Articolo 1202 codice civile
Surrogazione per volontà del debitore
Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.
La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa ;
2) che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.
Giurisprudenza:
Portabilità dei mutui
Nelle operazioni di portabilità dei mutui di cui all’art. 120-quater del d.lgs. n. 385 del 1993, trovando applicazione l’art. 1202, comma 2, c.c., la quietanza di pagamento – quale documento essenziale per l’efficacia della surrogazione – deve essere autenticata dal notaio ai sensi dell’art. 2835 c.c. e presentata al conservatore ai fini dell’annotazione nei registri immobiliari ex art. 2843 c.c., con obbligo della sua conservazione a raccolta a norma dell’art. 72, comma 3, della l. n. 89 del 1913. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-2-2021, n. 4526
Adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo
L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 cod. civ., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo “ex latere solventis”, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 29-4-2009, n. 9946
Assicurazione della responsabilità civile – Circolazione veicoli a motore e natanti – Surroga dell’assicuratore
In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l`assicuratore del vettore il quale abbia risarcito il danneggiato (diverso dall`assicurato), è surrogato “ex lege” ai sensi degli artt. 1201 e 1203 n. 2 cod. civ. nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, ove questi sia persona diversa dall`assicurato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-6-1998, n. 6338
Surrogazione legale
A differenza della surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 cod. civ.) e di quella per volontà del debitore (art. 1202 cod. civ.), la surrogazione legale (art. 1203 n. 3 cod. civ.) opera di diritto e, per effetto del meccanismo legale, non richiede la dichiarazione formale ed espressa del solvens di volersi surrogare, ne’ il consenso del creditore soddisfatto alla surrogazione stessa. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 24-11-1981, n. 6240
Litisconsorzio necessario
Non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di cessione del credito o di surrogazione nei diritti del creditore per volontà di quest’ultimo o per disposizione di legge (artt.1201, 1202, 1203 cod.civ.) in tali ipotesi, invero, non si ha un rapporto giuridico plurisoggettivo, vale a dire un rapporto giuridico unico nel cui lato attivo o nel cui lato passivo siano più parti, ma si ha, invece, un rapporto obbligatorio, nel cui lato attivo viene sostituito un terzo al creditore originario, il quale esce dal rapporto, perdendo in conseguenza la qualità di parte. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-4-1969, n. 6240