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Art. 1218 cc – Responsabilità del debitore

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Codice Civile

Articolo 1218 codice civile

Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.


 

Giurisprudenza:

Trasporto aereo – Ritardo o inadempimento nell’esecuzione del trasporto aereo – Presunzione di responsabilità a carico del vettore – Onere della prova – In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell’esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l’evento, nonostante … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-4-2023, n. 10178

 

Responsabilità del notaio – Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto – Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante – La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell’oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall’una all’altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest’ultima, il distinto obbligo di restituire l’indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-4-2023, n. 9675

 

Responsabilità medica – Attività del medico radiologo – Mera lettura formale dell’esame effettuato – Mancata prospettazione al paziente dell’effettuazione di ulteriori esami ritenuti opportuni – In tema di responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività sanitaria, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all’art. 1176, comma 2, c.c. e, perciò, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti cc.dd. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l’esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami. (Principio affermato in relazione alla responsabilità di un radiologo per le conseguenze dannose subite da una paziente a causa del ritardo diagnostico di una neoplasia al seno; a fronte di emergenze ecografiche che segnalavano un addensamento ghiandolare, senza svolgere o consigliare ulteriori approfondimenti con esami citologici o radiografici, il medico aveva omesso di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-12-2022, n. 37728

 

Cassa integrazione guadagni sospensione dal lavoro – Illegittimità – Domanda di risarcimento danni – Prescrizione decennale ordinaria – In tema di cassa integrazione guadagni, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria ha ad oggetto un … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 28-10-2022, n. 31922

 

Responsabilità medica – Perdita di “chance” – In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di “chance” è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 2-9-2022, n. 25886

 

Assicurazione contro i danni – Limiti del risarcimento –  Mala gestio – La responsabilità per “mala gestio” dell’assicuratore c.d. impropria – che deriva dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato – ha come conseguenza l’obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale; la responsabilità per “mala gestio” c.d. propria – derivante dal ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell’assicurato per violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell’esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell’assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l’ammissibilità di tale pretesa, avente specifici “petitum” e “causa petendi”, postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 7-4-2022, n. 11319

 

Responsabilità del notaio – Pattuito esonero dal compimento delle visure catastali – Il notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell’atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l’inosservanza di tali doveri, quand’anche non contemplati dalla legge professionale, determina l’insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell’infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-3-2022, n. 10474

 

Responsabilità medicaOneri probatori – Ripartizione e contenuto – In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-3-2022, n. 10050

 

Responsabilità struttura sanitaria – Danni da emotrasfusioni – Qualificazione da parte del giudice – In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delineano la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva condannato il Ministero della Salute, a titolo di responsabilità contrattuale, a risarcire i danni subiti da un paziente in regime di ricovero ospedaliero per avere contratto, a seguito di una emotrasfusione l’infezione da HVC, sebbene … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-3-2022, n. 10049

 

Responsabilità del notaio – Vincoli suscettibili di limitare la commerciabilità del bene – Mancata verifica – Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, essendo tenuto a compiere l’attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l’obbligo di informazione e consiglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio il quale, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, aveva omesso di accertare che l’immobile ipotecato era incommerciabile, in quanto gravato da … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-2-2022, n. 4911

 

Risarcimento del danno da perdita di “chance” – In tema di risarcimento del danno da perdita di “chance”, l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev’essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l’attore non era stato ammesso a partecipare alla prova scritta di un concorso indetto da un’azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di “chance”, sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a partecipare alla selezione, in mancanza della prova della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-1-2022, n. 2261

 

Tardivo recapito di corrispondenza – Responsabilità contrattuale – In caso di omesso o tardivo recapito di corrispondenza, a carico di Poste italiane s.p.a. è configurabile una responsabilità contrattuale nei confronti, oltre che del mittente, del destinatario, discendente dalla violazione dell’obbligo di trasporto e consegna della corrispondenza, che trova la sua fonte in un contratto a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-1-2022, n. 2261

 

Risarcimento del danno per perdita di “chance” – In tema di pubblico impiego locale, l’illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di “chance”, che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-1-2022, n. 1884

 

La controversia, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal privato per la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico successivamente annullato dal giudice amministrativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la deduzione non inerisce all’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione, ma alla colpa della P.A., consistita nell’avere indotto il suddetto privato a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 18-1-2022, n. 1391

 

Responsabilità medica – Differimento di intervento – Consenso informato – In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l’obbligo di acquisire il consenso informato laddove si tratti di un semplice differimento dell’intervento già programmato rispetto al quale il paziente abbia già … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-12-2021, n. 39084

 

Inadempimento – Rilevanza della colpa – Nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie poiché non integra un criterio di accertamento dell’inadempimento – che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa – ma piuttosto dell’imputabilità della causa che ha impedito l’adempimento, sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabilità ma sul versante dell’esonero da essa, costituisce tema di prova del debitore che opponga il fatto estintivo dell’obbligazione diverso dall’adempimento. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 2-12-2021, n. 38089

 

Impugnazione del capo relativo al ‘quantum debeatur’ – Cognizione del giudice del gravame anche del capo relativo all'”an” della responsabilità – L’impugnazione, sotto il profilo del “quantum debeatur”, della sentenza di rigetto di una domanda di risarcimento del danno determina la devoluzione al giudice del gravame anche del capo relativo all'”an” della responsabilità, che del primo costituisce il necessario antecedente logico-giuridico. Cassazione Civile, Sezioni 6-L, Ordinanza 24-11-2021, n. 36533

 

Impossibilità sopravvenuta della prestazione che derivi da causa non imputabile al debitore – L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni 1, Ordinanza 23-11-2021, n. 36329

 

Contratto d’opera – Richiesta del committente di voler risparmiare – Il prestatore d’opera, per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l'”opus” a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti, oltre a compiere, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attività da svolgere, tutte quelle attività ed opere che, secondo il principio di buona fede e l’ordinaria diligenza dell'”homo eiusdem condicionis ac professionis”, sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto; ne consegue che, ove il contratto d’opera abbia ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere, per renderla funzionante non in modo precario, non valendo a limitare l’oggetto delle sue prestazioni la richiesta del committente di “voler risparmiare”. Cassazione Civile, Sezioni 2, Ordinanza 29-10-2021, n. 30777

 

Eccezione d’inadempimento o di inesatto adempimento – In tema di compenso spettante all’amministratore di società a responsabilità limitata, la società può far valere quale eccezione riconvenzionale, ai sensi degli artt. 1218 e 1460 c.c., l’inadempimento o l’inesatto adempimento degli obblighi assunti dall’amministratore in osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costituivo, la cui violazione integra la responsabilità ex art. 2476, comma 1, c.c., venendo in rilievo non il rapporto di immedesimazione organica, bensì il nesso sinallagmatico di tipo contrattuale tra adempimento dei doveri e diritto al compenso. Cassazione Civile, Sezioni 1, Ordinanza 20-10-2021, n. 29252

 

Responsabilità medica – In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 20-10-2021, n. 29001

 

Eccezione d’inadempimento – L’eccezione d’inadempimento costituisce un’eccezione in senso proprio, in quanto tale proponibile anche con l’atto di appello e rimessa all’iniziativa e alla disponibilità del convenuto, unico interessato alla prestazione corrispettiva e sovrano nell’apprezzamento della convenienza di sollecitarne l’attuazione mediante l’esperimento dell’eccezione. Cassazione Civile, Sezioni 2, Ordinanza 14-10-2021, n. 28070

 

Responsabilità medica – Transazione tra medico e danneggiato – Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico – In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull’erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l’esercizio dell’azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera – che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare “incidenter tantum” sulla esistenza di una … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 27-9-2021, n. 26118

 

Responsabilità solidale – Presupposti Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale dell’art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l’efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-9-2021, n. 24405 

 

Esecuzione forzata – Responsabilità del creditore procedente o dell’agente per la riscossione – La vendita forzata – anche nel caso di esecuzione disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973 – non ha natura negoziale, ma costituisce attività che si svolge nell’ambito di un processo e sotto la direzione del giudice dell’esecuzione, sicché né il creditore (nell’espropriazione ordinaria), né l’agente della riscossione (nella procedura giurisdizionale di riscossione coattiva) assumono obbligazioni dirette, di natura contrattuale o precontrattuale, nei confronti dell’aggiudicatario; ne consegue che non è configurabile, in caso di mancato trasferimento del bene aggiudicato, una loro responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c. o precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., fermo restando il dovere di “neminem laedere” sanzionato dall’art. 2043 c.c., con conseguente …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 agosto 2020, n. 17814

 

Azione contrattuale per danno ‘iure proprio’ – Spettanza ai congiunti – Esclusione – Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti “iure hereditario”, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale “iure proprio” per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell’oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell’azione contrattuale “iure proprio” agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 luglio 2020, n. 14615

 

Fatto dannoso dell’incapace – Omessa vigilanza della struttura sanitaria di paziente con problemi psichici – Azione risarcitoria esercitata dai parenti iure proprio – In tema di richiesta di risarcimento danni avanzata dagli stretti congiunti di un paziente con problemi psichici ricoverato presso una struttura sanitaria, qualora essi facciano valere il danno patito “iure proprio” da perdita del rapporto parentale, in particolare nel caso in cui l’iniziativa autolesionistica del malato si risolva in un atto suicidario portato a compimento a causa dell’omessa vigilanza, deve escludersi che l’azione esercitata sia riconducibile alla previsione dell’art. 1218 c.c., poiché il rapporto contrattuale è intercorso solo tra la menzionata struttura ed il ricoverato; ne consegue che l’ambito risarcitorio nel quale la domanda deve essere inquadrata è necessariamente di natura extracontrattuale, atteso che questi ultimi non possono essere nella specie qualificati “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 luglio 2020, n. 14258

 

Deterioramento dell’immobile riconsegnato – Risarcimento – Presupposti – L’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l’inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell’ipotesi disciplinata dall’art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all’uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore. (Nella specie, la riconsegna era avvenuta per consentire che l’immobile, destinato ad attività alberghiera, fosse … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-5-2020, n. 8526

 

Responsabilità della PA – Mancata emanazione di un provvedimento amministrativo ampliativo – Affidamento del privato – Risarcimento del danno da contatto sociale qualificato – Art. 1218 cc – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Spetta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 28 aprile 2020, n. 8236

 

Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie – Debito di valore – L’obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell’inadempimento, ulteriori rispetto a quelle … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 aprile 2020, n. 7948

 

Risarcimento del danno – Debito di valore – In materia di inadempimento contrattuale, l’obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all’integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 aprile 2020, n. 7948

 

Erronea certificazione resa dall’ente previdenziale all’assicurato – In tema di prestazioni previdenziali, l’erronea certificazione resa dall’ente previdenziale all’assicurato, che sia lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell’ente, poichè il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 9 marzo 2020, n. 6643

 

Appalto di opere pubbliche – Tardiva approvazione del contratto da parte dell’amministrazione – In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, il ritardo nell’approvazione del contratto da parte dell’Amministrazione consente all’appaltatore di svincolarsi dal medesimo ottenendo il rimborso delle spese sostenute, ex art. 4, comma 4, del d.P.R. cit., ma tale istituto non trova applicazione nel caso in cui l’appaltatore, senza avvalersi di tale facoltà, dopo ave dato esecuzione al … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5141

 

