Articolo 1191 codice civile
Pagamento eseguito da un incapace
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.
Pagamento con riserva di ripetizione
L’adempimento del debitore costituisce un comportamento dovuto, preso in considerazione dal legislatore per la sua idoneità obiettiva a soddisfare l’interesse del creditore, prescindendo dall’elemento intenzionale dal quale tale atto sia eventualmente accompagnato, atteso che sia l’estinzione dell’obbligo che la realizzazione del diritto del creditore non sono disposti dalla legge in considerazione di una conforme volontà del “solvens”, e che, proprio per questo, tale elemento, anche quando sia rilevabile in concreto, non assume alcun rilievo ai fini della qualificazione dell’atto in questione; ne consegue che eventuali riserve manifestate dal debitore al momento del pagamento non fanno venire meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, e che, anche in presenza di un pagamento con riserva di ripetizione, devono ritenersi realizzate le condizioni di cui all’art. 2878 cod. civ. per la cancellazione di ipoteca e sussistente l’obbligo del creditore soddisfatto di prestare il consenso alla cancellazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 27-7-1998, n. 7357
Acquisto del possesso
Sia con riguardo al vigente codice civile, sia in relazione al codice civile del 1865 l’atto di acquisto del possesso costituisce atto giuridico di natura non negoziale richiedendosi per esso la sola volontà di esercitare la propria signoria sul bene, mentre l’effetto giuridico dell’adprehensio deriva direttamente dalla legge, indipendentemente dall’intento del soggetto di acquistare la proprietà o altro diritto reale sul bene stesso. Conseguentemente, per l’acquisto del possesso non occorre la capacità di agire, necessaria per i negozi giuridici, ma è sufficiente la capacità d’intendere e di volere (capacità naturale) della quale può essere dotato in concreto anche il minore di età. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-6-1986, n. 4072
Pagamento del debito prescritto
Il pagamento del debito prescritto – sempreché non sia stata già eccepita ed accertata la prescrizione – non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempimento di obbligazione civile, caratterizzato dalla rinunzia presunta ex lege a valersi della prescrizione già compiuta: esso e, perciò, atto non negoziale e non e impugnabile dal debitore a causa della propria incapacità (art 1191 cod. civ.), non richiedendo, a differenza dell’esecuzione di obbligazione naturale, la capacita di agire del solvens. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 8-8-1978, n. 3856