Art. 1220 codice civile
Offerta non formale
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Giurisprudenza:
Offerta di pagare i canoni dovuti fino al momento di efficacia del recesso – L’offerta di adempiere anche l’obbligazione di pagamento del canone dovuto fino al momento di efficacia del recesso non costituisce requisito di validità dell’offerta non formale di adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa locata, posto che alla predetta obbligazione la parte è comunque tenuta per legge e, dunque, è irrilevante che una specifica dichiarazione sia contenuta nell’offerta informale. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 16-2-2023, n. 4949
Innovazioni non consentite sulla cosa locata – Opere di ripristino di notevole entità – Mancata corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore – Rifiuto del locatore di ricevere il bene – In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell’art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand’anche abbia smesso di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-12-2021, n. 39179
Riscatto agrario – In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall’art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all’art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell’adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell’ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l’indicato pagamento, è necessario – in difetto di norme specifiche sul punto – che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell’art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l’art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della “mora debendi”, mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all’accettazione dell’offerta reale ovvero – in caso di mancata accettazione – all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito dell’offerta ex art. 1210 c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-11-2021, n. 36058
Rilascio immobile – Rifiuto dell’offerta non formale – Nell’ipotesi in cui l’immobile offerto in restituzione dal conduttore si trovi in stato non corrispondente a quello descritto dalle parti all’inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione, si trovi, comunque, in cattivo stato locativo, per accertare se il rifiuto del locatore di riceverlo sia o meno giustificato, occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata per non avere il conduttore adempiuto all’obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, ovvero per avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni, così che, nel primo caso (trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa, e non implicano l’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa) l’esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dello «status quo ante» rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno, ed il suo rifiuto di ricevere la cosa è conseguentemente illegittimo, salvo diritto al risarcimento dei danni, mentre, nel secondo caso (poiché l’esecuzione delle opere di ripristino implica il compimento di un’attività straordinaria e gravosa), il locatore può legittimamente rifiutare la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17 marzo 2021, n. 7424
Offerta non formale consegna di immobili – L’adozione da parte del soggetto che abbia la materiale disponibilità del bene di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell’art.1220 c.c., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il soggetto cui l’offerta è diretta, è tuttavia idonea ad evitare la mora del debitore e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti, con particolare riguardo al sorgere dell’obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo. L’apprezzamento del contenuto dell’offerta non formale e della sua idoneità ai fini dell’esclusione della mora debendi attinge le concrete modalità con cui essa è stata eseguita e si risolve, pertanto, in una valutazione di fatto demandata … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 17-2-2020, n. 3856
Offerta non formale consegna di immobili – In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l’impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la “mora debendi”, anche nel … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28275
Offerta non formale mediante deposito “banco judicis” – L’offerta non formale, mediante deposito “banco judicis”, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall’art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell’offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10293
Requisiti per la validità dell’offerta – Totalità della somma dovuta – Affinché l’offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, è necessario che essa comprenda la totalità della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull’inidoneità della somma offerta a coprire l’intero ammontare del credito non viola il disposto dell’art. 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ritenendo che l’offerta reale subordinata alla condizione che i creditori fossero tenuti al rimborso delle spese di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 novembre 2017, n. 27255