Responsabilità del notaioLa buona fede oggettiva, in funzione integrativa del contenuto del contratto, impone alle parti di porre in essere comportamenti comunque rientranti, secondo la legge, gli usi e l’equità, nello spettro complessivo della prestazione pattuita. Ne consegue la responsabilità professionale del notaio che, ancorché abbia autenticato le firme della dichiarazione di vendita di una vettura, non comunichi al venditore, che li abbia richiesti, i dati anagrafici dell’acquirente, pur avendo il potere di rilasciare copia ed estratti dei documenti a lui esibiti e non necessariamente depositati e nonostante venga in rilievo un atto soggetto a pubblicità mobiliare (ai sensi dell’art. 2683, n. 3, c.c.), la conservazione della cui copia, per quanto … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3694

 

Domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato – Legittimazione passiva – La legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell’impianto di depurazione, spetta, oltre che al gestore del servizio che, in quanto parte del contratto di somministrazione, abbia ricevuto il pagamento indebito, anche al titolare del predetto impianto, a carico del quale può configurarsi una concorrente responsabilità, avente natura extracontrattuale, a titolo di cooperazione nell’inadempimento. (Nell’enunciare il principio, la S.C. ha precisato che, nel primo caso, grava sul gestore del servizio idrico integrato l’onere di dimostrare il corretto funzionamento dell’impianto nel periodo oggetto di fatturazione mentre, nel secondo, tale prova deve essere data dall’utente). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 febbraio 2020, n. 3314

 

Azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali – Natura contrattuale – Riparto dell’onere della prova – L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l’attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte della contestazione di poste passive ingiustificate esposte in bilancio, aveva ritenuto dimostrata dagli amministratori convenuti l’insussistenza dell’illecito mediante la produzione di documentazione giustificativa solo genericamente contestata dagli attori). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2975

 

Lavoro subordinato – Mobbing orizzontale – Configurabilità  – Ai fini della configurabilità del “mobbing orizzontale”, addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell’art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell’attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 20 gennaio 2020, n. 1109

 

Assicurazione della responsabilità civile – Pagamento di somme eccedenti il massimale – Ipotesi – L’assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale – oltre che nell’ipotesi prevista dall’art. 1917, comma 3, c.c. – nei casi, tra loro diversi, della “mora debendi”, costituita dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione indennitaria dal quale derivano le conseguenze ex art. 1224 c.c. (ivi compreso il maggior danno ai sensi del secondo comma), oppure della “mala gestio”, determinata dall’inadempimento (art. 1218 c.c.) dei doveri di diligenza e correttezza nella trattazione del sinistro, dal quale discende l’obbligo di … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 novembre 2019, n. 28811

 

Responsabilità medica – Azione di regresso e di garanzia impropria della struttura sanitaria nei confronti del chirurgo – Onere della prova – In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l’onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell’operatore medico, non competendo a quest’ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 27-9-2019, n. 24167

 

Responsabilità dell’INPS delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all’assicurato a seguito di specifica domanda di quest’ultimo – L’INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all’assicurato, a seguito di specifica domanda di quest’ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell’ipotesi in cui l’assicurato medesimo – non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell’evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l’evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell’ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati – abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’omesso controllo, ad opera dell’interessato, dei dati forniti dall’INPS non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell’Istituto, in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell’ente pubblico ed il legittimo affidamento dell’assicurato in ordine all’esattezza dei dati comunicatigli … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 17 settembre 2019, n. 23114

 

Responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione – In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un’obbligazione civile propria “ex lege” in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 25 giugno 2019, n. 17020

 

Responsabilità medica – Responsabilità di una casa di cura – Acquisizione del consenso informato del paziente – In tema di responsabilità di una casa di cura, l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art.1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art.1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale, e ciò anche quando l’operatore non sia un suo dipendente. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1043

 

Pubblico impiego contrattualizzato – Divieto di assunzione a tempo indeterminato – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la l.r. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest’ultima; ne consegue che, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l’art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso all’apposizione del termine, la regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss c.c. ed i principi affermati sul riconoscimento del cd. danno comunitario. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza, 9 gennaio 2019,  n. 274

 

Responsabilità medica – Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – Onere della prova – Ripartizione del relativo onere tra paziente e struttura – In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la CTU espletata aveva… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-10-2018, n. 26700

 

Responsabilità medica – Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – Onere della prova del nesso di causalità –  Principio della maggiore vicinanza della prova – In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest’ultimo l’onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art. 1218 cod. civ. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Ordinanza 20 agosto 2018, n. 20812

 

Commissario dell’amministrazione straordinaria – Violazione del dovere di corretta e regolare amministrazione – In applicazione dell’art. 40 d.lgs. n. 270 del 1999, a seguito del conferimento dell’incarico, il Commissario dell’amministrazione straordinaria non è tenuto soltanto all’attuazione del programma di cui all’art. 54 d.lgs. cit., ma anche alla gestione dell’impresa e all’amministrazione dei beni dell’imprenditore dapprima in attesa dell’autorizzazione all’esecuzione di tale programma e poi, una volta intervenuta l’autorizzazione, in funzione della migliore attuazione dello stesso, sicché, essendo il rapporto equiparabile a un mandato nell’interesse del ceto creditorio, in caso di violazione del dovere di corretta e regolare amministrazione secondo i generali principi della materia, è configurabile una responsabilità di natura contrattuale, regolata dall’art. 1218 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 1, Sentenza 10 luglio 2018, n. 18151

 

Dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda – Diritto dei lavoratori, trasferiti e regolarmente retribuiti, al risarcimento dei danni ex art. 1218 cc – In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento.Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 giugno 2018, n. 16694

 

Legittimazione del fallito, tornato “in bonis”, ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore – Tutela risarcitoria – Il fallito tornato “in bonis” non è legittimato ad agire per la caducazione della transazione conclusa dal curatore, essendogli precluso, in virtù del principio di intangibilità dei riparti dell’attivo, di rimettere in discussione, con effetti reali, le attribuzioni patrimoniali eseguite nel corso della procedura, ma può esperire la tutela risarcitoria ove ritenga di essere stato danneggiato dall’attività dell’organo fallimentare. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 19 giugno 2018, n. 16132

 

Responsabilità del notaio – Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie sull’immobile compravenduto – Risarcimento del danno – Il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull’immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all’entità della somma complessivamente necessaria perché l’acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole, la cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-6-2018, n. 15761

 

Responsabilità della PA – Appalto di opere pubbliche  – Sospensione dei lavori sospensione dei lavori – Rimedi civilistici – In tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall’Amministrazione giustifica l’applicazione delle norme sull’inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante; nell’ipotesi in cui invece la sospensione sia “ab initio” legittima e si sia protratta altrettanto legittimamente, perché dipendente da ragioni oggettive, si applica la disciplina dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 1063 del 1962, in base alla quale l’appaltatore, trascorso il periodo massimo di sospensione, variabile in proporzione alla durata complessiva dei lavori, ha solo la facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e, nel caso in cui l’Amministrazione si sia opposta, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 14 giugno 2018, n. 15700

 

Somministrazione del servizio di telefonia fissa – Danno conseguente all’omesso o inesatto inserimento negli elenchi telefonici dei dati identificativi dell’utenza – Perdita di chance – In tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di “chance”, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di “possibilità” (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 8 giugno 2018, n. 14916

 

Liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione – Presupposti – La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sè considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa (“factum principis”) sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il debitore liberato in seguito all’impugnazione e al conseguente annullamento dell’illegittima revoca dell’autorizzazione all’espletamento dell’attività dedotta in contratto, sebbene del prevedibile “factum principis” egli fosse stato reso edotto già prima della stipulazione – sulla base di una nota con cui la P.A. gli aveva dato formale comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo – e, nonostante ciò, … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza, 8 giugno 2018, n. 14915

 

Adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari – Estinzione del debito – Momento perfezionativo – In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo”. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 giugno 2018, n. 14372

 

Responsabilità civile – Atti vandalici e criminosi perpetrati durante il trasporto ferroviario – Carenza di dotazioni di bordo antincendio – Nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore, in forza di trasporto ferroviario di tifoseria calcistica, vi è quella di far viaggiare i convogli con la dotazione antincendio; sicché, nel caso di atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio, laddove la successiva prosecuzione dopo una sosta presso una stazione sia avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione (nella specie, estintori), l’omesso “blocco” del treno da parte del gestore del servizio ferroviario integra inadempimento contrattuale idoneo ed esplicare contributo causale rispetto al decesso di un passeggero per incendio doloso commesso da terzi, non assumendo il predetto incendio doloso rilievo causale  … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13748

 

Inadempimento all’obbligo di consegna del servizio fotografico – Risarcibilità – L’interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, cosicché dall’inadempimento all’obbligo di consegna del servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, non deriva l’obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c.. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 maggio 2018, n. 13370

 

Assegno bancario – Pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore – Prova della non imputabilità dell’inadempimento – Ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla … continua a leggereCorte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 21 maggio 2018, n. 12477

 

Compravendita immobiliare – Omessa consegna certificato di abitabilità – Richiesta risarcimento del danno parametrato ai canoni locatizi non riscossi – In tema di compravendita immobiliare, qualora il venditore ometta di consegnare il certificato di abitabilità e, tuttavia, si accerti l’utilizzabilità del bene, il compratore non può chiedere il risarcimento del danno commisurato all’importo dei canoni di locazione perduti, atteso che il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso di un bene immobile o alla sua abitabilità non è in sé di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio. – Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12226

 

Trasferimento d’azienda – Licenziamento intimato prima della vicenda traslativa – Legittimazione passiva – In caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo, nel giudizio promosso dal lavoratore illegittimamente licenziato prima della vicenda traslativa sussiste la legittimazione passiva del cedente che ha intimato il recesso, la cui posizione, in tema di responsabilità, non è inscindibile da quella del cessionario, che, tuttavia, può essere chiamato in causa dal cedente, in quanto soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dal lavoratore, con effetto di estensione automatica della domanda nei suoi confronti.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, ricorrendo i presupposti della tutela obbligatoria, aveva ritenuto la legittimazione passiva della società cedente, con riferimento ai crediti riconosciuti di spettanza della lavoratrice). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11420

 

Lavoro subordinato – Responsabilità civile per la morte del lavoratore – Accertamento del nesso di causalità – In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l’accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti “iure hereditatis”, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito “iure proprio”, restando irrilevante che l’azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l’assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull’esistenza dell’elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 maggio 2018, n. 10578

 

Prestazione del servizio di negoziazione titoli – Obblighi di informazione – Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l’accertata propensione al rischio del cliente che non rivesta le caratteristiche dell’investitore abilitato o professionale non elimina gli obblighi informativi dell’intermediario ma li qualifica in modo peculiare, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le sue scelte devono orientare la selettività delle informazioni da fornire, dirigendosi verso quelle specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto, tenuto conto che tanto più elevato è il rischio dell’investimento tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire, essendo necessario verificare se le decisioni d’investimento si siano fondate sulla conoscenza effettiva dei rischi conoscibili del prodotto. Pertanto, nell’ipotesi di accertato inadempimento, il fatto lesivo consiste nell’essere stato posto a carico del medesimo cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, ove ne fosse stato informato ed il danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10286

 

Intermediazione finanziaria – Adempimento dell’obbligo informativo – In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell’articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al terzo comma, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l’indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall’intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell’adempimento, da parte dell’intermediario, dell’obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l’obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull’intermediario l’onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10111

