Articolo 1200 codice civile
Liberazione dalle garanzie
Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.
Liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento
In conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avendo riguardo allo stato della procedura pendente nonché ad eventuali motivi di urgenza allo stesso noti: ne deriva che il ritardo ingiustificato comporta la responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore che sia stato conseguentemente danneggiato. (La S.C. ha applicato il principio in una fattispecie nella quale, a causa del ritardo del creditore nel rinunciare all’esecuzione, il terzo promissario acquirente dell’immobile aveva receduto dal contratto, ritenendo il doppio della caparra, e l’esecutato aveva … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-11-2017, n. 27545
Pagamento con riserva di ripetizione
L’adempimento del debitore costituisce un comportamento dovuto, preso in considerazione dal legislatore per la sua idoneità obiettiva a soddisfare l’interesse del creditore, prescindendo dall’elemento intenzionale dal quale tale atto sia eventualmente accompagnato, atteso che sia l’estinzione dell’obbligo che la realizzazione del diritto del creditore non sono disposti dalla legge in considerazione di una conforme volontà del “solvens”, e che, proprio per questo, tale elemento, anche quando sia rilevabile in concreto, non assume alcun rilievo ai fini della qualificazione dell’atto in questione; ne consegue che eventuali riserve manifestate dal debitore al momento del pagamento non fanno venire meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, e che, anche in presenza di un pagamento con riserva di ripetizione, devono ritenersi realizzate le condizioni di cui all’art. 2878 cod. civ. per la cancellazione di ipoteca e sussistente l’obbligo del creditore soddisfatto di prestare il consenso alla cancellazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 27-7-1998, n. 7357
Consenso alla cancellazione dell’ipoteca
Il debitore può subordinare il pagamento al consenso da parte del creditore alla cancellazione dell’ipoteca, da prestarsi contestualmente alla ricezione della somma dovuta ma non può pretendere che il consenso sia espresso prima del pagamento o di altro atto con effetto liberatorio, né subordinarlo al compimento di attività, alle quali il creditore non é tenuto. ( nella specie é stata cassata la sentenza della Corte d’appello, che aveva condannato al risarcimento dei danni il creditore di somma, per la quale era stata iscritta ipoteca automobilistica, perché non aveva ottemperato alla richiesta di inviare contro assegno ad un notaio – presso il quale il debitore aveva depositato la somma dovuta – la quietanza e l’atto di consenso alla cancellazione dell’ipoteca debitamente registrato). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-2-1968, n. 521