Art. 1219. Costituzione in mora
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Giurisprudenza:
Appalto di opere pubbliche – Riserva come atto di costituzione in mora – In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l’appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all’uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 727
Assicurazione della responsabilità civile – In tema di “mora debendi” nell’assicurazione della responsabilità civile, qualora il massimale garantito resti capiente rispetto all’intero debito dell’assicurato nonostante la mora dell’assicuratore, quest’ultimo è tenuto a corrispondere all’assicurato capitale ed interessi compensativi; se invece il massimale assicurativo, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell’indennizzo, l’assicuratore in mora è tenuto a dare all’assicurato integrale copertura, senza riguardo al limite del massimale (che riguarda il danno cagionato dall’assicurato), in quanto chiamato a risarcire il pregiudizio cagionato al diritto di garanzia dell’assicurato dal proprio colposo ritardo nell’adempimento; se, invece, il massimale assicurativo era già incapiente all’epoca del sinistro, l’assicuratore in mora è tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale ex art.1224, comma 1, c.c. o, in alternativa agli interessi moratori, il maggior danno ai sensi del secondo comma della citata disposizione. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 novembre 2019, n. 28811
Assicurazione della responsabilità civile – In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore ha natura di debito di valuta sia quando il danno causato dall’assicurato al terzo superi il massimale, sia in caso di danno inferiore al massimale, ma in quest’ultimo caso essa “si comporta” come una obbligazione di valore, sicché l’assicurato va tenuto indenne di tutti i danni causati al terzo e, quindi, non solo del risarcimento in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora dovuti dal giorno del fatto ai sensi dell’art. 1219 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 novembre 2019, n. 28811
Assicurazione della responsabilità civile – Nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge nel momento in cui quest’ultimo causi un danno a terzi; tuttavia, l’assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 novembre 2019, n. 28811
Obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale – Domanda giudiziale – In tema di obbligazioni risarcitorie derivanti da inadempimento contrattuale (nella specie da inadempimento del contratto di appalto pubblico), gli interessi sulle somme di denaro liquidate decorrono dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell’evento dannoso. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 5 agosto 2019, n. 20883
Compravendita – Manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore – In tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495, comma 3 c.c., con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art. 2945, comma 1 c.c. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 11 luglio 2019, n. 18672
Ripetizione di indebito – Interessi – Decorrenza – Atti stragiudiziali di costituzione in mora – In tema di ripetizione dell’indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l’espressione dal giorno della “domanda”, contenuta nell’art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 13 giugno 2019, n. 15895
Obbligazioni delle ASL – Scadenza del termine di pagamento – Costituzione in mora – Efficacia – Alle Aziende Sanitarie Locali, aventi natura di persone giuridiche pubbliche, si applicano le norme sulla contabilità di Stato, in virtù della previsione di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 382 del 1989, conv. dalla l. n. 8 del 1990; ne consegue che le obbligazioni delle ASL vanno adempiute in ogni caso al domicilio del debitore (c.d. obbligazioni “querable”), ovvero alla sede dell’ufficio di Tesoreria dell’Ente debitore, non essendo state abrogate le disposizioni che hanno previsto l’inserimento delle dette aziende sanitarie nella tesoreria pubblica, e che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora la ASL stessa, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, anche quando la ASL effettui i propri pagamenti per mezzo di bonifici, assegni o vaglia cambiari tratti sull’istituto di credito cui abbia affidato il servizio di tesoreria. – Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile, Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15579
Ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali – Nel caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 maggio 2019, n. 14911
Debito di un’azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista – Con riguardo al debito di un’azienda unità sanitaria locale nei confronti di un farmacista, la scadenza dell’obbligazione di pagamento si verifica – ai sensi dell’art. 10 dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979, nonché del successivo accordo del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 – il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, purché si tratti del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l’esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all’assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento; ne consegue che l’invio delle distinte riepilogative non può costituire valido atto di messa in mora, in quanto sarà sempre precedente al momento in cui il credito diviene esigibile. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 aprile 2019, n. 9991
Interruzione della prescrizione – Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all’avviso di ricevimento “ex adverso” della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. – Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24149
Interruzione della prescrizione – Per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore. – Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 14 giugno 2018, n. 15714
Interpretazione di un atto di costituzione in mora – In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l’applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi, con la conseguenza che tale attività interpretativa si traduce in un’indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione – tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell’ “iter” logico seguito dal giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all’atto in esame – ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto quale valido atto di costituzione in mora un’impugnativa stragiudiziale di licenziamento con contestuale offerta di prestazioni lavorative). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 11 maggio 2018, n. 11416
Atto di costituzione in mora – Prova dell’avvenuta consegna – In tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l’avvenuta consegna degli “invii raccomandati” debba essere attestata dalla sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di “invii multipli” diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall’addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all’attestazione operata dall’agente postale, ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l’invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell’agente postale riportate dall’avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli “invii multipli ad unico destinatario” e la data di effettuazione dell’adempimento apposta con timbro a secco). – Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 9 aprile 2018, n. 8643