 

Lavoro subordinato – Demansionamento – Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato una violazione dell’art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico, nella condotta tenuta dal datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice alla quale, dopo il rientro dalla cassa integrazione, non erano stati assegnati compiti da svolgere, era stato disattivato il telefono e non era stato consentito di sostituire personale assente per maternità, nonostante le reiterate richieste). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 20 aprile 2018, n. 9901

 

Responsabilità medica – Emotrasfusione – Danni da sangue infetto – Responsabilità della struttura ospedaliera – In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, per contagio da virus HCV nel luglio 1983, ritenendola non tenuta ad alcun controllo sulle sacche di sangue, invece attribuito per legge al Ministero della salute, e, quindi, in assenza di un concreto accertamento circa la diligenza qualificata nell’utilizzo di sacche di sangue acquisite tramite la struttura pubblica ed all’esecuzione, da parte di quest’ultima, dei controlli imposti dalla normativa all’epoca vigente). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7884

 

Responsabilità medica – Trasfusione di sangue – Inosservanza delle linee guida e delle leges artis – In epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 443 del 1987, conv., con modif. dalla l. n. 531 del 1987 – che ha stabilito l’obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l’assenza del virus HIV – l’attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità; sicché, l’inosservanza della normativa esistente, del protocollo, delle linee guida e delle “leges artis”, emanati allo scopo di evitare i rischi specifici, configura grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7814

 

Mancata allegazione delle specifiche circostanze del dedotto inadempimento – Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l’azione esercitata concerna l’inadempimento contrattuale, l’attore è onerato di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6618

 

Danno da perdita di chance – In materia perdita di “chance”, l’attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell’evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell’una e dell’altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l’evento, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, e procedendo, poi, all’identificazione dell’evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una chance perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni parentali conseguenti al decesso di un congiunto, avvenuto a causa di errori diagnostici che ritardarono di oltre due anni la diagnosi di un tumore polmonare, in quanto la Corte territoriale aveva escluso che l’inadempimento dei sanitari avesse ridotto la “chance” di guarigione del paziente, sul rilievo che la morte si sarebbe comunque verificata, omettendo così di identificare correttamente l’evento di danno nella perdita anticipata della vita e nella peggiore qualità della stessa). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 marzo 2018, n. 5641

 

Danno da perdita di chance – In caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto” (nella specie, maggiori “chance” di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 marzo 2018, n. 5641

 

Responsabilità medica – Nesso causale – Onere probatorio – Nei giudizi di, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 febbraio 2018, n. 3704

 

Responsabilità medica – Erronea diagnosi concernente il feto – Risarcimento del danno – Spettanza sia alla madre che al padre – In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti “protetti” e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli. (Nella specie, era stato eseguito in maniera erronea un intervento di raschiamento uterino in seguito ad una non corretta diagnosi di aborto interno, accertata dopo la ventunesima settimana e, quindi, oltre il termine previsto dalla l. n. 194 del 22 maggio 1978, con la conseguenza che la gravidanza era proseguita e si era conclusa con la nascita indesiderata di una bambina). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2675

 

Erronee informazioni fornite dall’ente previdenziale all’assicurato circa la posizione contributiva – La responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale per erronee informazioni fornite all’assicurato può configurarsi soltanto ove queste siano rese od omesse su specifica domanda dell’interessato, lo inducano in un errore scusabile e si riferiscano a dati di fatto concernenti la posizione assicurativa dell’interessato. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2498

 

Trasporto aereo – Danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell’aeromobile – Onere probatorio – In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l’inadempimento del vettore, spettando a quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’imputabilità dell’inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1584

 

Responsabilità medica – Onere probatorio – Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, tenendo conto delle risultanze della c.t.u. e degli esiti peritali del procedimento penale, aveva concluso nel senso della sussistenza di un’insuperabile incertezza sul nesso di causalità). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 dicembre 2017, n. 29315

 

Concorso tra una causa naturale e una umana imputabile – In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l’autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalità giuridica); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone già affetto da invalidità per disturbi psichici, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ridotto la responsabilità del conducente, ma escluso dal novero dei danni risarcibili l’invalidità di cui la vittima, comunque, sarebbe stata portatrice anche se non fosse stata investita). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 20 novembre 2017, n. 27524

 

Pubblico contrattualizzato – Procedure concorsuali – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – In tema di pubblico impiego privatizzato, con l’approvazione della graduatoria nelle procedure concorsuali si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo ed all’attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell’amministrazione vanno ricondotti all’ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici sull’inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell’ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela dopo l’instaurazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso dal vincitore del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente della polizia municipale, successivamente dichiarato decaduto dalla nomina per mancata produzione della … continua a leggereCorte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 16 novembre 2017, n. 27197

 

Licenziamento individuale – Applicazione della tutela reale o obbligatoria – Riparto degli oneri probatori – Art. 2697 ccIn tema di riparto dell’onere probatorio, ai fini dell’applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l’invalidità, sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l’attività e, sul piano processuale, dell’azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo, mentre le dimensioni dell’impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall’art. 18 st.lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. L’assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest’ultimo di dimostrare, ex art. 1218 c.c., che l’inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l’esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 19-4-2017, n. 9867

 

Responsabilità contrattuale dell’intermediario finanziario – Violazione dei doveri d’informazione – Onere del prova – In tema d’intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziari, può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento, con la conseguenza che è sufficiente che l’investitore alleghi da parte dell’intermediario l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall’articolo 21 del t.u.f., come integrato dalla normativa secondaria, e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento; l’intermediario ha invece l’onere di provare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 03-02-2017, n. 2949

 

Nesso di causalità – In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un’efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l’uno o l’altro di essi, l’evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall’origine e per forza propria la serie causale, riveli l’inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto egualmente responsabili del danno subito dai creditori di un fallimento sia il curatore, per non avere compilato il modulo di autorizzazione al prelievo anche con le generalità dell’effettivo beneficiario del pagamento, sia la banca presso la quale era depositato l’attivo realizzato dalla procedura, per avere indebitamente consegnato ad un collaboratore del curatore un assegno poi pagato … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 4 gennaio 2017, n. 92

 

Vendite a catena – Azioni esperibili dall’acquirente – Azione contrattuale ed extracontrattuale – Nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica. Ne consegue che incorre nella violazione di un principio informatore in tema di responsabilità civile il giudice di pace che – nel giudizio di equità promosso per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole relativo ad una marca di sigarette – riconosca il produttore responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 dicembre 2009, n. 26514

 

Decadenza dall’impugnativa del licenziamento – Accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso – La decadenza dall’impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l’inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito dello stesso datore consista, in sostanza, proprio e soltanto nell’illegittimità del recesso. (Principio affermato in controversia in cui il lavoratore, pur non invocando l’applicazione, in suo favore, dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, aveva esperito unicamente azione risarcitoria per ritenuta illegittimità del comportamento datoriale, ravvisata nel mancato rispetto dei criteri dettati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 per l’ individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, senza tuttavia allegare un diverso fatto ingiusto accompagnatosi al licenziamento). — Sez. L, sent. 10235 del 4-5-2009

 

Decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a euro 1100,00 dinanzi al Giudice di Pace – Il dovere di osservare i principi informatori della materia, imposto al giudice di pace dall’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale), nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a euro 1100,00, non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di avere cura, nella ricerca selettiva della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nella previsione della specifica disciplina. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e deciso la domanda nel merito, rigettandola, in relazione ad una controversia in cui il giudice di pace aveva accolto un’azione risarcitoria da assunto inadempimento contrattuale, prescindendo dall’accertamento del dolo o della colpa nella relativa condotta della convenuta e, quindi, violando il principio informatore secondo cui, nel campo della responsabilità contrattuale, è necessaria la prova della imputabilità soggettiva del fatto dannoso, che il debitore può contrastare dimostrando l’impossibilità dell’assolvimento della sua prestazione per causa a lui non imputabile). — Cass. III, sent. 9534 del 22-4-2009

 

Interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio –  Decorrenza – Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora (“mora ex re”) dal giorno della consumazione dell’illecito. Invece, se l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda. — Cass. III, sent. 9338 del 20-4-2009

 

È legittimo il rifiuto del locatore, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., di accettare la restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l’abbia rimessa in pristino stato, rendendosi altrimenti inadempiente all’obbligazione di cui all’art. 1590, comma primo, cod. civ. — Cass. III, sent. 7992 del 2-4-2009

 

In caso di perdita della cosa depositata in seguito a furto, il depositario non si libera della responsabilità “ex recepto” provando di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall’art. 1768 cod. civ., e cioè di avere disposto un adeguato servizio di vigilanza, ma deve provare a mente dell’art. 1218 cod. civ. che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Il relativo accertamento costituisce un apprezzamento di fatto, come tale insuscettibile di esame in sede di legittimità, se debitamente motivato. — Cass. III, sent. 5736 del 10-3-2009

 

L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che, nell’ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del contratto che alla sua formazione ed interpretazione, accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in virtù della quale non era stata interpretata secondo il predetto canone della buona fede oggettiva la clausola di un contratto di mediazione, con cui si era stabilito che non era dovuto alcun compenso al mediatore “ad incarico scaduto in caso di mancata vendita”, malgrado il preliminare fosse stato stipulato per l’effettivo ed idoneo intervento del mediatore e il contratto definitivo di vendita non fosse stato concluso per esigenze riconducibili esclusivamente alle parti). — Cass. III, sent. 5348 del 5-3-2009

 

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell’illecito: cd. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell’ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso. — Cass. III, sent. 5054 del 3-3-2009

 

La specifica e seria proposta di nuova locazione – che il giudice può valutare, in relazione al disposto dell’art. 1591 cod. civ., come prova idonea dell’effettiva lesione del patrimonio del locatore (a cui incombe il relativo onere) consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato per il tempo di ritardata restituzione dell’immobile – può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. — Cass. III, sent. 5051 del 3-3-2009

 

In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all’art. 1591 cod. civ., deve essere provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie, e, quindi, anche mediante presunzioni (a condizione che presentino i requisiti previsti dall’art. 2729, comma primo, cod. civ.), specificandosi che, quando il locatore non sia autorizzato a dare in locazione a terzi l’immobile da restituire, avendo già richiesto ed ottenuto il provvedimento di rilascio per necessità (come nel caso di intervenuto esercizio del diniego di rinnovo alla prima scadenza verificatosi nella specie), il giudice del merito dovrà tener conto anche di elementi diversi dalla presenza di proposte di locazione o di acquisto, considerato che l’unico modo per ottenere la maggiore utilità può consistere, in effetti, nell’utilizzazione diretta del bene, da destinare ad attività produttiva propria o dei prossimi congiunti dello stesso locatore. — Cass. III, sent. 5051 del 3-3-2009

 

