Articolo 1190 codice civile
Pagamento al creditore incapace
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.
Giurisprudenza:
La norma di cui all’art 1190 cod. civ. – secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato e stato rivolto a vantaggio dell’incapace – non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento e stato eseguito a persona diversa dall’incapace e dal suo rappresentante legale. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-2-1975, n. 423