Offerta non formale consegna di immobili – In base ai principi di buona fede e di cooperazione del creditore all’adempimento da parte del debitore, non è legittimo il comportamento del conduttore che rifiuti senza alcuna giustificazione o sulla base di generiche considerazioni la restituzione di un immobile a fronte di una seria e precisa offerta, ancorché non formale, da parte del locatore, di adempiere la sua obbligazione di corrispondere l’indennità di avviamento commerciale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede e ingiustificato il rifiuto, da parte del conduttore, di ricevere il … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 novembre 2017, n. 26950
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. – L’esperimento dell’azione diretta ad ottenere, giusta l’art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell’obbligato a concludere il contratto, dovendosi l’interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un’offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-4-2017, n. 9314
Offerta non formale di riconsegna di immobile locato – In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art.1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benchè insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell’art. 1591 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, da un lato, la serietà e conseguente validità dell’offerta non formale di riconsegna di un immobile locato effettuata dal conduttore con un preavviso di soli due giorni e, dall’altro, la contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dal locatore a causa dell’assenza del suo tecnico di fiducia, necessario per la … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 aprile 2017, n. 8672
Requisiti per la validità dell’offerta – Al fine di escludere la mora del debitore, ex art. 1220 c.c., l’offerta non formale della prestazione deve essere reale ed effettiva, occorrendo, cioè, che rivesta i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall’art. 1182 c.c. per l’adempimento dell’obbligazione, sicché quest’ultimo possa aderirvi limitandosi a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28 ottobre 2015, n. 21924
Requisiti per la validità dell’offerta – L’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., consiste in una qualsiasi condotta del debitore idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione, che deve essere posta a disposizione del creditore con modalità tali da consentirne concretamente la fruibilità. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’idoneità della offerta non formale di pagamento del prezzo di cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, giudizialmente determinato, effettuata mediante intestazione di un libretto bancario all’ente e deposito dello stesso presso … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22734
Contratto di cointeressenza impropria – Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall’art. 2554 cod. civ., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l’attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all’altro (associato) e l’apporto che quest’ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell’impresa. Ne consegue l’applicabilità delle norme dettate per … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 aprile 2014, n. 8955
Offerta non formale di riconsegna di immobile – L’offerta non formale, pur non essendo idonea a costituire in mora il locatore, può tuttavia fondare la liberazione del conduttore dal pagamento dell’indennità di occupazione; a condizione che venga formulata in maniera s… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-01-2014, n. 1980
Offerta non formale di riconsegna di immobile locato – In materia di locazione, l’offerta di restituzione dell’immobile contenuta nella raccomandata di recesso del conduttore concretizza un’offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., idonea ad escludere la mora del debitore, ma non avendo i requisiti dell’offerta formale dell’immobile, ai sensi degli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., non vale a costituire in mora il locatore ai fini … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 giugno 2013, n. 15433
Offerta non formale di riconsegna di immobile locato – Danni o innovazioni non consentite sulla cosa locata – Mancata corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore – Rifiuto del locatore di ricevere il bene – In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all’immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché tali somme non siano state corrisposte dal conduttore, il quale, versando in mora, agli effetti dell’art. 1220 cod. civ., rimane tenuto altresì al pagamento del canone ex art. 1591 cod. civ., quand’anche abbia smesso di servirsi dell’immobile per l’uso convenuto. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 maggio 2013, n. 12977