In tema di contributi per la ricostruzione e riparazione di unità immobiliari colpite da eventi sismici, il d.lgs. n. 76 del 1990 (nel quale è stata trasfusa la precedente normativa) prevede una disciplina organica e speciale, con la conseguenza che, in riferimento alla decadenza dal beneficio per il mancato rispetto del termine di inizio o di ultimazione dei lavori (prevista dall’art. 21 del suddetto decreto, nella formulazione originaria applicabile “ratione temporis”), da un lato non è applicabile la disciplina civilistica relativa all’impossibilità della prestazione (artt. 1218 e 1256 cod. civ.), dall’altro, costituendo l’osservanza del termine un onere imposto al beneficiario per evitare la decadenza, è preclusa l’indagine sui motivi, i fatti e le omissioni che ne hanno impedito il rispetto. Ulteriore conseguenza è che l’esclusione della decadenza, prevista dal suddetto art. 21 per il caso di presenza nel fabbricato di persone diverse dal beneficiario, non può essere riferita al caso di legittima detenzione (da parte di coltivatore diretto, mezzadro, colono) del fondo diverso dal sito del fabbricato danneggiato, sul quale la ricostruzione dell’immobile debba essere effettuata, non sussistendo in tal caso alcuna esigenza di sgombero, ed essendo l’intera disciplina ispirata alla conservazione del rapporto; né l’art. 14 dello stesso decreto, che prevede il subentro del legittimo detentore del fondo al proprietario nell’assegnazione del contributo, contrasta (anche alla luce della sentenza n. 601 del 1988 della Corte costituzionale) con l’art. 42 Cost., atteso che la sostituzione è prevista solo in caso di inerzia del proprietario, del quale rimane fermo il diritto sul cespite ricostruito. — Cass. I, sent. 5020 del 2-3-2009

 

In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse valutato la sussistenza del demansionamento dei lavoratori che, già assegnati a ruoli di coordinamento con autonomia organizzativa ed operativa, erano stati destinati, nonostante l’anzianità di servizio e la conseguente esperienza professionale, allo svolgimento di funzioni meramente esecutive, con lesione – la cui allegazione ha trovato riscontro anche nel contenuto del ricorso del datore di lavoro – della loro professionalità e danno alla carriera). — Sez. L, sent. 4652 del 26-2-2009

 

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorchè risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, va accertato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di prescrizioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”. — Cass. I, sent. 3773 del 17-2-2009

 

Lo spedizioniere che non concluda il contratto di trasporto e che, senza autorizzazione del mandante e senza che sia necessario per la natura dell’incarico ricevuto, concluda, in luogo del predetto contratto, un altro contratto di spedizione, non adempie l’obbligazione assunta verso il mandante, ed assume su di sé il rischio delle conseguenze dell’operato del sostituto pregiudizievoli per il committente; tale spedizioniere risponde, pertanto, dell’inadempimento della persona sostituita anche se il fatto dannoso si verifichi durante l’esecuzione del contratto di trasporto dalla medesima o da altro sostituto stipulato col vettore, a meno che non provi che il danno si sarebbe comunque prodotto, pur se egli avesse adempiuto la propria obbligazione. — Cass. III, sent. 3354 del 11-2-2009

 

Nel caso in cui il conduttore abbia originariamente chiesto, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 392 del 1978, il ripristino del contratto di locazione e successivamente proposto, nell’ambito dello stesso giudizio, domanda di risarcimento dei danni, pure prevista dalla norma citata, tale richiesta è ammissibile, costituendo la stessa una semplice “emendatio libelli”. Ed invero, secondo i principi generali di cui all’art. 2058 cod. civ., il risarcimento del danno per equivalente si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'”eadem res” dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato. — Cass. III, sent. 1700 del 23-1-2009

 

Nel caso in cui dall’illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto “iure proprio” dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. — Cass. III, sent. 469 del 13-1-2009

 

In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno. — Sez. L, sent. 29832 del 19-12-2008

 

Nei rapporti non contenziosi con la P.A., l’amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha il dovere di corrispondere all’affidamento in essa riposto dall’amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest’ultimo. Conseguentemente, ove l’ente pubblico abbia indotto in errore il lavoratore dipendente nella compilazione di un modulo di domanda diretto ad ottenere un beneficio previdenziale ed abbia trasmesso in ritardo all’ente previdenziale l’esposto dell’interessato inteso a correggerne l’errore, non è configurabile un concorso di colpa del dipendente per non aver presentato, non essendone onerato, alcun ricorso agli organi dell’ente previdenziale e per non essersi interessato dell’esito dell’esposto, della cui tempestiva trasmissione non aveva ragione di dubitare. (Nella specie, relativa a domanda di riscatto degli anni di servizio pre-ruolo erroneamente compilata sulla base delle indicazioni dell’ente di appartenenza, il quale, successivamente, aveva anche omesso di trasmettere all’ENPAS la domanda di rettifica dell’errore, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza impugnata che, correttamente, aveva affermato l’esclusiva responsabilità dell’ente pubblico datore di lavoro, con il conseguente obbligo di risarcire al dipendente il danno consistito nella maggiore contribuzione versata). — Sez. L, sent. 27154 del 14-11-2008

 

In tema di erronea comunicazione al lavoratore, da parte dell’Inps, della posizione contributiva utile al pensionamento, l’ente risponde del danno derivatone per inadempimento contrattuale, salvo che provi che la causa dell’errore sia esterna alla sua sfera di controllo e l’inevitabilità del fatto impeditivo nonostante l’applicazione della normale diligenza. (Nella specie, all’erronea comunicazione al lavoratore del numero dei contributi versati, apparentemente sufficienti al conseguimento della pensione, erano seguite le dimissioni del lavoratore; l’Inps, convenuto per il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore per l’erronea comunicazione, aveva imputato l’errore a registrazioni nell’archivio magnetico non corrispondenti alla documentazione di supporto). — Sez. L, sent. 26925 del 10-11-2008

 

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all’azione o all’omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell’obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell’alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quanto il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all’inadempimento dell’alienante in virtù dell’apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente. — Cass. III, sent. 25016 del 10-10-2008

 

È domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d’indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell’atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema d’indagine. (Nella specie, la S.C., ritenendo che le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale avevano “causa petendi” e “petitum” diversi, ha confermato la sentenza impugnata con cui la corte di merito aveva ritenuto nuova e, pertanto, inammissibile la domanda – fondata sulla responsabilità extracontrattuale del proprietario ai sensi dell’art. 2053 cod.civ. – di risarcimento dei danni determinati dal crollo del tetto di un immobile di proprietà della convenuta e già condotto in locazione dagli attori, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, a fronte della diversa prospettazione originaria di un titolo di responsabilità contrattuale e, comunque, di un diverso titolo di responsabilità aquiliana ricondotto all’art. 2051 cod. civ). — Cass. III, sent. 24996 del 10-10-2008

 

In tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio dell’immobile locato, il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno di cui all’art. 1591 cod. civ., che ha natura contrattuale, non sorge automaticamente, sulla base del raffronto tra un potenziale canone di mercato ricavabile da una nuova locazione e quello corrisposto dal conduttore al momento del rilascio; pertanto, il mero ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata legittima soltanto la condanna generica al risarcimento del danno, richiedendosi, in sede di liquidazione del danno medesimo, che il locatore dimostri, con ogni mezzo, e, quindi, anche per presunzioni, l’esistenza di una concreta lesione del suo patrimonio in relazione alle condizioni dell’immobile, alla sua ubicazione e alle possibilità di una specifica attuale utilizzazione nonché all’esistenza di soggetti seriamente disposti ad assicurarsene il godimento dietro corrispettivo. — Cass. III, sent. 23720 del 16-9-2008

 

In tema di locazione di bene immobile destinato ad uso diverso da abitazione, il locatore deve garantire non solo l’avvenuto rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso del bene immobile, ovvero la relativa abitabilità, ma, essendo obbligato a mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto, anche il loro persistere nel tempo. Ne consegue che, ove venga per qualsiasi motivo sospesa l’efficacia dei suddetti provvedimenti e il conduttore venga a trovarsi nell’impossibilità di utilizzare l’immobile per l’uso pattuito, sussiste inadempimento del locatore, che non può al riguardo addurre a giustificazione (e pretendere, conseguentemente, il pagamento del canone maturati nel periodo di inutizzabilità dell’immobile) l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato della P.A. — Cass. III, sent. 20067 del 19-7-2008

 

Il principio secondo cui il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale od aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall’inquadramento adottato dall’attore ed alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio, dev’essere coordinato con le regole sulla formazione del giudicato. Pertanto la parte la quale abbia invocato la responsabilità aquiliana del convenuto, e si sia vista rigettare la domanda in primo grado con sentenza confermata in appello, non può dolersi per la prima volta in sede di legittimità dell’omesso esame della propria domanda sotto il profilo della responsabilità contrattuale, se tale pretesa omissione non abbia formato oggetto di gravame. — Cass. III, sent. 19938 del 18-7-2008

 

L’avvenuta conclusione da parte del datore di lavoro, in osservanza delle previsioni del contratto collettivo, di una polizza assicurativa a favore dei dipendenti è sufficiente ad integrare l’adempimento richiesto ove la norma collettiva non imponga ulteriori obblighi di informazione e comunicazione sul momento della stipulazione e sul contenuto del contratto. — Sez. L, sent. 16868 del 20-6-2008

 

Nel caso di errore dell’ente previdenziale nell’accreditamento di contributi, che comporti l’illegittimo rifiuto della prestazione previdenziale richiesta dall’assicurato, l’azione di risarcimento del danno è un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa, fondato sul rapporto obbligatorio tra INPS ed assicurato, di natura contrattuale, sicchè la colpa si presume. Ne consegue che la decadenza dall’azione diretta ad ottenere la prestazione previdenziale indebitamente negata dall’ente previdenziale non incide sulla possibilità di esperire l’azione risarcitoria. — Sez. L, sent. 15083 del 6-6-2008

 

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire rivalutazione monetaria ed interessi sull’importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui -proponendo azione diretta contro l’assicuratore- abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base di tale omessa specifica richiesta, che l’interessato abbia voluto rinunciare all’integrale risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora dell’assicuratore. — Cass. III, sent. 14480 del 30-5-2008

 

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di provvedere alla cancellazione di una ipoteca iscritta sul bene oggetto del contratto, anche agli effetti del regolamento della caparra confirmatoria (articolo 1385 cod. civ.), non viene meno per la sola circostanza del pagamento del debito garantito in quanto il permanere dell’iscrizione ipotecaria determina un intralcio al commercio giuridico del bene non potendo, il promissario acquirente, invocare il pagamento come fatto estintivo della garanzia reale. — Cass. II, sent. 14424 del 29-5-2008

 

In tema di prestazione lavorativa eseguita con un bene affidato dal datore al lavoratore, la diligenza nell’adempimento, rilevando quale modalità con cui la prestazione deve essere svolta, implica che il lavoratore deve utilizzare il bene senza arrecare danni, e che, ove si verifichino, il lavoratore ne risponde contrattualmente. In tal caso, il principio secondo cui è onere del datore provare il danno ed il rapporto di causalità con la materiale condotta (anche omissiva) del lavoratore, ed onere del lavoratore provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa, trova applicazione anche per i danni verificatisi nell’espletamento di mansioni assegnate in violazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ., pur essendo in tal caso agevolata la prova del lavoratore esonerativa di responsabilità, venendo meno tale responsabilità solo ove la diligenza necessaria alla prestazione richiesta si estenda in uno spazio esterno all’ambito della prestazione dovuta. (Nella specie, vi era stato l’affidamento della guida di un autoveicolo, senza specifico addestramento, ad un lavoratore, pur abilitato alla guida dello stesso e tuttavia normalmente addetto alla preparazione e non anche al trasporto delle merci; la S.C., affermando il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il lavoratore al risarcimento del danno al veicolo da lui guidato). — Sez. L, sent. 13530 del 26-5-2008

 

