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Art. 1201 cc – Surrogazione per volontà del creditore

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Articolo 1201 codice civile

Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.


 

Giurisprudenza:

Elementi costitutivi – Necessità del pagamento – Onere della prova – In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l’intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell’… continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-3-2022, n. 7852

 

Adempimento spontaneo di un’obbligazione altrui – L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere … continua a leggere Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 29-4-2009, n. 9946

 

Surrogazione di un istituto di credito nel pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti originariamente dovute dalla società datrice di lavoro in regime di concordato preventivo – Obbligo di effettuare la ritenuta alla fonte ad opera del predetto istituto – In tema di “sostituzione d’acconto” relativa al pagamento di corrispettivi per lavoro subordinato, ove il pagamento delle retribuzioni venga effettuato in nome e per conto dello stesso datore di lavoro, da un terzo (nella specie: una banca), il quale poi abbia notificato al datore un atto di surroga nei crediti dei dipendenti stessi, ai sensi dell’art. 1201 cod. civ., l’obbligo della ritenuta grava su colui che paga i crediti, atteso che la stessa incide su una parte di quei corrispettivi, anticipando il prelievo tributario a cui tali entrate sono soggette (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso della società datrice di lavoro, in regime di concordato preventivo, proposto contro l’iscrizione a ruolo ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni ai dipendenti corrisposte dalla Banca che si era surrogata ai dipendenti, probabilmente per facilitare la procedura concordataria intrapresa dalla propria debitrice, onde meglio recuperare i propri crediti, ma non aveva effettuato le ritenute su quanto ad essi versato). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 1-9-2004, n. 17626

 

Liquidazione coatta amministrativa – La somma che l’impresa designata ai sensi dell’art. 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 deve risarcire al danneggiato da sinistro stradale nel caso in cui la società assicuratrice sia in liquidazione coatta amministrativa (art. 19, lett. c), è nel limite del massimale di legge (art. 21, terzo comma), ambito entro il quale le è riconosciuta la surroga (art. 29) nei diritti sia dell’assicurato che del danneggiato. Pertanto il credito dell’impresa designata ammissibile al passivo dell’impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, se non vi è stata mala gestio da parte di questa, non può superare il predetto ammontare – costitutivo anche del limite per le somme rimborsabili dall’INA (art. 20, ultimo comma) – mentre, per surrogarsi fino al massimale di polizza assicurato, è necessario che il danneggiato ceda il credito all’impresa designata, ovvero la surroghi con le modalità indicate dell’art. 1201 cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 15-3-2001, n. 3741

 

Assicurazione della responsabilità civile – Surroga dell’assicuratore – In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l`assicuratore del vettore il quale abbia risarcito il danneggiato (diverso dall`assicurato), è surrogato “ex lege” ai sensi degli artt. 1201 e 1203 n. 2 cod. civ. nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, ove questi sia persona diversa dall`assicurato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-6-1998, n. 6338