Offerta non formale di riconsegna di immobile locato – In tema di locazione, il conduttore non può essere considerato in mora nell’adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa alla scadenza del contratto, con conseguente cessazione altresì dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione, se abbia fatto, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., un’offerta seria ed affidabile, ancorché non formale, della prestazione dovuta, liberando l’immobile locato, e il locatore abbia opposto a tale offerta un rifiuto ingiustificato sulla base del dovere di buona fede ex art. 1375 cod. civ., non comportandone l’accettazione alcun sacrificio di suoi diritti o legittimi interessi (nella specie, avendo le parti concordato che … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 novembre 2012, n. 21004
Tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario – Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla legge 8 gennaio 1979, n. 2, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall’art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. Perché si verifichi la predetta condizione sospensiva, nell’ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso da parte del creditore di accettare l’indicato pagamento, è necessario – in difetto di norme specifiche sul punto – che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell’art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l’art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della “mora debendi”, mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all’accettazione dell’offerta reale ovvero – in caso di mancata accettazione – all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito (art. 1210 cod. civ.). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 2 marzo 2012, n. 3248
Offerta non formale di riconsegna di immobile locato – In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, secondo comma, cod. civ., costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) – purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento di un’indennità per occupazione dell’immobile ex art.1591 cod. civ.). (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 20 gennaio 2011, n. 1337
Requisiti per la validità dell’offerta – L’offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall’art. 1182 cod. civ. per l’adempimento dell’obbligazione, in modo che quest’ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 13 dicembre 2010, n. 25155
Offerta non formale di riconsegna di immobile locato – In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) – purché serie, concrete e tempestive (come, nella specie, l’invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell’immobile e di un assegno a saldo) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore – pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 settembre 2007, n. 18496
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con riferimento alla costituzione in mora, non può parlarsi di offerta non formale, ai sensi dell’articolo 1220 cod. civ., quando la somma non viene introdotta nella sfera di disponibilità del creditore, nei luoghi indicati dall’articolo 1182 cod. civ., perché non è seria un’offerta che non metta il creditore in grado di poter riscuotere il dovuto concretamente. (Nella specie la S.C. ha accolto il ricorso del creditore e cassato con rinvio la sentenza che gli aveva negato gli interessi di mora: ha affermato la S.C. che la ritenuta serietà dell’offerta non formale — fatta dal debitore con la citazione introduttiva del giudizio di accertamento del debito in un minor importo — contrastava con l’essere avvenuto il pagamento soltanto a seguito del provvedimento del pretore, disposto ai sensi dell’articolo 186 bis cod. proc. civ., alla prima udienza però fissata a cinque mesi dalla notificazione della citazione medesima). — Cass. II, sent. 2361 del 2-2-2007
In tema di rilascio dell’immobile locato, l’adozione da parte del Conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l’esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti — in particolare il sorgere dell’obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo —, mentre l’unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare la liberazione del conduttore dall’obbligo di pagamento del canone, è costituito dall’offerta formale di riconsegna, ai sensi dell’art. 1216 cod. civ.. — Cass. III, sent. 3184 del 14-2-2006
L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l’offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’idoneità dell’offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo). — Cass. III, sent. 15352 del 6-7-2006