In tema di mutuo fondiario, l’esercizio, da parte dell’Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall’art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie “ratione temporis”) nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224, primo comma, cod. civ.. — Sez. Un., sent. 12639 del 19-5-2008

 

In tema di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all’estero, di cui all’art. 4 della legge n. 135 del 1985 – il quale, nel sostituire l’art. 5 della legge n. 16 del 1980, ha stabilito che per le perdite avvenute dopo il 1° gennaio 1950, le valutazioni vanno eseguite secondo i criteri già in vigore e moltiplicate per il coefficiente 1.90 – ai fini della determinazione degli interessi moratori e del maggior danno ex art. 1224 cod. civ., riguardanti il periodo successivo all’entrata in vigore della legge, la responsabilità dell’Amministrazione per il ritardato pagamento è configurabile anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell’indennizzo, trattandosi di situazione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, indipendentemente dal perfezionamento dell’iter amministrativo; conseguentemente è dal giorno della mora (nella specie dalla proposizione domanda giudiziale) che sono dovuti gli interessi moratori ed il maggior danno, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare che il ritardo o l’inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.. — Cass. I, sent. 12281 del 15-5-2008

 

Il principio in forza del quale gli atti e comportamenti di un pubblico dipendente non sono riferibili all’amministrazione, se dettati da fini assolutamente estranei ad essa e non legati da un nesso di necessaria occasionalità con le funzioni del dipendente stesso, opera nel campo dell’illecito aquiliano e non é estensibile al diverso caso della responsabilità per inadempimento contrattuale, ove l’imputazione all’amministrazione dell’atto del dipendente incontra i soli limiti derivanti dalle norme di legge e dai patti che regolano il relativo contratto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva addebitato alla P.A. l’inadempimento dell’obbligo contrattuale di assicurare e garantire la regolarità del gioco del lotto e dell’estrazione ad esso relativa, essendo stato accertato in sede penale che l’estrazione cui si riferiva la giocata effettuata dall’attore era stata “truccata” da alcuni dipendenti pubblici incaricati delle operazioni di sorteggio). — Cass. III, sent. 11917 del 13-5-2008

 

In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41, cod. pen. — norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità — in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. — Cass. III, sent. 11903 del 13-5-2008

 

Posto che l’esecuzione di un intervento di protesi dentaria deve ritenersi di agevole ed abituale esecuzione, è correttamente motivata la decisione di merito che abbia ritenuto gravemente colposa la condotta del medico odontoiatra il quale, dopo avere realizzato una protesi provvisoria, debba attendere un notevole periodo (nella specie, diciotto mesi) senza che si sia provveduto alla realizzazione dell’impianto definitivo, così favorendo l’insorgenza di fenomeni irritativi delle mucose gengivali, con conseguente produzione di danni patrimoniali a carico del soggetto interessato dall’intervento. — Cass. III, sent. 10668 del 24-4-2008

 

Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per iniziativa del datore, fondata sull’esistenza di una clausola risolutiva nulla (per contrarietà a norme imperative, prevedendo l’automatica cessazione del rapporto lavorativo al raggiungimento della massima anzianità contributiva), la domanda di risarcimento del danno, erroneamente basata sull’art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970, può essere considerata come azione di risarcimento da illecito contrattuale di diritto comune, venendo in considerazione la qualificazione giuridica della domanda e non un mutamento dei fatti costitutivi e dovendosi ritenere che la notifica del ricorso introduttivo – comportando la richiesta di reintegra l’offerta da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative – assuma valore di messa in mora; né può considerarsi quale “aliunde perceptum” la pensione nel frattempo percepita, che il lavoratore è tenuto a restituire all’ente erogante. — Sez. L, sent. 9988 del 16-4-2008

 

In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) si applicano le regole civilistiche sull’inadempimento (art. 1218 cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l’Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica. — Sez. L, sent. 9817 del 14-4-2008

 

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ. sull’inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro addebitando alla esclusiva colpa del lavoratore, tenuto ad una particolare diligenza nella sua qualità di caposquadra, l’infortunio occorso al medesimo – il quale, per evitare di essere investito da una cassaforma per il getto di calcestruzzo che i colleghi di lavoro avevano, nel turno lavorativo precedente, male agganciata, si lanciava nella scarpata sottostante riportando gravissime lesioni permanenti – senza considerare adeguatamente quale incidenza causale avessero avuto talune concorrenti circostanze, tra cui la condotta posta in essere dai suddetti colleghi di lavoro e quella del dirigente che presidiava il teatro lavorativo, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., nonché l’altezza alla quale lavorava l’infortunato). — Sez. L, sent. 9817 del 14-4-2008

 

In tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell’inesattezza della prestazione gravando sul debitore l’onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l’inesatto adempimento sia posto a fondamento dell’eccezione di cui all’art. 1460 cod. civ.. — Cass. II, sent. 9439 del 10-4-2008

 

Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. — Cass. Sez. L, sent. 7858 del 26-3-2008

 

Responsabilità del notaio – Il notaio che abbia rogato la compravendita di un immobile non ancora accatastato, in cui le parti abbiano chiesto di avvalersi delle disposizioni previste dal d. l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154), ai fini della valutazione automatica della imposta di registro, qualora all’atto stesso sia allegata specifica istanza per l’attribuzione della rendita catastale, è tenuto a curare la presentazione di tale istanza all’ufficio competente ovvero, ove non voglia provvedervi direttamente, deve rendere edotte di ciò le parti. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità professionale del notaio che non aveva adempiuto a tale obbligo, per cui l’ufficio del registro aveva provveduto all’accertamento del valore di mercato dell’immobile al fine del pagamento dell’imposta di registro e dell’INVIM). — Cass. II, sent. 7857 del 26-3-2008

 

Nell’assicurazione contro gli infortuni, il debito indennitario, quando è previsto un procedimento di liquidazione convenzionale per il tramite di una perizia contrattuale, si connota come debito di valore dal momento del sinistro al verificarsi della liquidazione e solo successivamente a tale momento diventa obbligazione di valuta. Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di indennizzo deve essere rivalutata al momento della liquidazione e che, qualora il danneggiato assicurato alleghi e dimostri che il conseguimento della somma al netto della rivalutazione al momento del sinistro gli avrebbe consentito, tramite il reimpiego immediato, una redditività maggiore rispetto al valore della rivalutazione monetaria, può essere riconosciuto il danno da lucro cessante per il mancato conseguimento della differenza mediante i cosiddetti interessi compensativi, senza che rilevino la mancanza di liquidità della somma fino all’esito della perizia contrattuale (a meno che la polizza non preveda che il pagamento dell’indennizzo, salva la rivalutazione, sia dilazionato all’esito delle perizia contrattuale, nel qual caso non è configurabile un danno da lucro cessante, perché il rischio assicurato non lo comprende), l’inadempimento dell’assicuratore al dovere di collaborare all’espletamento della perizia e, infine, la mancata costituzione in mora dell’assicuratore medesimo. — Cass. III, sent. 3268 del 12-2-2008

 

È configurabile il nesso causale — la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall’art. 2697 cod. civ. — fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riferito principio, ha confermato la sentenza dei giudici appello secondo cui l’omissione del monitoraggio della paziente in un dato arco temporale era irrilevante in quanto l’evento lesivo — grave anossia cerebrale del feto — si sarebbe comunque verificato pure nel caso in cui il monitoraggio fosse stato effettuato, avendo i predetti giudici accordato prevalenza al significato del dato della limpidezza del liquido amniotico al momento della rottura del sacco su quello dell’alterazione del PH nel sangue del feto alla nascita, indicativo, secondo i ricorrenti, che l’anossia cerebrale si era verificata nel periodo in cui era stato omesso il monitoraggio, ritenendo la corte di appello, con piena adesione al parere espresso dal primo CTU, che l’anossia fosse insorta dopo l’amnioressi nel corso del parto). — Cass. III, sent. 867 del 17-1-2008

 

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che — in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l’epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico — aveva posto a carico del paziente l’onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite). — Cass. Sez. Un., sent. 577 del 11-1-2008

 

In tema di cessione volontaria di immobile, l’accertato inadempimento dell’espropriante con conseguente sua responsabilità contrattuale, comporta la liquidazione del danno secondo le regole proprie della risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore e la conseguente inapplicabilità secondo i parametri previsti dal comma 7 bis dell’art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, convertito con legge n. 359 del 1992 (peraltro dichiarato incostituzionale con sentenza n. 349 del 2007), presupponendo questi ultimi una responsabilità di tipo extracontrattuale. — Cass. Sez. Un., sent. 26732 del 19-12-2007

 

In tema di cessione di credito nascente da un contratto di appalto, l’accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto — atteso che quest’ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore — o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ. è imposto al debitore solo nell’adempimento della prestazione (nella specie il corrispettivo dell’appalto), mentre non può essere esteso sino ad includere l’informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere. — Cass. I, sent. 26664 del 18-12-2007

 

La revoca del licenziamento illegittimo avvenuta prima dell’impugnativa giudiziale, ove il lavoratore abbia ripreso il suo posto, non importa il diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno ex art. 8 della legge n. 604 del 1966, atteso che tale norma pone il risarcimento come alternativo al ripristino del rapporto; resta peraltro salvo il risarcimento di eventuali danni ex art. 1218 cod. civ., ad esempio per retribuzione ritardata o inferiore al dovuto o per il carattere ingiurioso del licenziamento o per il nocumento alla salute del lavoratore per il quale sia provata la derivazione causale dal recesso medesimo. — Cass. Sez. L, sent. 26073 del 12-12-2007

 

In tema di compravendita di immobili, la pattuizione di una vendita a corpo, con la conseguente fruibilità dei rimedi speciali di cui all’art. 1538 cod. civ., non esclude l’esperibilità della generale azione di risoluzione contrattuale, né di quella di risarcimento per colpa o dolo del contraente inadempiente, di cui all’art. 1218 cod. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla vendita di un appartamento con prezzo determinato a corpo, aveva pronunciato la risoluzione contrattuale per colpa del venditore, in quanto la superficie dell’immobile indicata nel contratto era considerevolmente superiore a quella reale). — Cass. II, sent. 25250 del 3-12-2007

 

Responsabilità del notaio – In tema di responsabilità del notaio, la condotta colposa consistita nell’aver omesso di accertare che il procuratore non aveva il potere di concedere ipoteca sui beni posti a garanzia di mutuo bancario, integra la responsabilità del professionista e, qualora della procura sia data lettura al momento della stipula del negozio e la stessa sia allegata al contratto, quella concorrente della banca mutuante che ha partecipato all’atto, in ragione sia dei generali obblighi di diligenza, sia della particolare qualifica professionale che un istituto di credito deve avere. — Cass. I, sent. 24939 del 29-11-2007

 

Il rapporto che s’instaura tra paziente e ente ospedaliero ha fonte in un contratto a prestazioni corrispettive, consistenti, per quanto riguarda l’ente, nell’obbligo di fornire adeguate prestazioni assistenziali attraverso la predisposizione di strutture e risorse umane efficienti. Pertanto, il rigetto della domanda nei confronti del medico, non è sufficiente ad escludere la responsabilità contrattuale del presidio ospedaliero, essendo, invece necessario, nel caso di danno a neonato conseguente a parto podalico avvenuto in emergenza, assolvere all’onere di provare di aver esattamente adempiuto secondo gli standards di professionalità, efficienza e sicurezza esigibili all’epoca del fatto o di aver operato in condizioni di emergenza tali da procurare un danno iatrogeno giustificato dall’intento di salvare la vita al neonato e alla gestante. — Cass. III, sent. 24759 del 28-11-2007

