Articolo 1183 codice civile
Tempo dell’adempimento
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intenda liberarsi.
Giurisprudenza:
Clausola penale – Potere di riduzione della penale da parte del giudice – Presupposti – Il criterio di riferimento per il giudice, nell’esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l’interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all’adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell’interesse del creditore, una penale comportante il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20.9.2023, n. 26901
Clausola “quando possibile” o simile – Le clausole che, quale quella “quando possibile” o simile, individuano il momento dell’adempimento con carattere meramente indicativo, pur non integrando gli estremi di un termine essenziale, ex art. 1457 c.c., solo apparentemente lasciano all’obbligato un amplissimo margine di discrezionalità, quanto alla scelta del concreto momento in cui adempiere, dovendosi a tal fine dare rilievo, mediante il ricorso all’interpretazione secondo buona fede, alle circostanze – quale la possibilità, più o meno prossima, che il debitore superi alcune difficoltà – cui le parti abbiano fatto implicito riferimento. In tal caso, pertanto, non è configurabile un’obbligazione senza termine o con termine rimesso alla volontà del debitore, né può escludersi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-12-2021, n. 40829
Mancata previsione di un termine – In tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora l’altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 8-7-2020, n. 14243
Il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall’art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente “ratione temporis”, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. L’omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l’azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare, divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso. – Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 28 maggio 2020, n. 10222
Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio; sicché, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell’adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell’art. 1183, comma 2, c.c. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 7 maggio 2020, n. 8640
I compensi corrisposti ai giudici tributari – redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – non sono qualificabili come “arretrati” e non sono, pertanto, da ricomprendersi tra quelli soggetti a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R. quando gli emolumenti relativi all’attività svolta nell’ultimo trimestre dell’anno siano corrisposti, nell’anno successivo, entro il termine di centoventi giorni, da ritenersi fisiologico in considerazione della natura del rapporto dal quale derivano. (In motivazione la S.C. ha ritenuto che la lacuna normativa sul termine fisiologico possa essere colmata attraverso un intervento surrogatorio del giudice di legittimità fondato sugli artt. 97 Cost. e 1183 c.c., e che il termine possa parametrarsi a quello previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dettato in materia di esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni). – Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza, 13 febbraio 2020, n. 3581
Il finanziamento del socio di cooperativa edilizia in favore della società partecipata è riconducibile alla figura dei contratti con scopo di mutuo, ove l’obbligo di restituzione è insito nell’operazione compiuta, senza che sia necessaria una esplicita pattuizione che lo preveda; il mutuante può infatti ricorrere al giudice per ottenere la fissazione del termine di adempimento di tale obbligo, qualora non indicato dalle parti, fermo restando che la prescrizione del corrispondente diritto comincia a decorrere dalla data di stipula del mutuo. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza, 15 gennaio 2020, n. 732
Il mandato “a tempo indeterminato” per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell’art. 1725 c.c., non è “senza termine”, ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell’art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell’art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull’area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell’interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 20 novembre 2019, n. 30246
Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, la “semplice richiesta” del Comune nell’ambito di un atto d’obbligo relativo ad una compravendita immobiliare), abbiano ad esso correlato non l’efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell’adempimento di una determinata prestazione (nella specie, la realizzazione di parcheggi in esecuzione di un “Peep”), resta esclusa l’invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell’adempimento di cui agli artt. 1183 ss. c.c. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza, 29 novembre 2018, n. 30955
In materia di personale dipendente degli enti locali, l’art. 22, comma 1, del c.c.n.l. 1 aprile 1999 comparto regioni ed autonomie locali, nel prevedere, a favore del personale adibito a regimi di orario articolato su più turni ovvero con programmazione plurisettimanale, una riduzione dell’orario di lavoro da 36 a 35 ore settimanali, condiziona l’efficacia del nuovo regime – allo scopo di evitare maggiori oneri – ad una proporzionale riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero all’introduzione di “stabili modifiche degli assetti organizzativi”. Ne consegue che l’applicazione del nuovo orario settimanale decorre, ai sensi dell’art. 22 cit., dall’entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo che abbia ad oggetto la riduzione del lavoro straordinario, mentre, in assenza di un simile accordo, la sua realizzazione resta subordinata all’introduzione di nuovi assetti organizzativi, rimessi, per legge, alla sola competenza della P.A., fermo restando, in caso di protratta inerzia da parte di questa, la possibilità per i lavoratori di attivarsi, ai sensi dell’art.1183 c.c., per la fissazione di un termine per l’adempimento. – Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza, 29 novembre 2017, n. 28533
Nell’ ipotesi in cui la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. imponga all’acquirente di versare il prezzo della compravendita, l’obbligo diviene attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la fissazione, ai sensi dell’art. 1183 c.c., del termine per l’adempimento oppure costituisca in mora il debitore. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza, 7 novembre 2017, n. 26364
Nel contratto estimatorio è irrilevante l’assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'”accipiens” può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l’art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 21 dicembre 2015, n. 25606