In tema di rilascio dell’immobile locato, l’adozione da parte del conduttore di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l’esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti — in particolare il sorgere dell’obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo —, mentre l’unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare la liberazione del conduttore dall’obbligo di pagamento del canone è costituito dall’offerta formale di riconsegna, ai sensi dell’art. 1216 cod. civ.. — Cass. III, sent. 13345 del 7-6-2006
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla legge n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati dall’art. 8 della legge n. 590 del 1965, per la prelazione, decorrenti dall’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. Perché si verifichi la predetta condizione sospensiva, nell’ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso da parte del creditore di accettare l’indicato pagamento, è necessario — in difetto di norme specifiche sul punto — che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell’art. 1210 cod. civ., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso dal momento che l’art. 1220 cod. civ. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della «mora debendi», mentre la liberazione del debitore, solo evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all’accettazione dell’offerta reale ovvero in caso di mancata accettazione — all’accettazione della somma depositata o, in difetto, all’accertata validità del deposito (art. 1210 cod. civ.). — Cass. III, sent. 26688 del 6-12-2005
L’offerta non formale può consistere in qualsiasi attività del debitore che costituisca manifestazione concreta di una seria volontà di pronto ed esatto adempimento, con conseguente esclusione della mora ai sensi dell’art. 1220 cod. civ. (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito il quale, in tema di riconsegna dell’immobile detenuto, aveva ritenuto che la messa a disposizione delle chiavi dello stesso integrasse gli estremi dell’offerta informale seria, con conseguente irrilevanza della mancata redazione di un processo verbale di deposito delle chiavi). — Cass. III, sent. 10184 del 16-5-2005
In un giudizio di rilascio per finita locazione, l’onere della prova relativo alla effettuata restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo (quale ne sia stata la causa della cessazione) ovvero va offerto in restituzione quantomeno con modalità aventi valore di offerta non formale (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva accertato che la raccomandata della società conduttrice di «messa a disposizione» dell’immobile era una mera dichiarazione unilaterale, priva del carattere di offerta non formale). — Cass. III, sent. 7776 del 23-4-2004
L’esclusione, per effetto di una offerta non formale ex art. 1220 cod. civ., della mora del conduttore nella restituzione dell’immobile locato vale a preservarlo dalla responsabilità per il ritardo, e, quindi, ad escludere la sussistenza in capo allo stesso dell’obbligo di corrispondere al locatore, a titolo risarcitorio, il «maggior danno», ossia un compenso superiore al canone stabilito nel contratto ormai cessato, ma non esclude anche il pagamento del canone, senza che rilevi in contrario la circostanza che il conduttore eventualmente abbia smesso di usare l’immobile secondo la destinazione convenuta, potendo costui sottrarsi al pagamento solo attraverso la riconsegna dell’immobile al locatore o l’offerta formale dello stesso ai sensi dell’art. 1216 cod. civ., con il risultato di costituire in «mora accipiendi» il locatore e liberarsi definitivamente della sua obbligazione. — Cass. III, sent. 1941 del 10-2-2003
Nello svolgimento del rapporto obbligatorio, è contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore, ma a tale rifiuto non può attribuirsi efficacia estintiva dell’obbligazione, costituendo l’assegno circolare prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell’obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi dell’art. 1277, comma primo, cod. civ., si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. L’offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l’invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione integra la fattispecie di cui all’art. 1220 cod. civ., che vale ad escludere soltanto la mora del debitore, salvo che l’offerta sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo. — Cass. Sez. L., sent. 18240 del 21-12-2002
Offerta non formale mediante deposito banco judicis – Somma rifiutata dal creditore in quanto insufficiente – L’offerta non formale, mediante deposito “banco judicis”, della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall’art. 1220 c. c. e, pertanto, dalla data dell’offerta egli non può essere considerato … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-7-2002, n. 10269
L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore ove presenti i caratteri della serietà e della completezza. Il parametro valutativo della sussistenza di tali caratteri è costituito dalla esaustività della posizione assunta dal debitore con l’offerta stessa, nel senso che il creditore possa aderirvi senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. — Cass. III, sent. 9058 del 21-6-2002