 

Responsabilità del notaio – Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità «ex contractu» per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, e , stante il suddetto obbligo, non è ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato «ex» art. 1227 cod. civ.. — Cass. III, sent. 24733 del 28-11-2007

 

In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. «nullità virtuale»), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del «contratto quadro»; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto «contratto quadro» o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. — Cass. Sez. Un. sent. 26724 del 19-12-2007

 

In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa, spettando comunque al giudice di legittimità il controllo sulla logicità della motivazione della decisione del giudice di merito (Nella specie, la S.C., nell’enunciare l’anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata in quanto, a fronte di una domanda prospettata in termini di responsabilità contrattuale, aveva affermato, senza adeguata motivazione, che era stata formulata una domanda ex art. 2043 cod. civ.). — Cass. III, sent. 24756 del 28-11-2007

 

Nel sistema normativo conseguente alla legge n. 205 del 2000, l’autonoma domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per attività provvedimentale asseritamente illegittima — e che, dunque, investe, in linea di principio, una posizione di interesse legittimo — va rivolta al giudice amministrativo, il quale non può rifiutarsi di esercitare su di essa la propria giurisdizione a motivo della mancata pregiudiziale impugnazione del provvedimento del quale si predica l’illegittimità. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento preventivo, ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad autonoma domanda di risarcimento danni proposta, dinanzi al giudice ordinario, da privato nei confronti di amministrazione comunale in conseguenza di provvedimento di diniego di autorizzazione al trasferimento della licenza per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande). — Cass. Sez. Un., ord. 23741 del 16-11-2007

 

Con riferimento al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (art. 3 della legge n. 270 del 1988), successivamente dichiarata incostituzionale (sentenza n. 60 del 1991), il diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite non spetta dalla data del licenziamento, difettando il presupposto dell’imputabilità dell’illecito, ma dalla offerta della prestazione lavorativa, nella specie avvenuta con la notifica della domanda giudiziale. (Nella specie, in applicazione dei suddetti principi la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il risarcimento dalla data dell’esonero del servizio e, decidendo nel merito, ha riconosciuto le retribuzioni a titolo di risarcimento a partire dalla notifica della domanda giudiziale). — Cass. Sez. L, sent. 23565 del 13-11-2007

 

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’«an» ed al «quantum» della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione verso il danneggiato dell’assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per «mala gestio» cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli , dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore , richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ. ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e spese. Ne consegue che, in caso di incapienza del massimale, la responsabilità dell’assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempimento della sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico dell’assicurato il risarcimento del danno ulteriore. — Cass. III, sent. 22883 del 30-10-2007

 

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l’esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). — Cass. I, sent. 22361 del 25-10-2007

 

In relazione all’atto dell’autorità che costituisca impedimento della prestazione contrattuale, incidendo su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione — cosiddetta «factum principis» — deve escludersi, nel caso in cui si tratti di atto amministrativo illegittimo, che esso possa determinare l’esonero da responsabilità del debitore ove costui vi abbia dato causa colposamente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l’annullamento. — Cass. III, sent. 21973 del 19-10-2007

 

In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l’esistenza del danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una controversia in materia di cessione del credito, pur riconoscendo la sussistenza dell’inadempimento contrattuale, non aveva ritenuto provata dall’attore l’esistenza del danno). — Cass. I, sent. 21140 del 10-10-2007

 

Il principio stabilito dall’art. 1591 cod. civ., relativo all’obbligo del conduttore in mora nella restituzione del bene locato di dare al locatore il corrispettivo pattuito fino alla riconsegna effettiva di esso, salvo il risarcimento del maggior danno, deve trovare applicazione anche con riferimento al caso in cui il conduttore rivesta contestualmente anche la qualità di comproprietario del bene stesso, trovando giustificazione tale estensione nell’obbligo di reintegrare gli altri comproprietari nella facoltà di disporre della loro quota e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla stregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102 e 1103 cod. civ. — Cass. III, sent. 18524 del 3-9-2007

 

L’indennità prevista dall’art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione «juris et de jure» del danno causato dal licenziamento illegittimo, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell’indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione «iuris tantum» di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione all’art. 36 della Costituzione, poiché essa, non conferisce al lavoratore un diritto per un lavoro non svolto, ma fissa solo una presunzione fondata sulla difficoltà di ricostituire un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la norma non viola, altresì, l’art. 3 della Costituzione perché l’illegittimità del licenziamento pone il datore di lavoro, che tale illegittimità ha determinato, in posizione ben diversa dal lavoratore, che la subisce «ab initio». — Cass. Sez. L, sent. 18146 del 28-8-2007

 

E valido l’accordo col quale l’imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscano, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall’obbligazione retributiva indipendentemente dall’esito della richiesta di concessione dell’integrazione salariale; per l’efficacia di tale accordo è tuttavia indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l’incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l’operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari. Tanto l’incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti concludenti, purché si tratti di condotte significative della volontà degli interessati, in quanto l’iscrizione all’associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che l’accordo sindacale fosse stato tacitamente ratificato dai lavoratori, senza però indagare adeguatamente se questi avessero avuto reale contezza della portata effettiva del contenuto di detto accordo). — Cass. Sez. L, sent. 18053 del 24-8-2007

 

Con riferimento a controversia promossa da medico dipendente di ente ospedaliero per il risarcimento del danno derivatogli da infezioni contratte a causa di servizio, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento risulti ad avviso del giudice di merito utilizzabile, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 cod.civ. di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per il verificarsi dell’evento dannoso. Infatti l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia. — Cass. Sez. L, sent. 17017 del 2-8-2007

 

La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa e quella di adempimento contrattuale non sono intercambiabili, non costituendo articolazioni di un’unica matrice, ma riguardando diritti per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai rispettivi fatti costitutivi, i quali divergono tra loro, identificando due diverse entità: nel primo caso, infatti, l’attore non solo chiede un bene giuridico diverso, e cioè un indennizzo in luogo del corrispettivo pattuito, ma introduce nel giudizio gli elementi costitutivi di una diversa situazione giuridica, consistenti nel proprio depauperamento con altrui arricchimento e nel riconoscimento dell’utilità della prestazione, che sono privi di rilievo nel rapporto contrattuale. La sostituzione, nel corso del giudizio di primo grado, della domanda di adempimento contrattuale originariamente formulata con quella di indennizzo per arricchimento senza causa integra pertanto la proposizione di una domanda nuova, come tale inammissibile a norma dell’art. 184 cod. proc. civ., qualora, nel regime vigente anteriormente all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, la controparte non abbia rinunciato ad eccepirne la novità, accettando, anche implicitamente, il contraddittorio. — Cass. I, sent. 17007 del 2-8-2007

 

In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 legge fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 legge fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati né poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato. Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto la sussistenza dell’autonomo illecito extracontrattuale in un caso di concorso di colpa e di responsabilità solidale ex artt. 1292 e 2055 cod. civ. del curatore con la banca cui erano imputabili le operazioni di sottrazione della provvista destinata al fallimento, non ricorrendo in tale circostanza un avvenimento estraneo alla sfera di prevedibilità e prevenibilità del soggetto su cui gravava l’obbligo di custodia. — Cass. I, sent. 15668 del 13-7-2007

 

Nell’ambito di una procedura finalizzata all’acquisizione, da parte del lavoratore, della superiore qualifica professionale, la «chance» consiste nella mera possibilità di conseguire la promozione a seguito della positiva partecipazione al concorso e va considerata come un’entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché è onere del preteso creditore dimostrare, pur se solo in modo presuntivo, il danno conseguente alla lesione di tale «chance», tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole. — Cass. Sez. L, sent. 14820 del 27-6-2007

 

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 cod. civ., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito da un dipendente, addetto alle operazioni di aggancio alle gru dei tubi destinati al sottosuolo, in conseguenza del distacco di un tubo di acciaio dall’imbracatura che doveva sorreggerlo, ritenendo che il lavoratore, al quale non poteva addebitarsi alcuna manovra azzardata o rischiosa, non avesse fornito la prova della colpa del datore di lavoro, ma omettendo di indagare se l’infortunio fosse dipeso da un posizionamento del tubo nell’imbracatura non effettuato a regola d’arte e limitandosi a constatare, invece, che il lavoratore era stato dotato delle idonee misure protettive individuali, quali casco e guanti. — Cass. Sez. L, sent. 16003 del 19-7-2007

 

L’acquirente del fondo agrario che subisce il riscatto può agire nei confronti del proprietario alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1483 cod. civ.,  In tal caso, il risarcimento è normalmente dovuto, in virtù dell’art. 1479 cod. civ., nei limiti del c.d. interesse negativo, costituito principalmente dalla restituzione del prezzo e dal rimborso delle spese della vendita; solo se ricorra il dolo o la colpa del venditore in riferimento alla particolare causa che ha determinato l’evizione, come nell’ipotesi di violazione della garanzia espressamente prestata circa l’inesistenza di diritti di prelazione spettanti a terzi, il venditore è obbligato al risarcimento totale del danno, comprensivo anche del lucro cessante che può consistere nella differenza tra valore del fondo al momento dell’acquisto ed al momento della sentenza passata in giudicato. — Cass. III, sent. 14754 del 26-6-2007

 

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha — nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno — natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne deriva che l’azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall’art. 2946 cod. civ. (Principio espresso in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza). — Cass. Sez. Un., sent. 14712 del 26-6-2007

 

L’accettazione, senza riserve, dell’adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all’accettazione dell’adempimento parziale di essa (art. 1181 cod. civ.), non determina la decadenza dal far valere l’inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.) né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone. — Cass. III, sent. 14573 del 22-6-2007

 

È corretta la motivazione della sentenza di appello, con la quale, in applicazione del principio dettato dall’art. 112 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, venga ritenuto, con riferimento alla proposizione di una domanda risarcitoria, viziato da ultrapetizione il «decisum» del giudice di primo grado, che, in assenza di qualsivoglia specifica richiesta e allegazione probatoria relativa alla specifica voce di danno a titolo di lucro cessante, abbia riconosciuto come dovuta al riguardo una determinata somma, senza che in contrario possa rilevare, la formulazione della generica istanza di concessione della rivalutazione e degli interessi sulla somma genericamente richiesta a titolo risarcitorio, da ritenersi, invero, configurante una diversa domanda. — Cass. III, sent. 13959 del 14-6-2007

 

Il principio generale emergente dall’art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell’adempimento dell’obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, è applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, dovendosi esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull’attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell’intervento e in preparazione di esso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità di un medico chirurgo che aveva effettuato, presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva, un intervento — ritenuto di «routine» — di liposuzione agli arti inferiori ad una paziente rimasta danneggiata in virtù di un’infezione batterica che ne era conseguita, così respingendo il motivo del ricorrente ad avviso del quale non avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione all’attività disimpegnata dal personale della clinica per il fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di esercitare qualsivoglia potere di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e concretamente utilizzata, dalla quale si era propagata l’infezione conseguita in danno della paziente). — Cass. III, sent. 13953 del 14-6-2007

 