Il patto di prelazione per il caso di vendita, stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l’annullamento dell’indicata facoltà, restando sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del compratore, la quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per il venditore. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l’esercizio del diritto di prelazione. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 21 giugno 2013, n. 15709
In tema di arbitrato irrituale, la scadenza del termine per l’adozione del lodo, prevista al fine di evitare che le parti siano indefinitamente vincolate alla conclusione extragiudiziale della controversia, è essenziale ed estingue il mandato conferito agli arbitri, ma, per il carattere negoziale del rapporto, è possibile che le parti intendano concedere una proroga ed attribuiscano al suddetto termine un valore meramente orientativo, quale una raccomandazione agli arbitri di procedere con la sollecitudine richiesta dalla natura della lite. Ne consegue che la proroga del suddetto termine può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un differimento del termine per l’emissione del lodo, che dai difensori privi di mandato speciale, ma in tal caso è necessario che le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima. Il relativo accertamento, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato. – Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 22 novembre 2011, n. 24562
In materia di personale dipendente degli enti locali, l’art. 22, comma 1, del c.c.n.l. 1 aprile 1999 del comparto regioni ed autonomie locali, nel prevedere a favore del personale adibito a regimi di orario articolato su più turni ovvero con programmazione plurisettimanale una riduzione dell’orario di lavoro da 36 a 35 ore settimanali, condiziona l’efficacia del nuovo regime – allo scopo di evitare i maggiori oneri derivanti – ad una proporzionale riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario ovvero all’introduzione di “stabili modifiche degli assetti organizzativi”. Ne consegue che l’applicazione del nuovo orario settimanale decorre, ai sensi del citato art. 22, dall’entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo che abbia ad oggetto la riduzione del lavoro straordinario, mentre, in assenza di un simile accordo, la sua realizzazione resta subordinata all’introduzione di nuovi assetti organizzativi, che sono rimessi, per legge, alla sola competenza dell’amministrazione, fermo restando, in caso di protratta inerzia da parte di quest’ultima, la possibilità per i lavoratori di attivarsi, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., per la fissazione di un termine per l’adempimento. – Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza, 17 ottobre 2011, n. 21418
Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l’efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell’adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l’invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell’adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l’adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell’evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell’equiparazione dell’una e dell’altra situazione. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 9 agosto 2011, n. 17125
Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l’obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ., la regola dell’immediato adempimento (“quod sine die debetur statim debetur”). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., l’inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l’estinzione del diritto medesimo per prescrizione. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 30 giugno 2011, n. 14463
Nel caso in cui le parti abbiano condizionato l’efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l’avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l’esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1183 cod. civ.quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l’evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 10 novembre 2010, n. 22811
In tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 cod. civ. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 cod. civ.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivata (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza, 11 settembre 2010, n. 19414
In tema di contratto preliminare (nella specie di locazione), trovando applicazione, ai sensi dell’art.1183 cod. civ., la regola dell’immediata esigibilità della prestazione per il caso della mancata determinazione del tempo della medesima, non può ritenersi che la mancanza di un esplicito accordo sul termine entro il quale si sarebbe dovuto stipulare il contratto definitivo sia di per sè sufficiente ad escludere l’esistenza di un contratto preliminare. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 11 maggio 2010, n. 11371
In tema di adempimento dell’obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 cod. civ. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 cod. civ.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, secondo la valutazione del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivata. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 6 luglio 2009, n. 15796
La prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell’adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell’art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all’esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all’art. 1817 cod.civ.). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 19 giugno 2009, n. 14345
In materia di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, secondo la regola posta già dall’art. 44 del capitolato generale approvato con d.m. 28 maggio 1895 e ripetuta nell’art. 44 del nuovo capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l’Amministrazione, a norma dell’art. 109 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, abbia deliberato sull’approvazione del collaudo e sulle domande dell’appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l’Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sè il rifiuto dell’Amministrazione ed il suo inadempimento, e l’appaltatore può allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l’Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all’art. 1183 cod. civ., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perché, a norma dell’art. 2935 cod. civ., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto, a nulla rilevando che il momento iniziale di tale termine non sia stato preventivamente e precisamente determinato, essendo esso determinabile e individuabile in base ai suddetti oggettivi criteri di valutazione. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza, 8 gennaio 2009, n. 132