Codice Civile
LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni – TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere – CAPO SECONDO. Dell’adempimento delle obbligazioni – SEZIONE PRIMA. Dell’adempimento in generale
Articolo 1186 codice civile
Decadenza dal termine
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Giurisprudenza:
Mutuo senza indicazione del termine – In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l’adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest’ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-4-2022, n. 11437
Deroga contrattuale – La disposizione dell’art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell’interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, ai fini del superamento del limite minimo di fallibilità di cui all’art. 15 l.fall., non scaduto il residuo prezzo relativo alla cessione di quote nella quale le parti avevano stabilito che la decadenza dal beneficio del termine operasse soltanto in caso di mancato pagamento di due rate di prezzo, in quanto evento non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 27-1-2022, n. 2411
Decadenza stato di insolvenza – Deduzione con la domanda – La possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell’art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull’insolvenza di quest’ultimo, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 24-9-2020, n. 20042
Interruzione dei pagamenti rateali – Operatività della decadenza dal beneficio del termine – Esclusione – Ai fini dell’operatività della decadenza dal beneficio del termine, l’interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall’art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l’insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il mancato pagamento da parte del lavoratore delle rate, oggetto di una conciliazione, costituisse di per sé una condizione sufficiente per il verificarsi della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 11-11-2016, n. 23093
Compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito – Ai fini dell’operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall’art. 56 legge fall., non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell’art. 55 della legge predetta e dell’art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall’art. 1243 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-12-2014, n. 27441
Agli effetti dell’art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della citata norma. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-11-2011, n. 24330
Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l’art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la legittimità della richiesta di decadenza del debitore dal beneficio del termine, avendo valutato che il mancato versamento di alcune rate di prezzo di una compravendita, accompagnato dalla spedizione di una lettera da parte del debitore, che motivava il rifiuto di onorare le rate del debito con riferimento specifico a pretesi inadempimenti della creditrice, non costituisse, di per sé, segno rivelatore di uno stato di sbilancio economico). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-11-2011, n. 24330
Lo stato di insolvenza che rileva, ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni; tale accertamento ha natura di apprezzamento di fatto ed incorre nel vizio di insufficiente motivazione il giudice di merito che si limiti, sul punto, ad evidenziare una generica difficoltà di un’impresa commerciale ad agire sul mercato. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-5-2008, n. 12126
La decadenza dal beneficio del termine per insolvenza del debitore, verificatasi, a norma dell’art. 1186 cod.civ., a carico dell’obbligato cambiario principale, comporta analoga decadenza rispetto all’obbligazione del di lui avallante, anche se questi non sia divenuto insolvente: ciò trova conferma nel disposto dell’art. 50 legge c., che espressamente prevede che il portatore della cambiale possa esercitare il regresso contro il girante, il traente e gli altri obbligati, fra i quali rientrano gli avallanti, anche prima della scadenza in diverse ipotesi, tra cui quella del fallimento del trattario che abbia o meno accettato, nonché del fallimento del traente di una cambiale non accettabile. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-3-2007, n. 4855
L’art. 1186 cod. civ. legittima il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, anche in pendenza del termine stabilito in favore del debitore, se questi è divenuto insolvente; tuttavia tale disposizione non è applicabile quando lo stesso fatto – pagamento in stato d’insolvenza – assuma un diverso, opposto rilievo con la dichiarazione di fallimento del debitore in virtù di norme speciali che, come quelle relative alla revocatoria fallimentare, prevedono l’inefficacia di quei pagamenti, o come l’art. 216, comma terzo, legge fall., attribuiscono loro un carattere delittuoso se qualificati dal fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi; in tal caso anche il creditore favorito che abbia agito con lo stesso elemento soggettivo risponde, a titolo di concorso, del delitto di bancarotta preferenziale. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto configurabile il concorso ex art. 110 cod. pen. degli amministratori della società controllante, creditrice della società controllata dichiarata fallita, con gli amministratori di quest’ultima, condannando conseguentemente la società controllante a risarcire i danni cagionati al fallimento). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 16-8-2005, n. 16957
La disposizione di carattere generale dell’art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione – anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell’interesse del debitore – se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale nè la formulazione di un’espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l’applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l’insussistenza della ritenuta insolvenza. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-5-2003, n. 6984