” senza precisazione di marca, volume, annata), determina l’insorgere dell’obbligo di corrispondere l’equivalente pecuniario, secondo il valore dato a quelle merci dalle parti all’atto della stipulazione del negozio revocato, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria fino alla data della decisione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 17-1-1983, n. 347
Vendita generica di immobili
La vendita generica di immobili e configurabile, purche essa concerna l’alienazione di un lotto da scegliersi tra piu lotti equivalenti, facenti parte di un’unita immobiliare piu vasta. E necessario, tuttavia, che tale equivalenza sussista nel momento della conclusione della vendita e che l’individuazione successiva consista nel semplice distacco del lotto dalla piu ampia unita: qualora, invece, i lotti previsti dal contratto siano diversi e non sia previsto nemmeno il criterio di individuazione, il contratto e nullo per indeterminatezza dell’oggetto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-11-1977, n. 4712