Atto di costituzione in mora – Prova dell’avvenuta consegna – L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunché sorge in capo al mittente l’onere della prova del detto ricevimento. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 19 marzo 2018, n. 6725
Assicurazione della responsabilità civile – Interessi – Decorrenza dalla domanda giudiziale – Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l’assicuratore. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 settembre 2017, n. 22054
Assicurazione della responsabilità civile – Mala gestio cd. impropria – In tema di responsabilità civile per i danni provocati a terzi nell’esercizio della caccia, è configurabile la “mala gestio” cd. impropria (id est: responsabilità da colpevole inerzia) dell’assicuratore che ritardi colposamente il pagamento in favore del danneggiato, stante la previsione, ai sensi dell’art. 12, comma 10, della l. n. 157 del 1992, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, il quale, pertanto, decorso il termine di legge dalla richiesta di liquidazione, deve ritenersi in mora ed è tenuto a corrispondere al danneggiato interessi e rivalutazione sulla somma dovuta, anche oltre il massimale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 luglio 2017, n. 18939
Liquidazione del risarcimento del danno futuro – Interessi di mora – In materia di liquidazione del risarcimento del danno futuro, gli interessi di mora, da calcolarsi sul credito risarcitorio scontato e reso attuale, sono dovuti con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell’art. 1219 c.c.. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel quantificare il danno da lucro cessante distinguendo i redditi già perduti dal danneggiato al momento della liquidazione da quelli che sarebbero stati perduti in futuro, dopo aver compensato gli interessi moratori dovuti sui primi con la mancata applicazione dello sconto matematico sui secondi, aveva erroneamente riconosciuto gli interessi sull’intero capitale residuo dalla data della sentenza, anziché sul solo importo dovuto per il lucro cessante futuro, in quanto non oggetto della disposta compensazione, e, comunque, anch’essi dal giorno dell’illecito). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18049
Atti interruttivi della prescrizione – In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, non assumendo rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 4 luglio 2017, n. 16465
Atti interruttivi della prescrizione – Accettazione beneficiata dell’eredità – La domanda presentata, nell’ambito di un procedimento di accettazione beneficiata dell’eredità, al notaio incaricato della redazione dell’inventario, con la quale il creditore del “de cuius” chieda la soddisfazione del proprio diritto, è inidonea ad interrompere il decorso del relativo termine di prescrizione, non essendo riconducibile – stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata – alla tassativa elencazione degli atti processuali contenuta nell’art. 2943, comma 1, c.c. né, tantomeno, essendo idonea, siccome rivolta verso di un ausiliario del magistrato, a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, ex art.2943, ultimo comma, c.c., salvo che la domanda suddetta venga notificata, oltre che al notaio, anche agli eredi del debitore, rendendoli in tal modo edotti, quali soggetti obbligati, dell’esistenza di una pretesa nei loro confronti e dell’intenzione del creditore di farla valere, chiedendone l’adempimento, con l’effetto sostanziale di costituirli in mora. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 23 maggio 2017, n. 12950
Comodato – Messa in mora del comodatario per la restituzione del bene – Notificazione dell’atto di citazione in giudizio – Nel contratto di comodato senza determinazione di durata, la messa in mora del comodatario per la restituzione del bene può avvenire mediante notifica dell’atto di citazione in giudizio, salve, in tal caso, le conseguenze, sul regolamento delle spese del giudizio, di una immediata consegna o rilascio del bene da parte del convenuto che aderisca prontamente alla domanda. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 dicembre 2016, n. 27044
Costituzione in mora dell’Amministrazione finanziaria – In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d’imposta, la mora dell’Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall’altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all’Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 9 agosto 2016, n. 16797
Idoneità a costituire in mora il debitore – Fattura commerciale – L’atto di costituzione in mora non richiede l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti, sicché l’invio di una fattura commerciale – sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. – può risultare idoneo a tale scopo allorché l’emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all’esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall’indicazione di un termine per il pagamento e dall’avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 aprile 2016, n. 6549
Responsabilità extracontrattuale – Decorrenza degli interessi – Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora (“mora ex re”) dal giorno della consumazione dell’illecito, mentre, se l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 aprile 2016, n. 6545
Indebito oggettivo – Domanda giudiziale – In presenza di un accordo amichevole sull’indennità di esproprio, seguito dal pagamento dell’indennità concordata, nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia revocata per ragioni di pubblico interesse, il pagamento dell’indennità e la protrazione del possesso del bene da parte dell’Amministrazione che lo ha occupato d’urgenza risultano privi di causa ed entrambe le parti sono obbligate alle restituzioni, in applicazione delle regole sulla ripetizione dell’indebito, a norma dell’art. 2033 c.c.; in particolare, qualora il privato non intenda rientrare in possesso del bene, l’Amministrazione può liberarsi formulando offerta di restituzione in applicazione della disciplina sulla “mora credendi” e, dal canto suo, il privato è tenuto a corrispondere anche gli interessi maturati sull’indennità anticipatagli dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta formale di restituzione, intendendosi la “domanda” di cui all’art.2033 c.c. come atto di costituzione in mora, anche stragiudiziale (art. 1219, comma 1, c.c.). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 novembre 2015, n. 22852
Indebito oggettivo – Domanda giudiziale – In tema di ripetizione d’indebito oggettivo, l’espressione “domanda” di cui all’art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'”accipiens” (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 novembre 2015, n. 22852