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali, la subordinazione, ai sensi dell’art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, della esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato, al pagamento della indennità di avviamento, non esclude la permanenza dell’obbligo del conduttore di continuare a pagare il canone fino alla riconsegna del bene, anche se abbia cessato di utilizzarlo e si limiti a detenerlo, salvo che, con comportamento conformato alla buona fede, egli ne abbia offerto la restituzione al locatore nelle forme e per gli effetti di cui all’art. 1216 cod. civ. e all’art. 1209 cod. civ., mediante cioè atto notificato al creditore «nelle forme prescritte per gli atti di citazione», e quindi a mezzo di ufficiale giudiziario, non essendo a tale fine viceversa idonea l’intimazione a riceverlo inviata al locatore a mezzo lettera raccomandata; quest’ultima vale peraltro quale offerta non formale ai sensi dell’art. 1220 cod. civ. e, se illegittimamente rifiutata dal locatore, esclude la mora del conduttore nell’adempimento dell’obbligo di restituzione (cosicché per tale aspetto essa è parificabile all’offerta formale), e conseguentemente esclude per il conduttore, l’obbligo di pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall’art. 1591 cod. civ., riferendosi detta norma espressamente al «conduttore in mora». — Cass. III, sent. 6090 del 26-4-2002
In tema di rilascio dell’immobile locato, l’adozione da parte del Conduttore, di modalità aventi valore di offerta non formale, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore circa l’esecuzione della sua prestazione e ad escludere, quindi, il prodursi dei relativi effetti — in particolare il sorgere dell’obbligazione di risarcimento del danno per il ritardo —, mentre l’unico mezzo per costituire in mora il creditore e provocare liberazione del conduttore dall’obbligo di pagamento del canone — è costituito dall’offerta formale di riconsegna, ai sensi dell’art. 1216 cod. civ.. — Cass. III, sent. 2086 del 13-2-2002
L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia tempestiva, completa ed, inoltre, si traduca nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo; non integra, pertanto, una valida offerta non formale il deposito su un libretto di risparmio bancario, se tale deposito sia avvenuto per una somma anche corrispondente a quella dovuta, ma il libretto sia rimasto nel potere del debitore. — Cass. III, sent. 13405 del 29-10-2001
L’offerta non formale che, ai sensi dell’art. 1220 cod.civ., esclude la mora del debitore non richiede forme solenni, ma non ha luogo se non quando la prestazione sia realmente posta nella sfera di disponibilità del creditore e del fatto sia data a questo conoscenza; talché la mera richiesta di benestare per l’accredito della somma in conto corrente costituisce solo una promessa, ma non pone il danaro a disposizione del creditore e perciò non integra gli estremi della suddetta offerta. — Cass. 16-5-2000, n. 6356
In tema di adempimento delle obbligazioni, perché sia riscontrabile un’offerta non formale di adempimento, idonea, ex art. 1220 cod. civ., ad escludere gli effetti della mora debendi, è necessario che sussista un credito incontestato quanto all’an. — Cass. 2-2-99, n. 857
Ad escludere la mora del debitore e la conseguente responsabilità per interessi e danni è sufficiente un’offerta non formale del debitore, ai sensi dell’art. 1220 c.c. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un’offerta di una compagnia assicuratrice di pagamento all’assicurato di un indennizzo mediante deposito dello stesso in un libretto bancario accompagnato dalla palese manifestazione della volontà di voler adempiere l’obbligazione, previo rilascio di quietanza, ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito circa l’idoneità dell’offerta. In particolare, al riguardo, la S.C. ha osservato che l’offerta poteva ritenersi sostanzialmente completa nonostante il mancato computo di una piccola quota di interessi poi dichiarati dovuti dal giudice di merito). — Cass. 9-3-95, n. 2730
L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia tempestiva e completa, e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Non integra pertanto una valida offerta non formale il deposito su di un libretto di risparmio bancario se tale deposito sia avvenuto per un somma inferiore a quella pattuita e se il libretto sia rimasto nella disponibilità del debitore. — Cass. 1-12-93, n. 11878
L’offerta non formale di adempimento esclude la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 c.c., preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, della tempestività e della completezza, e consista nella effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall’art. 1182 c.c. per l’adempimento delle obbligazioni. — Cass. 1-6-93, n. 6127
