Codice Civile
Articolo 1208 codice civile
Requisiti per la validità dell’offerta
Affinché l’offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità.
Giurisprudenza:
Riscatto agrario – Pagamento del prezzo di acquisto del fondo
Ai fini dell’esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo – alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l’efficacia del riscatto – mediante l’offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un’offerta non formale – la quale non estingue l’obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore – ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della “mora credendi”, la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-4-2022, n. 11491
Riscatto agrario – Pagamento del prezzo di acquisto del fondo
In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall’art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all’art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell’adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell’ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l’indicato pagamento, è necessario – in difetto di norme specifiche sul punto – che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell’art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l’art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della “mora debendi”, mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all’accettazione dell’offerta reale ovvero – in caso di mancata accettazione – all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito dell’offerta ex art. 1210 c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-11-2021, n. 36058
Retratto agrario
Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l’art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, per l’ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l’obbligazione è inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c.. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-7-2021, n. 21757
Forma dell’offerta reale
Il procedimento di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell’art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-7-2021, n. 21757
Requisiti per la validità dell’offerta reale
Affinché l’offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull’inidoneità della somma offerta a coprire l’intero ammontare del credito non viola il disposto dell’art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l’offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di offerta, fosse inidonea per incompletezza). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-11-2017, n. 27255
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto domanda ex art. 2932 c.c. – Preventiva costituzione in mora dell’obbligato – Necessità – Esclusione
L’esperimento dell’azione diretta ad ottenere, giusta l’art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell’obbligato a concludere il contratto, dovendosi l’interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un’offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell’atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-4-2017, n. 9314
Riscatto agrario
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all’art. 1208 cod. civ. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell’adempimento, sicché l’offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all’ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l’adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto del creditore di ricevere l’offerta, avvenuta tramite assegno circolare in ragione del divieto di pagamento in contanti imposto dalle norme speciali, e rituale l’offerta eseguita indistintamente ai due creditori, coniugi comproprietari, perché previamente presentata al loro domicilio e successivamente seguita, dopo il loro rifiuto, dall’invito a presenziare al deposito della somma su libretti bancari intestati agli aventi diritto). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-8-2017, n. 17975
Debitore di somma di danaro – Liberazione dall’obbligazione
Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest’ultimo voglia conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione – idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l’eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. – è tenuto a far seguire l’offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall’art. 1212 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 15-11-2013, n. 25775
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto domanda ex art. 2932 c.c.
L’offerta della prestazione corrispettiva, cui l’art. 2932 cod. civ. subordina l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell’offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall’omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-1-2013, n. 2217