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo «lato sensu» alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità solidale con il chirurgo della società titolare della casa di cura, nella cui struttura era stato praticato ad una paziente l’intervento operatorio di liposuzione agli arti inferiori, al quale aveva fatto seguito un’infezione dannosa per la degente, così respingendo — siccome attinente a circostanze irrilevanti in diritto al fine di escluderne l’asserita responsabilità contrattuale — il motivo di impugnazione della stessa casa di cura con il quale era stato evidenziato che il chirurgo non svolgeva attività professionale alle sue dipendenze, che la clinica aveva fornito soltanto le attrezzature ed i servizi occorrenti per l’intervento chirurgico, ma non la sonda utilizzata dalla quale si era propagata l’infezione, e che i suoi dipendenti avevano agito sotto l’esclusiva sorveglianza del medico operatore, attuandone le disposizioni loro impartite). — Cass. III, sent. 13953 del 14-6-2007

 

L’azione di responsabilità promossa dal P.G. della Corte dei conti per i danni conseguenti alla tardiva effettuazione da parte dei messi comunali della notifica di un accertamento tributario, in quanto volta a far valere una responsabilità amministrativa, a tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle funzioni amministrative e contabili, si differenzia da quella risarcitoria proposta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del Comune e degli altri responsabili, la quale trova fondamento nella responsabilità solidale dei convenuti, in relazione al mancato adempimento da parte del Comune dell’obbligazione derivante da un rapporto di mandato «ex lege». Pertanto, l’interruzione della prescrizione derivante dalla proposizione dell’azione erariale, pur avendo carattere permanente anche nel caso in cui il relativo giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione, non spiega efficacia ai fini della proposizione dell’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del Comune, trattandosi di domande che, pur ricollegabili ai medesimi fatti, risultano diverse tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto quello soggettivo. — Cass. I, sent. 13662 del 11-6-2007

 

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale — salva espressa specificazione — deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto estranea al «thema decidendum» la liquidazione del danno morale, non avendo l’attore, colpito al volto da alcuni pallini sparati dal fucile del convenuto, prospettato né la configurabilità di un reato e neppure la sussistenza di una condotta colposa del convenuto. — Cass. III, sent. 13391 del 8-6-2007

 

In tema di mandato senza rappresentanza, la disposizione dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ. (secondo cui «il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato») non può trovare applicazione in caso di domanda di risarcimento danni, atteso che la norma suddetta, proprio per il suo carattere eccezionale ed in forza del chiaro tenore dell’espressione «diritti di credito derivanti dall’esercizio del mandato», è limitata alla possibilità dell’esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni. (Nella fattispecie, relativa all’azione di danni cagionati dal ritardato recapito di macchinari ad una esposizione fieristica, esperita contro lo spedizioniere ed il vettore, quest’ultimo incaricato dal primo del trasporto, la corte di merito aveva ritenuto non sussistere la legittimazione ad agire nei confronti del vettore da parte della società mandante, che ha pertanto lamentato la violazione dell’articolo 1705, secondo comma, cod. civ.; sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso). — Cass. III, sent. 13375 del 8-6-2007

 

In tema di azione di risarcimento per i danni sofferti da un soggetto per una infezione alimentare a causa della condotta del gestore di una struttura alberghiera durante un soggiorno con trattamento di pensione completa, poiché, non esiste alcun serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica in virtù del quale possa affermarsi che una persona che trascorre un periodo di vacanze presso un certo albergo, con la predetta formula, si astenga, in modo assoluto, dall’assumere alimenti in altri esercizi, si deve ritenere che incomba sul danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza dell’inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attività, conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l’azione di una signora che aveva agito in sede risarcitoria contro il titolare di un albergo in cui aveva soggiornato con la formula della pensione completa e nel cui periodo aveva contratto un’infezione da salmonellosi, non essendo rimasto provato che tale patologia era derivata con certezza da un alimento assunto presso il suddetto esercizio alberghiero ed essendo, anzi, emerso che gli esami microbiologici esperiti nell’immediatezza del fatto presso tale esercizio avevano dato esito negativo e che nella zona circostante non vi erano ulteriori focolai di infezione, che, peraltro, si erano precedentemente propagati in Comuni diversi e presso varie strutture alberghiere). — Cass. III, sent. 13082 del 5-6-2007

 

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui nel giudizio promosso dall’amministrazione committente contro l’appaltatore, dopo la rescissione del contratto ai sensi degli articoli 332 e 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell’appaltatore non è deducibile un concorso di colpa dell’amministrazione per non aver tempestivamente bandito, o (come nella specie) per avere invece bandito, una nuova gara per il riappalto dei lavori, stante il potere discrezionale dell’amministrazione di indire una nuova gara e di stabilirne il tempo, e la conseguente insindacabilità del suo esercizio da parte del giudice ordinario, non esclude che la suddetta insindacabilità, oltre il limite esterno del dovere di «neminem laedere» quando venga in considerazione la lesione di diritti assoluti, trovi all’interno del rapporto obbligatorio un ulteriore limite nel canone generale di correttezza e buona fede (la S. C., dopo aver ribadito il principio riportato, ha affermato che, tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione appaltante aveva proceduto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 340 della legge n.2248 del 1865, senza che fosse intervenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, sicché l’esperimento di una nuova gara costituiva l’unico mezzo per far luogo ai lavori). — Cass. I, sent. 12326 del 25-5-2007

 

Poiché la convenzione di lottizzazione rientra tra gli accordi procedimentali di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo sia la domanda avente ad oggetto la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della p.a., sia quella concernente la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno. — Cass. Sez. Un., sent. 12186 del 25-5-2007

 

Il ritardato adempimento dell’obbligazione tributaria può escludere la responsabilità del contribuente per interessi e sanzioni se la mora sia incolpevole, ma è onere del debitore dimostrare la propria assenza di colpa: a tal riguardo, allorché il debitore alleghi che l’impossibilità della prestazione è causata dal fatto del terzo (nella fattispecie, mancato pagamento di somme dovute al contribuente dal servizio sanitario nazionale), egli è tenuto a dimostrare di avere fatto uso dell’ordinaria diligenza per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento dell’obbligazione, anche mediante l’eventuale reperimento di altre fonti finanziarie. — Cass. V, sent. 11593 del 18-5-2007

 

L’obbligazione di restituire la cosa locata secondo le condizioni stabilite dall’art. 1590, comma primo, cod. civ. pur avendo natura contrattuale, non ha carattere sinallagmatico, ma consegue alla natura propria della locazione (che si configura come contratto a termine), e nasce alla scadenza della locazione. Corrispondentemente, anche la responsabilità del conduttore per la ritardata consegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all’uso conforme agli accordi convenzionali assume natura contrattuale ed essa si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del medesimo conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. Da ciò si desume che è responsabile del danno consistente nella perdita di vantaggiose occasioni di vendita della cosa locata o nella risoluzione del contratto di vendita di essa il conduttore che, ritardando la riconsegna del bene o riconsegnandolo trasformato o deteriorato (oltre l’usura ordinaria), ponga in essere le condizioni della perdita di siffatte occasioni o per la determinazione dell’evento comportante lo scioglimento del contratto (anche solo preliminare) di vendita concluso dal locatore con terzi. (Nella specie, la S.C., ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva ravvisato la sussistenza del nesso causale fra l’inadempimento dell’ente conduttore e quello dei locatori concernente il contratto preliminare di vendita intervenuto con terzi per il fatto che i locatori stessi si erano assunti l’obbligo di consegnare l’immobile alla promissaria acquirente sgombro prima ancora di ottenere la rimozione dei prefabbricati insistenti sul terreno oggetto del preliminare senza valutare se tale fatto fosse da solo idoneo a produrre l’evento dannoso, addossando, altresì, ai ricorrenti locatori un’attività straordinaria, consistente in un «facere», alla quale, secondo lo sviluppo fisiologico delle reciproche obbligazioni del contratto locatizio, essi non erano tenuti, ritenendo erroneamente, peraltro, l’irrisarcibilità del danno nella fattispecie, siccome imprevedibile). — Cass. III, sent. 11189 del 15-5-2007

 

Posto che l’art. 1225 cod. civ. si applica anche al danno dipendente dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento dell’obbligazione di riconsegna della cosa locata, l’imprevedibilità alla quale tale norma fa riferimento non costituisce un limite all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando, infatti, la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute. — Cass. III, sent. 11189 del 15-5-2007

 

In tema di contratto atipico di «factoring», la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al «factor» cessionario le eccezioni concernenti l’esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al «factor» cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. — Cass. III, sent. 10833 del 11-5-2007

 

Se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio. (Fattispecie in cui i genitori di una alunna minore, infortunatasi nel corso dell’orario scolastico, hanno convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dalla figlia il Ministero della Pubblica Istruzione e l’insegnante cui l’alunna era affidata, deducendo responsabilità ex articolo 2048 cod. civ.; il giudice del merito ha accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero e l’ha qualificata come domanda di accertamento della responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione). — Cass. III, sent. 10830 del 11-5-2007

 

La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, applicandosi l’art. 1218 cod. civ., una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza (nella specie dovuta alla mancata predisposizione di misure di sicurezza individuali e nell’attenta sorveglianza perché le stesse venissero in concreto attuate, imponendo a tutti l’uso di tali misure) nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro. — Cass. Sez. L, sent. 10441 del 8-5-2007

 

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale — salva espressa specificazione — deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata correttamente inquadrata la fattispecie in questione nell’ambito del danno contrattuale, avendo l’attore dedotto in giudizio la violazione delle misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., pur in presenza di una notevole polverosità ambientale, fra cui c’era l’amianto, così rilevando l’erroneità della censura della società ricorrente con la quale si era sostenuto che il giudice del merito aveva errato ad inquadrare l’eccezione di prescrizione del danno morale di cui all’art. 2059 cod. civ. nell’ambito del danno contrattuale escludendo, invece, l’applicabilità della prescrizione breve ai sensi dell’art. 2947 cod. civ., prevista per l’illecito aquiliano). — Cass. Sez. L, sent. 10441 del 8-5-2007

 

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (con riferimento a compravendita di impianto sportivo polivalente, con prezzo non corrisposto per essersi l’istituto bancario acquirente obbligato al pagamento di tutti i debiti contratti dalla società venditrice, poi fallita, della quale il curatore fallimentare aveva domandato la declaratoria di simulazione assoluta -deducendone l’apparente stipulazione finalizzata all’ottenimanto di finanziamenti pubblici altrimenti non consegubili- o, in subordine, la pronunzia di risoluzione per mancato pagamento del prezzo, nel confermarne il rigetto operato dai giudici del merito, sottolineando essere il corrispettivo costituito dall’accollo dei debiti della venditrice da parte dell’acquirente, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima). — Cass. II, sent. 9351 del 19-4-2007

 

Nel caso di trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della legge 18 aprile 1962, n. 230, il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla — in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione — soltanto qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 cod. civ., non essendo applicabili in via analogica le norme della legge n. 604 del 1966 e l’art. 18 della legge n. 300 del 1970 e non potendo neppure ritenersi che non occorra detta messa in mora, reputandosi, in contrasto con gli artt. 1206 e 1217 cod. civ., che l’offerta della prestazione coincida con l’interesse all’esecuzione ed alla controprestazione. (Nella specie, la S.C., in base all’affermato principio, ha rigettato il ricorso incidentale proposto sul punto dal lavoratore, sul presupposto che, effettivamente, mancava la prova relativa alla messa in mora del datore di lavoro — come ravvisato nella sentenza impugnata — e che, in ogni caso, le domande di partecipazione alle selezioni del personale ovvero alle richieste di assunzione non integrassero, a tal fine, un atto formale di messa in mora). — Cass. Sez. L, sent. 8903 del 13-4-2007

