Articolo 1189 codice civile
Pagamento al creditore apparente
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede .
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’ indebito .
Giurisprudenza:
Somme depositate in conto corrente – Azione accordata all’erede per la restituzione – L’art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell’ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l’azione accordata all’erede per la restituzione è quella disciplinata dall’art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall’accipens dopo che egli l’abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-6-2022, n. 19936
Immobile locato prima del pignoramento dal non proprietario – Inopponibilità alla procedura – Pagamento dei canoni al locatore – In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c, in deroga alla regola dell’inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del “solvens”, può agire per ottenere, previa dimostrazione dell’ammontare del danno da occupazione “sine titulo”, la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-11-2019, n. 29491
Cancellazione della società dal registro delle imprese e sua conseguente estinzione – Notificazione dell’atto tributario al suo legale rappresentante – Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione, l’atto tributario non può essere legittimamente notificato al suo legale rappresentante in applicazione del principio dell’apparenza del diritto di cui all’art. 1189 c.c., atteso che tale disposizione si riferisce ai rapporti sostanziali e, in particolare, al pagamento effettuato a favore del creditore che appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e che l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, implicando la presunzione di conoscenza della stessa e la sua efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., esclude il legittimo affidamento dell’ente. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 30-10-2019, n. 27795
Applicabilità del principio dell’apparenza – Condizioni – Il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell’art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel “solvens” in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'”accipiens”. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-4-2018, n. 9758
Espropriazione per pubblica utilità – Liquidazione dell’indennità – Pagamento in buona fede al proprietario apparente – Conseguenze – In tema di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario del bene espropriato – sebbene non abbia azione nei confronti dell’espropriante per il pagamento dell’indennità di esproprio ove questa sia stata versata a chi appariva proprietario ai sensi dell’art. 1189, comma 1, c.c., potendo in tal caso agire esclusivamente nei confronti dell'”accipiens” secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito – ha tuttavia legittimazione attiva nei confronti dell’espropriante per domandare la determinazione dell’indennità medesima, al fine di conseguire la differenza tra quanto giudizialmente riconosciuto e quanto già erogato in favore del proprietario apparente. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 21-2-2018, n. 4198
Applicabilità al creditore apparente pagamento e alla persona apparentemente autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo – In tema di adempimento delle obbligazioni, l’art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità di “ratio”, sia all’ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all’ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l’errore del “solvens”, facendo sorgere in quest’ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’”accipiens”. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25-1-2018, n. 1869
Obbligazioni del condominio e del singolo condomino – In caso di azione proposta da soggetti terzi rispetto al condominio e volta all’adempimento delle obbligazioni contratte dall’amministratore per conto del condominio medesimo, passivamente legittimati sono i proprietari effettivi delle unità immobiliari e non anche coloro che possano apparire tali, poggiando la responsabilità “pro quota” dei condomini sul collegamento tra il debito e la titolarità del diritto reale condominiale, emergente dalla trascrizione nei registri immobiliari; né, onde invocare l'”apparentia iuris” e garantire l’affidamento del terzo creditore, può negarsi rilievo a tale dato pubblicitario, giacché il principio dell’apparenza si applica solo quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo in buona fede circa la corrispondenza del primo alla seconda, assumendo essa rilievo giuridico solo per individuare il titolare di un diritto, ma non per fondare una pretesa di adempimento nei confronti di chi non sia debitore. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 9-10-2017, n. 23621
Assegno bancario non trasferibile – Pagamento a persona diversa dal prenditore – L’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 21-2-2017, n. 4381
Esecuzione forzata – Mancata ammissione di un creditore – Azione di ripetizione dell’indebito ex art. 1189 c.c. verso creditori soddisfatti – Esclusione – Il creditore che non sia stato ammesso al riparto in sede esecutiva e che abbia esperito vittoriosamente l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di riparto, rimanendo tuttavia insoddisfatto del proprio credito, non può agire nei confronti dei creditori soddisfatti con azione di ripetizione di indebito ex art. 1189, comma 2, c.c., non ricorrendo gli estremi del conflitto fra “creditore apparente” e “vero creditore” che costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione di tale norma. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-10-2016, n. 20010