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Art. 1195 cc – Quietanza con imputazione

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Articolo 1195 codice civile

Quietanza con imputazione

Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore .


 

Giurisprudenza:

Pluralità di debiti – Dichiarazione del debitore di imputazione – Mancanza

In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l’imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l’onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d’appello che – accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati – aveva imputato … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-10-2022, n. 31837

Dimostrazione dell’esistenza di una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e di un’imputazione diversa da quella dedotta – Onere del creditore che agisce in revocatoria

In tema di imputazione di pagamento, il creditore che agisca in revocatoria per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una compravendita immobiliare conclusa tra il debitore e un terzo, a fronte dell’eccezione dell’esistenza di un precedente contratto preliminare stipulato dai convenuti, nonché della dimostrazione, da parte di questi ultimi, di un pagamento astrattamente idoneo all’estinzione dell’obbligazione di corresponsione del relativo prezzo, è tenuto, ove contesti quell’imputazione allegandone una diversa, a fornire la prova della ricorrenza della pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti, nonché a dimostrare che il pagamento era imputato ad una obbligazione diversa da quella nascente dal dedotto preliminare di vendita. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-3-2017, n.  6463

 

Pluralità di debiti – Pagamento parziale – Imputazione – Mancata scelta del debitore – Facoltà del creditore di dichiarare l’imputazione

In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l’imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell’avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull’imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell’accettazione dell’imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell’acquiescenza. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2013, n. 917

 

Pluralità di debiti – Pagamento parziale – Imputazione – Mancata scelta del debitore – Facoltà del creditore di dichiarare l’imputazione

In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’art. 1195 cod. civ., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’art. 1193 cod. civ., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l’imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell’avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull’imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell’accettazione dell’imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore dell’acquiescenza. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-12-2005, n. 27405

 

Dichiarazione del pagamento da parte del creditore

La dichiarazione di avere ricevuto una somma determinata a titolo di pagamento fatta dal creditore al proprio debitore ha natura di quietanza indipendentemente dalla sua contestualità con il pagamento in essa menzionato, dato che il debitore che non ne abbia fatto richiesta all’atto del pagamento non perde per questo il diritto al rilascio della quietanza. Ne consegue che la dichiarazione del creditore d`esser gai` stato pagato in precedenza per una parte, rilasciata al momento di ricevere il pagamento del residuo, va qualificata come quietanza relativamente anche al pagamento pregresso, onde la sua data puo` essere provata con ogni mezzo a norma dell’art. 2704 ultimo comma cod. civ., anche al fine di dimostrare l’intervenuta estinzione del credito pignorato per gli effetti di cui all’art. 2917 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-2-1997, n. 1108