In tema di riconsegna dell’immobile locato mentre l’adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita dall’intimazione al creditore di ricevere tale consegna nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l’adozione da parte del conduttore di altre modalità purché serie, concrete e tempestive (come, ad esempio, la convocazione per iscritto del locatore per consegnargli le chiavi dell’immobile e redigere il verbale di consegna) aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore, circa l’esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto, connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente. — Cass. 4-12-92, n. 12922
L’offerta non formale della prestazione è idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia tempestiva e completa, e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonché nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Non integra pertanto una valida offerta non formale il deposito su un libretto di risparmio bancario se tale deposito sia avvenuto per una somma inferiore a quella pattuita e se il libretto sia rimasto nel potere del debitore. — Cass. 5-3-91, n. 2283
Mentre l’offerta formale della prestazione, prevista dagli artt. 1206 e seguenti del codice civile, costituisce la prima fase di un procedimento che conduce alla mora del creditore e alla liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio, l’offerta irrituale o non formale, contemplata dall’art. 1220 cod. civ., allorquando manchi un legittimo motivo di rifiuto a riceversi la prestazione, non produce gli stessi effetti, ma è tuttavia idonea ad escludere l’inadempimento del debitore. — Cass. 27-6-87, n. 5710
L’offerta non formale (art. 1220 c.c.) — quale può essere considerata la comunicazione al creditore dell’emissione del mandato di pagamento — non dà luogo a purgazione della mora del debitore, ove il creditore legittimamente rifiuti (ai sensi dell’art. 1181 c.c.) il pagamento offerto, perché parziale. — Cass. 21-6-86, n. 4129
L’offerta non formale, di cui all’art. 1220 c.c., libera il debitore solo quando si traduca in un comportamento idoneo a dimostrare univocamente che il creditore è stato messo in grado di disporre in modo tempestivo e completo dell’oggetto della prestazione, senza che a tal fine sia sufficiente una semplice promessa verbale o scritta di adempiere. — Cass. 1-10-84, n. 4841
Il debitore, per liberarsi dagli effetti della mora debendi (nella specie, in relazione a clausola penale pattuita a norma dell’art. 1382 cod. civ.), deve fare offerta di adempimento, con le forme previste dagli artt. 1206 e 1217 cod. civ. per la mora del creditore, ovvero in modo non formale (art. 1220 cod. civ.), ma serio e completo, sì da esprimere una concreta volontà di eseguire la prestazione, in relazione al particolare contenuto di questa, con modalità idonee a rendere l’adempimento effettivo. Pertanto, se l’obbligazione abbia ad oggetto la consegna di un immobile libero da terzi, non integra offerta di adempimento al fine indicato, l’invito al creditore, in forma verbale o scritta, a prendere possesso dell’immobile, ove non ne sia assicurata l’effettiva utilizzazione in maniera certa. — Cass. 12-3-84, n. 1699
Al fine di escludere la mora debendi non può ritenersi improduttiva di effetti l’offerta fatta a persona diversa dal creditore quando, per il concorso di elementi obiettivi (nella specie, offerta fatta in udienza, e verbalizzata, dal difensore del debitore al procuratore del creditore), l’obbligato versi nel ragionevole convincimento che colui al quale offre la somma sia autorizzato a riceverla. — Cass. 30-7-83, n. 5241
Ai fini dell’esclusione della gravità dell’inadempimento, l’offerta di pagare quanto dovuto, compiuta dal debitore nel corso del giudizio, se non deve necessariamente assumere il carattere della realità, deve essere seria, cioè accompagnata da manifestazioni concrete ed inequivocabili dell’effettivo e reale intendimento del debitore di adempiere l’obbligazione e, soprattutto, completa, e, quindi, comprensiva anche degli interessi maturati fino al momento dell’offerta stessa. — Cass. 11-6-83, n. 4014
Agli effetti dell’art. 1220 cod. civ., l’offerta anche informale nella prestazione dovuta deve, in ogni caso, essere idonea a consentire al creditore l’immediata realizzazione del suo diritto e, pertanto, ad una offerta di tale tipo non può essere parificata la mera presentazione, da parte del debitore, di un prospetto contenente l’indicazione degli importi dovuti, pur se accompagnata da un riconoscimento del debito. — Cass. 29-4-83, n. 2987
L’offerta non formale la quale non tende a porre in mora il creditore ed a liberare il debitore dal vincolo obbligatorio, ma soltanto ad impedire gli effetti della mora debendi può essere eseguita in qualsiasi modo, purché idoneo a dimostrare l’effettiva e seria volontà del debitore di adempiere la sua obbligazione. Con la conseguenza che, qualora essa sia effettuata per mezzo dell’ufficiale giudiziario, non sono necessari gli adempimenti previsti dagli artt. 1208 cod. civ. e 74 disp. att. cod. civ. — Cass. 10-3-82, n. 1551
