Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 1190 cc – Pagamento al creditore incapace

Richiedi un preventivo

Articolo 1190 codice civile

Pagamento al creditore incapace

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.


 

Giurisprudenza:

La norma di cui all’art 1190 cod. civ. – secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato e stato rivolto a vantaggio dell’incapace – non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento e stato eseguito a persona diversa dall’incapace e dal suo rappresentante legale. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-2-1975, n. 423