Articolo 1203 codice civile
Surrogazione legale
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell’acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno più creditori a favore dei quali l’immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell’erede con beneficio d’inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Giurisprudenza:
Assicurazione – Azione “di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro
L’azione “di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”, prevista dall’art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale – non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato – in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell’assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7-7-2022, n. 21514
Perdita delle merci trasportate – Pagamento del valore delle stesse al mittente da parte del vettore – Surrogazione del vettore nei diritti del mittente verso l’assicuratore
Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest’ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l’assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-6-2022, n. 19278
Coobbligato solidale
La surrogazione legale, nell’ipotesi prevista dall’art 1203, n 3 c.c., opera anche a favore del coobbligato solidale e non è esclusa dal diritto di regresso verso gli altri condebitori, che e concesso in via alternativa. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2021, n. 12957
Spese di registrazione ordinanza di assegnazione – Difensore dichiarato distrattario – Legittimazione alla registrazione dell’ordinanza – Conseguenze
Laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente – nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre “spese successive occorrende (copie, notifica, imposta di registrazione dell’ordinanza”) – la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano “ex lege” a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. Ne consegue che, qualora il difensore distrattario abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta, adempie un’obbligazione tributaria solidale nell’interesse del creditore procedente e per effetto del pagamento acquista il diritto di regresso che sarebbe spettato alla parte, nel cui interesse è stato eseguito, nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-7-2020, n. 16061
Ammissione al passivo – Spedizioniere doganale – Ricezione dall’importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali – Dilazione – Successivo inadempimento – Escussione delle garanzie da parte dell’agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell’importatore
In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall’importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall’importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l’escussione delle garanzie da parte dell’Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell’importatore, non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell’importatore, il quale è l’unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all’Erario. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 4-2-2020, n. 2454
Trattamenti retributivi ed tfr corrisposti dal committente ai dipendenti del proprio appaltatore – Diritto di surroga quale avente diritto del lavoratore
Il committente che, in forza dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, corrisponda i trattamenti retributivi ed il tfr ai dipendenti del proprio appaltatore, adempie un’obbligazione propria nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore, sicché è legittimato a surrogarsi nei diritti di quest’ultimo verso l’appaltatore, ex art. 1203, n. 3, c.c., ma, non avendo titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della l. n. 297 del 1982, è privo di interesse ad agire, nei confronti dell’INPS, in relazione alla domanda di mero accertamento del diritto di sostituirsi al lavoratore nell’erogazione della prestazione dovuta dal Fondo suddetto. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 3-1-2020, n. 33
Pagamento dell’intero da parte del confideiussore
Il confideiussore che, pagato l’intero, agisce in regresso ai sensi dell’art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell’obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell’azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell’adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-11-2019, n. 31062
Surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile
La surrogazione dell’assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell’ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell’importo dell’indennizzo pagato dall’assicuratore, dall’altra. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-10-2019, n. 26647
Pagamento del debito da parte del terzo acquirente dell’immobile ipotecato e del terzo datore di ipoteca
Il terzo datore di ipoteca e il terzo acquirente dell’immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d’inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all’azione esecutiva del creditore sull’immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell’immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l’ipoteca, sono surrogati “ex lege” nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt. 1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento “propter rem” in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all’esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell’alternativa di pagare tale debito o di subire l’espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-9-2019, n. 23648
Contributi erogati dal fondo sociale europeo – Inosservanza degli obblighi da parte del beneficiario – Obbligazione restitutoria solidale dello stato – Azione di regresso verso il beneficiario
In tema di contributi erogati dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento CE n. 2950/83, in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle condizioni previste dalla decisione di approvazione, l’obbligazione restitutoria grava in solido sul beneficiario e sullo Stato membro, quale garante del buon esito delle azioni, sicchè quest’ultimo, ove abbia provveduto alla restituzione, può, in alternativa alla surrogazione di cui all’art. 1203, n. 3, c.c., esercitare verso il beneficiario l’azione di regresso, il cui termine di prescrizione decorre, a cagione del carattere originario del diritto fatto valere, dalla data del pagamento. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 21-6-2019, n. 16797