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Art. 1193 cc – Imputazione del pagamento

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Articolo 1193 codice civile

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.


 

Giurisprudenza:

Pluralità di debiti – Dichiarazione del debitore di imputazione – Mancanza – Onere della prova ex art. 2697 ccIn presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l’imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d’appello che – accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati – aveva imputato … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-10-2022, n. 31837

 

Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito – Diversa imputazione da parte dell’attore – Onere probatorio a carico del creditore – Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 14 gennaio 2020, n. 450

 

Omissioni contributive – Debiti relativi a diverse annualità – In tema di omissioni contributive, in presenza di debiti afferenti a diverse annualità, trova applicazione, con riguardo ai pagamenti successivi, il principio generale posto dall’art. 1193, comma 2, c.c., secondo cui – in caso di più debiti scaduti che siano ugualmente garantiti per il creditore e parimenti onerosi per il debitore – il pagamento va imputato al debito più antico. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 7 novembre 2019, n. 28742

 

Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito – Diversa imputazione da parte dell’attore – Onere probatorio a carico del creditore – Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 16 luglio 2019, n. 19039

 

Credito dell’avvocato – Eccezione del cliente di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta – Qualora un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore rispetto a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che il difensore non abbia contestato la ricezione di tale somma, deducendo semplicemente l’incongruenza fra l’ammontare indicato nella domanda e quello oggetto dell’eccezione. Infatti, ove la relazione fra la pretesa e l’adempimento non emerga “ex se” dalla corrispondenza degli importi o da altre circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento, il debitore non può limitarsi a sostenere genericamente la natura omnicomprensiva del pagamento stesso. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28779

 

Lavoro subordinato – Buste-paga – L’imputazione di pagamento che, secondo la norma generale dell’art. 1193 c.c. comma 1,, costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma 2 dello stesso articolo, si pone nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla l. n. 4 del 1953. La previsione dell’imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l’imputazione stessa, in quanto quest’ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l’esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 14 maggio 2018, n. 11632

 

Estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario – Nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l’onere di dimostrare la causale dell’emissione dell’assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 9 marzo 2018, n. 5648

 

Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito – Diversa imputazione da parte dell’attore – Onere probatorio a carico del creditore – In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. – Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 6 novembre 2017, n. 26275

 

Azione revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare – In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell’eccezione dell’esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all’estinzione dell’obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell’imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 marzo 2017, n. 6463

 

Tributi erariali – Rate mensili di versamento dell’accisa sul gas metano – Le rate mensili di versamento dell’accisa sul gas metano non costituiscono distinti adempimenti di autonomi debiti, ma modalità di pagamento di un unico debito annuale, così frazionato, come chiaramente desumibile dall’art. 26, comma 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (nel testo utilizzabile “ratione temporis”), sicchè, in ipotesi di mancata corresponsione di alcune di esse seguita dal tempestivo adempimento di quelle ulteriori, non è applicabile l’art. 1193 cod. civ., dovendo, piuttosto, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., imputarsi i relativi importi agli interessi ed alle indennità maturatisi in relazione alle prime, e solo dopo al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione. (Così statuendo la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto corretto, con riferimento a ciascun debito annuale di accisa lo scomputo, dai versamenti tempestivamente operati dal contribuente in relazione alle rate non ancora scadute, di importi corrispondenti ad interessi ed indennità maturati con riguardo a quelle rimaste impagate, con conseguente parziarietà e tardività “a cascata” dei menzionati adempimenti delle prime). – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria,Sentenza 12 febbraio 2014, n. 3100

 

Imputazione ex art. 1193 cod. civ. – Presupposti – Unico debito tra le parti – La disposizione dell’art. 1193 cod. civ. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l’incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l’effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell’imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 3 ottobre 2013, n. 22639

 

Condominio negli edifici – Facoltà del condomino di imputazione a singoli esercizi con esclusione dei debiti contestati – In materia di condominio negli edifici, il condomino, eseguendo un pagamento per spese condominiali, può imputarlo ai debiti per singoli esercizi e può escludere che le somme pagate vengano imputate a crediti contestati. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 28 febbraio 2013, n. 5038

 

Imputazione fatta dal creditore – In tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l’imputazione. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 5 febbraio 2013, n. 2672

 

Imputazione fatta dal creditore – In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l’imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell’avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull’imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell’accettazione dell’imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell’acquiescenza. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 gennaio 2013, n. 917

 

Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito – Diversa imputazione da parte dell’attore – Onere probatorio a carico del creditore – Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 9 novembre 2012, n. 19527

 

Estinzione del debito per effetto dell’emissione di un assegno bancario – Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 febbraio 2012, n. 3008

 

Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito – Diversa imputazione da parte dell’attore – Onere probatorio a carico del creditore – Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 ottobre 2011, n. 20288

 

Lavoro subordinato – Buste-paga – L’imputazione di pagamento – che, secondo la norma generale del primo comma dell’art. 1193 cod. civ., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal secondo comma dello stesso articolo – si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato come un obbligo del datore di lavoro, essendo questi tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4. La previsione dell’imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale, tuttavia, a snaturare l’imputazione stessa, in quanto quest’ultima, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l’esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 10 novembre 2010, n. 22872

 

Criteri sussidiari di imputazione – Debito più oneroso per il debitore – Individuazione dei criteri – In tema di obbligazioni, qualora sia necessario ricorrere ai criteri legali di imputazione del pagamento di cui all’art. 1193 cod. civ., per apprezzare, in caso di coesistenza più debiti ugualmente garantiti, il grado di onerosità di ciascuno di essi, occorre far riferimento all’entità della somma dovuta come capitale, variando l’ulteriore elemento del debito, costituito dagli interessi, in funzione del debito base cui accede, proprio in ragione del fatto che essi rappresentano un’obbligazione accessoria all’obbligazione principale costituita dal capitale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel comparare due debiti a carico dell’intimato, relativi al pagamento del prezzo di due preliminari di vendita, li aveva ritenuti ugualmente onerosi facendo riferimento all’identica misura del tasso di interesse pattuito e prescindendo dalla valutazione degli importi dovuti a titolo di capitale). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 aprile 2010, n. 9082

 

Opposizione a decreto ingiuntivo – Richiesta dell’opposto di pagamento della differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto percepito – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l’opponente eccepisca e dimostri di aver corrisposto una somma idonea ad estinguere l’obbligazione posta a base del provvedimento monitorio, non costituisce domanda nuova, all’interno dello stesso rapporto pluriennale di fornitura incontestatamente intercorso tra le parti, la richiesta di parte opposta volta ad ottenere la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, non risultando diverso né il “petitum” (per la stessa entità della somma residua) né la “causa petendi” (trattandosi di esposizioni debitorie relative al medesimo rapporto). Spetta però al creditore, attore in senso sostanziale, allegare e dimostrare che il pagamento effettuato debba imputarsi all’estinzione parziale del debito complessivo, estendendo l’indagine all’intero rapporto di fornitura intercorso tra le parti ai fini della verifica dell’efficacia dell’imputazione di pagamento eseguita dal debitore. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 novembre 2008, n. 26945

 

Prova di pagamento idoneo alla estinzione del credito – Diversa imputazione da parte dell’attore – Onere probatorio a carico del creditore – Quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-8-2002, n. 11703

 

 

 

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