 

Il risultato «anomalo» o anormale — in ragione dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza — dell’intervento medico-chirurgico, fonte di responsabilità, è da ravvisarsi non solo in presenza di aggravamento dello stato morboso, o in caso di insorgenza di una nuova patologia, ma anche quando l’esito non abbia prodotto il miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico-specialista è tenuto, producendo invece, conseguenze di carattere fisico e psicologico. (Con riferimento ad intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, nel cassare la sentenza d’appello che, pur dando atto esserne conseguito un esito di «inalterazione» — e quindi di sostanziale «insuccesso» — sotto il profilo del pieno recupero della funzionalità respiratoria, aveva ciononostante ritenuto la condotta del medico come non integrante ipotesi di responsabilità, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima). — Cass. III, sent. 8826 del 13-4-2007

 

In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. — Cass. III, sent. 8826 del 13-4-2007

 

In materia di danni per ritardata restituzione ex art.1591 cod.civ., trattandosi di responsabilità del conduttore di natura contrattuale, il danno deve essere rigorosamente provato nella sua esistenza e nel suo preciso ammontare dal locatore; a tal fine è utilizzabile qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni, le quali non solo devono essere gravi precise e concordanti, ma debbono essere anche idonee a provare in concreto il danno del locatore, non essendo sufficiente invocarle in astratto, al solo scopo di provare un maggior canone di mercato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che il danno non era dimostrato neppure ricorrendo alla prova presuntiva dal momento che non poteva dedursi da alcun elemento «noto» l’esistenza di operatori del settore disposti a pagare nel corso degli anni 1989-1990 somme maggiori di quelle corrisposte dal comune a titolo d’indennità sostitutiva di canoni locativi). — Cass. III, sent. 8071 del 31-3-2007

 

In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dal secondo comma dell’art. 2048 cod. civ., sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell’onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ. impone che, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all’obbligato. — Cass. III, sent. 8067 del 31-3-2007

 

La prova del maggior danno, di cui alla seconda parte dell’art. 1591 cod. civ., non sorge automaticamente, sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dall’astratta configurabilità di ipotesi di locazione o vendita del bene, ma richiede, invece, la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato, nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli. Detta prova incombe sul locatore, tenuto a dar conto dell’esistenza di ben determinate proposte di locazione o di acquisto e di concreti propositi di utilizzazione. — Cass. III, sent. 7499 del 27-3-2007

 

La decadenza dall’impugnativa del licenziamento, individuale o collettivo, preclude l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo a mancare il necessario presupposto, sia sul piano contrattuale, in quanto l’inadempimento del datore di lavoro consista nel recesso illegittimo in base alla disciplina speciale, sia sul piano extracontrattuale, ove il comportamento illecito consista proprio, e soltanto, nell’illegittimità del recesso. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della corte territoriale che, in forza del pregresso indirizzo giurisprudenziale di legittimità, aveva ritenuto esperibile l’azione risarcitoria in base ai principi generali, ritenendo preclusa soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, ha ritenuto il dispositivo di rigetto conforme al principio di cui in massima sul presupposto che la domanda della lavoratrice si fondasse soltanto sulla dedotta, e non più conoscibile, illegittimità del licenziamento, basata sull’asserita incapacità naturale). — Cass. Sez. L, sent. 5545 del 9-3-2007

 

Il principio secondo cui l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale costituisce di per sé un illecito, ma non obbliga l’inadempiente al risarcimento, se in concreto non ne è derivato un danno, si applica anche alla fattispecie disciplinata dall’art. 1590 cod. civ., con la conseguenza che il conduttore non è obbligato al risarcimento, se dal deterioramento della cosa locata, superiore a quello corrispondente all’uso del bene in conformità del contratto, non è derivato, per particolari circostanze, un danno patrimoniale al locatore, sul quale incombe il relativo onere probatorio. — Cass. III, sent. 5328 del 8-3-2007

 

In tema di prestazione d’opera, con riferimento alla professione dei geometri, il chiaro ed univoco tenore delle disposizioni dell’articolo 16, lett. l) ed m), del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, espressamente limitanti l’esercizio dell’attività di geometra a «progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione» — nel caso della lett. m) a «progetto, direzione e vigilanza» —, rispettivamente, di costruzioni rurali nonché di edifici per uso d’industrie agricole di limitata importanza, e di modeste costruzioni civili, comporta, per esclusione, la nullità degli incarichi conferiti a tali professionisti per direzione e vigilanza del cantiere e dei lavori — o comunque comportanti obbligo della relativa sorveglianza — eccedenti dai limiti indicati. La eventuale inosservanza di tali obblighi non può essere, dunque, posta a base di azioni contrattuali, come quella risarcitoria, per inesatto adempimento da parte del committente, il quale, in quanto partecipe, per effetto del volontario conferimento dell’incarico, della violazione delle norme di ordine pubblico in questione, non può dolersi delle conseguenze dannose derivanti dal compimento di attività illecite, cui scientemente, o quanto meno incautamente, ha dato causa. — Cass. II, sent. 5136 del 6-3-2007

 

Nell’ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri ai sensi dell’art. 1489 cod. civ., l’acquirente ha diritto, oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall’art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., in base al richiamo di quest’ultima disposizione da parte dell’art. 1479 cod. civ., a sua volta richiamato dall’art. 1480 cod. civ., cui rinvia ancora il citato art. 1489. — Cass. II, sent. 4786 del 28-2-2007

 

In tema di impiego pubblico privatizzato, in relazione all’acquisto della qualifica dirigenziale, che si consegue soltanto mediante contratto individuale di lavoro, sono tuttavia configurabili, con riferimento ad atti preliminari, come ad esempio l’esito di procedure concorsuali, l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale ed ogni altro atto che preceda la stipulazione del contratto, posizioni di interesse legittimo di diritto privato, ascrivibili alla categoria dei diritti soggettivi, suscettibili di tutela giurisdizionale anche in forma risarcitoria. Detto risarcimento postula però l’allegazione e la prova a carico del lavoratore circa la lesione dell’interesse legittimo suddetto, nonché del danno subito dal lavoratore, in dipendenza dell’inadempimento di obblighi gravanti sull’amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l’amministrazione. (Nella specie, relativa alla domanda di un Soprintendente per i beni ambientali volta ad ottenere, una volta cessate la restrizione della libertà personale e la sospensione dal servizio, il conferimento dello stesso incarico in altra sede, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria imperniata sul preteso diritto «ex lege» ad un incarico dirigenziale). — Cass. Sez. L, sent. 4275 del 23-2-2007

 

Incorre in responsabilità il debitore che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (con riferimento a contratto di trasporto, marittimo di persone la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di pace aveva considerato violato, da parte del vettore professionale, l’obbligo di particolare diligenza richiesto dall’art. 1176, 2° comma, cod. civ., per aver intrapreso il viaggio nonostante le previsioni di condizioni metereologiche particolarmente avverse rendessero incerto il rientro pomeridiano, giacché, pur se le stesse ebbero a manifestarsi con una violenza ancora maggiore del previsto, «indipendentemente dalla tromba d’aria» la motonave adibita al trasporto non aveva comunque la capacità di affrontare il mare mosso con un carico di 300 passeggeri con il vento forza 7, e neanche con vento forza 4». Nel confermare l’impugnata sentenza di risoluzione del contratto e condanna al risarcimento dei danni subìti dai passeggeri per l’impossibilità del rientro in serata sul continente ed il forzato pernottamento di fortuna nel luogo di destinazione, peraltro privo di alberghi, la S.C. ha enunziato il principio di cui in massima ). — Cass. III, sent. 3462 del 15-2-2007

 

In tema di contratto di «factoring», la cessione è «res inter alios acta» nei confronti del debitore ceduto, il quale rimane estraneo al rapporto relativo, sicché dalla cessione non derivano obblighi verso il cedente per il debiore ceduto, nei cui confronti non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale. — Cass. III, sent. 2746 del 8-2-2007

 

Responsabilità del notaio – Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio il quale, nell’ipotesi di vendita di terreni dei quali l’alienante assumeva di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, non abbia avvertito l’acquirente che l’acquisto poteva essere a rischio, ove nell’atto venga espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l’acquirente era comunque consapevole di tale rischio. — Cass. II, sent. 2485 del 5-2-2007

 

L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato — ai sensi del 2° comma dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) — nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonché alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo. Accertata, dunque, l’esistenza di un danno risarcibile, il giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa liquidazione, determinando l’importo risarcitorio in una percentuale del premio pagato, al netto delle imposte e degli oneri vari. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il danno in relazione alla sanzione irrogata alla compagnia dall’Autorità Garante, definitivamente confermata dal giudice amministrativo, senza svolgere alcun accertamento, neanche mediante consulenza tecnica, in ordine ai fatti allegati dalla compagnia, al fine di verificare il nesso di causalità tra l’intesa e il danno e senza detrarre dal premio lordo le somme non incassate dall’assicuratore perché relative a imposte e oneri). — Cass. III, sent. 2305 del 2-2-2007

 

Nel contratto preliminare di vendita di cosa da costruire, il venditore che assuma anche l’obbligazione di realizzazione del bene è tenuto a prestare la relativa, necessaria attività e risponde di inadempimento contrattuale nel caso in cui non dimostri che la prestazione promessa è venuta a mancare per causa a sé non imputabile. Se il venditore, viceversa, non assume alcun obbligazione ulteriore rispetto a quella di trasferire il bene, ricorre la diversa ipotesi della vendita di cosa futura, soggetta alla «condicio iuris» della sua venuta ad esistenza ad opera di un terzo (cd. «emptio rei speratae»), la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 cod. civ. — Cass. II, sent. 1623 del 25-1-2007

 

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta; del mancato rilascio il locatore è responsabile nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell’immobile in conformità alle richieste autorizzazioni, concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto del suo obbligo specifico di garantire il pacifico godimento dell’immobile in rapporto all’uso convenuto. — Cass. III, sent. 975 del 17-1-2007

 

Il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie, per omessa consegna dell’immobile locato, destinato ad attività commerciale), concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità ( e non di mera possibilità ) il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito. — Cass. III, sent. 27149 del 19-12-2006

 

Infezione da emotrasfusione – Risarcimento del danno – Corresponsabilità dell’ente fornitore del sangue – In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione da «virus» dell’epatite di tipo C contratta all’esito di trasfusione di sangue (nella specie effettuata durante un intervento di «by-pass» aorto-coronarico), non è astrattamente configurabile una corresponsabilità dell’ente fornitore del sangue, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., per il danno legato all’impiego, senza il preventivo consenso del paziente, della tecnica chirurgica della eterotrasfusione, che è scelta del tutto estranea al controllo del predetto ente. (Nella specie, essendo stata esclusa dal giudice di merito ogni responsabilità dell’ente fornitore per il difetto del sangue, in considerazione della mancanza, all’epoca della trasfusione, di protocolli di analisi idonei alla individuazione del «virus», la censura proposta dal soggetto danneggiato riguardava esclusivamente il concorso di responsabilità dello …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-9-2006,  n. 20832

 

Atto pubblico di trasferimento immobiliare – Obbligo del notaio di procedere alle visure catastali – Inosservanza di tali obblighi accessori – Responsabilità del notaioPer il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-1-2006, n. 264

 

 

 

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