Il debitore non può essere considerato in mora se ha tempestivamente inviato un assegno bancario al creditore e questi l’abbia rifiutato, ritenendolo erroneamente non corrispondente all’importo del proprio credito. Né il rifiuto di tale assegno, qualora esso sia stato inviato a titolo di corrispettivo della locazione, è giustificato dalla circostanza che l’assegno medesimo sia stato dal conduttore emesso a favore di uno solo dei comproprietari locatori, essendo la scelta del conduttore giustificata, a norma dell’art. 1296 cod. civ., dal rapporto di solidarietà attiva. — Cass. 13-6-80, n. 3771
Poiché la cessazione dell’obbligo di pagare gli interessi, prodotti di pieno diritto da somma liquida ed esigibile, non può essere conseguita che con l’offerta formale prevista dall’art. 1212 c.c., come fase del procedimento per realizzare la mora credendi e non dalla offerta non formale della prestazione, benché seguita dal deposito, ma in modo non solenne, la comunicazione con la quale il datore di lavoro invita il lavoratore a ritirare i documenti e le spettanze contrattuali di liquidazione presso di sé, seguita dal deposito della somma, non ha l’effetto di liberare il predetto datore di lavoro dall’obbligo di pagare gli interessi al dipendente fino all’effettivo pagamento non essendo stata rispettata la forma necessaria relativa al deposito. — Cass. 11-10-79, n. 5316
La purgazione della mora debendi si realizza con l’offerta da parte del debitore dell’identica prestazione dovuta, non sottoposta a oneri o condizioni ed accompagnata dal risarcimento dell’eventuale danno. — Cass. 17-2-79, n. 1066
L’offerta non formale di pagamento può consistere in qualsiasi attività del debitore che costituisca manifestazione concreta di una seria volontà di pronto adempimento. Pertanto, non può essere esclusa l’esistenza di un’offerta non formale qualora il debitore inserisca, nel proprio fascicolo di causa, un assegno circolare intestato al creditore, per la somma da questi pretesa, con autorizzazione al ritiro, poiché il fascicolo stesso è usato come veicolo idoneo a consentire alla controparte il ritiro del titolo, e soltanto eventuali difficoltà burocratiche potrebbero porre il creditore in condizioni di far presente la mancata realizzazione di una disponibilità astrattamente raggiungibile e determinare, quindi, per il debitore, la necessità di un’ulteriore iniziativa. — Cass. 9-2-79, n. 902
L’offerta non formale della propria prestazione è valida per escludere l’inadempimento del debitore e può consistere in qualunque attività che costituisca manifestazione concreta di una volonta idonea a palesare la sua prontezza ad adempiere l’obbligazione. A tal fine, deve ritenersi che l’invito a presentarsi dinanzi a un notaio per la stipula del contratto definitivo implichi l’offerta del pagamento del prezzo. — Cass. 11-6-76, n. 2164
Il deposito eseguito dal compratore presso un notaio del residuo prezzo di una compravendita non può essere equiparato ad una offerta non formale, in mancanza di un invito rivolto al venditore di ritirare e far propria la somma. — Cass. 22-7-71, n. 2423
L’offerta non formale deve essere compiuta nei luoghi indicati dall’art. 1182 cod. civ. — Cass. 10-3-70, n. 610
È valida, al fine di escludere la mora del debitore, l’offerta non formale fatta da quest’ultimo a mezzo del suo procuratore alle liti. — Cass. 25-7-67, n. 1952
L’indagine, svolta dal giudice di merito circa l’esistenza o meno di un legittimo motivo di rifiuto da parte del creditore dell’offerta non formale della prestazione dovuta fatta dal debitore, si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, se sorretto da motivazione scevra da errori logici e giuridici. — Cass. 25-7-67, n. 1952
La serietà di una offerta non formale eseguita da un ente pubblico non può essere esclusa per il solo fatto della mancata iscrizione in bilancio della somma dovuta, in quanto essa puo risultare anche da altri elementi idonei a dimostrare l’effettività dell’intenzione di adempiere. (Nella specie, un ente pubblico aveva chiesto la restituzione di alcuni beni venduti in base a contratto nullo, previa restituzione da parte sua del prezzo ricevuto ed aveva, inoltre, domandato che tale suo debito venisse compensato con i crediti vantati verso gli acquirenti in dipendenza del contratto. I giudici di merito avevano ritenuto che tali circostanze erano sufficienti a dimostrare la serietà dell’offerta non formale del prezzo contenuta nella citazione, omettendo, peraltro, di accertare se la relativa somma fosse stata iscritta in bilancio. La S.C. ha ritenuto l’irrilevanza di tale omissione, enunciando il principio di cui in massima). — Cass. 5-7-67, n. 1659
Anche l’offerta non formale ingiustificatamente respinta, viene ad escludere l’elemento soggettivo della colpa, che deve essere presente in ogni forma di inadempimento, e quindi anche nella mora. — Cass. 23-3-63, n. 721