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Art. 1194 cc – Imputazione del pagamento agli interessi

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Articolo 1194 codice civile

Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.


 

Giurisprudenza:

Contratti bancari – Erronea applicazione alle rimesse ripristinatorie – Onere di allegazione e di prova

In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un’apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l’azione di ripetizione di interessi non dovuti l’onere di allegare e provare l’erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all’art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 20-6-2022, n. 19812

 

Contratti bancari – Versamento sul conto corrente – Imputazione degli interessi – Art. 1194 comma 2 c.c. – Applicabilità – Condizioni

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all’art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l’annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 15-2-2021, n. 3858

 

Imputazione – In genere facoltà da esercitare al momento del pagamento – Sussistenza – Esercizio successivo – Condizioni

L’imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito – credito principale che va esercitata dal debitore all’atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 12-2-2021, n. 3644

 

Compenso del professionista – Pagamento acconti – Imputazione

Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell’attività svolta nell’esecuzione di un contratto d’opera è di valuta e, in caso di inadempimento del cliente e di sua costituzione in mora, dà luogo alla corresponsione di interessi nella misura legale, sempre che il creditore non dimostri il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che, ove sia intervenuto il pagamento di acconti prima della liquidazione, il giudice deve tenerne conto, ai sensi dell’art. 1194 c.c., imputando il versamento agli interessi ed alle spese prima che al capitale, salvo diverso consenso del creditore e purché tanto il credito per il capitale che quello per gli interessi e le spese siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-12-2017, n. 29729

 

Appalti pubblici – Pagamento parziale – Imputazione

In tema di appalti pubblici, il pagamento parziale va imputato agli interessi e non al capitale, a meno che vi sia prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; a tal fine, non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una P.A., il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l’amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 3-8-2017, n. 19426

 

Liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-4-2017, n. 9950

 

Risarcimento del danno – Pagamento di acconti

Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un’operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l’acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi – finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento – sull’intero capitale, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-12-2016, n. 24539

 

Rate mensili di versamento dell’accisa sul gas metano – Pagamento tardivo delle rate mensili

Le rate mensili di versamento dell’accisa sul gas metano non costituiscono distinti adempimenti di autonomi debiti, ma modalità di pagamento di un unico debito annuale, così frazionato, come chiaramente desumibile dall’art. 26, comma 8, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (nel testo utilizzabile “ratione temporis”), sicchè, in ipotesi di mancata corresponsione di alcune di esse seguita dal tempestivo adempimento di quelle ulteriori, non è applicabile l’art. 1193 cod. civ., dovendo, piuttosto, ai sensi dell’art. 1194 cod. civ., imputarsi i relativi importi agli interessi ed alle indennità maturatisi in relazione alle prime, e solo dopo al capitale, salvo il consenso del creditore ad una diversa imputazione. (Così statuendo la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto corretto, con riferimento a ciascun debito annuale di accisa lo scomputo, dai versamenti tempestivamente operati dal contribuente in relazione alle rate non ancora scadute, di importi corrispondenti ad interessi ed indennità maturati con riguardo a quelle rimaste impagate, con conseguente parziarietà e tardività “a cascata” dei menzionati adempimenti delle prime). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 12-2-2014, n. 3100

 

Risarcimento del danno da fatto illecito – Versamento di un acconto al danneggiato prima della liquidazione definitiva

In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora – prima della liquidazione definitiva – il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l’acconto versato, quindi detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-4-2013, n. 8104