Articolo 1199 codice civile
Diritto dei debitore alla quietanza.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Giurisprudenza:
Ammissione di aver ricevuto il pagamento
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l’atto se non dimostrando, a norma dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-2-2023, n. 5945
Dichiarazione rilasciata dal creditore al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario
La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal “nomen” che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell’assegno, ma non anche dell’effetto giuridico dell’adempimento dell’obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo. (Nella specie, la S.C. ha negato la valenza di quietanza liberatoria alla dichiarazione, contenuta nel rogito notarile, di avvenuta dazione di un assegno bancario in corrispettivo della compravendita immobiliare, la quale doveva intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, “pro solvendo” e non “pro soluto”). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-1-2019, n. 1572
Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 14-12-2018, n. 32458
Costituiscono eccezioni in senso stretto, rilevabili ad istanza di parte, quelle che possono essere sollevate soltanto dalle parti per espressa disposizione di legge ovvero quelle il cui fatto integratore corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio dal titolare e, quindi, presuppone una manifestazione di volontà di quest’ultimo per essere produttivo di effetti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto giuridico. (Nella specie, la S.C. ha escluso la natura di eccezione in senso stretto della contestazione concernente l’opponibilità alla curatela fallimentare della quietanza di pagamento del prezzo di vendita di un bene, rilasciata al debitore dalla società “in bonis” poi fallita e munita di data certa, poiché riguardava la valutazione come prova del documento). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14-6-2018, n. 15591
Il condominio, non partecipe ed ignaro dell’accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l’ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all’avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi “terzo” rispetto a quell’accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione “senza limiti”, ai sensi del’art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall’art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 25-5-2017, n. 13234
La disposizione dell’art. 1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l’ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento, inteso come corresponsione di una somma di denaro, e non è riferibile alla promessa di pagamento o agli altri modi di estinzione delle obbligazioni. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-4-2015, n. 7820
In tema di prova dell’estinzione satisfattiva del debito dell’ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza, ai sensi dell’art. 1199 cod. civ., non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni, occorrendo, al fine di escludere l’ammissibilità di mezzi di prova diversi, un’apposita prescrizione di legge, al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale ex art. 55 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. r.d. 23 maggio 1924, n. 827) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabili all’Inps. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto raggiunta la prova dell’estinzione satisfattiva del debito dell’INPS sulla base della mancata contestazione da parte dell’assicurato e della compiuta indicazione dei dati del versamento da parte dell’Istituto previdenziale). Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 27-11-2014, n. 25251
In tema di simulazione, la quietanza priva di data certa non è opponibile al curatore del fallimento che agisca per il recupero del corrispondente credito sorto in favore dell’imprenditore “in bonis”, assumendone la simulazione del relativo pagamento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-3-2013, n. 7263
Dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore – successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta – abbia apposto la dicitura “a saldo di ogni avere”, è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell’avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-3-2013, n. 6534
Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito “in bonis” rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-12-2012, n. 23318
La data certa di un pagamento, per il quale sia stata rilasciata quietanza, non può essere desunta dalla data di emissione della relativa fattura, in quanto quest’ultima è documento fiscale la cui emissione è connessa all’esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-4-2012, n. 6265
Il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come l’annotazione “pagato”, o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l’ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto, sempreché tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l’efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell’art. 2702 cod. civ.; né si richiede, peraltro, che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, potendo la stessa essere costituita anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura “pagato”. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-10-2011, n. 22655
Il rilascio di una quietanza, ai sensi dell’art. 1199 cod. civ., costituisce una confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento dell’obbligazione, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell’art. 2732 cod. civ.. Pertanto il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-10-2008, n. 26325