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Art. 1223 cc – Risarcimento del danno

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Articolo 1223 codice civile

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.


 

Giurisprudenza:

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Spese per riparare un bene strumentale – IVA – In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l’effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa comprende anche l’iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata per tale riparazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-7-2022, n. 22580

 

Danno cagionato dalla contraffazione del marchio – In tema di risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione del marchio, l’art. 125, comma 2, d.lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui consente la liquidazione del lucro cessante in base al “giusto prezzo del consenso” (pari al canone che il contraffattore avrebbe pagato se avesse avuto una regolare licenza), introduce una tecnica di semplificazione probatoria, riferita all’ammontare del danno, che non esonera dalla dimostrazione dell’esistenza dello stesso, anche mediante indizi e presunzioni. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva liquidato alla vittima della contraffazione alcun danno da lucro cessante, in mancanza della prova di un calo delle vendite dei prodotti o, comunque, di un “trend” negativo della loro commercializzazione). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-9-2021, n. 24635

 

Diritto d’autore – Retroversione degli utili – In tema di diritto d’autore, il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell’opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l’onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci, dalle scritture contabili o dai contratti conclusi con i terzi, e, dall’altro, dall’autonomo contributo al successo dell’opera, così come realizzata e diffusa sul mercato dall’autore dell’illecito, per quanto tale successo dipenda dal lancio, propiziato dalla notorietà dell’interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l’interesse del pubblico. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 29-7-2021, n. 21833

 

Violazione della proprietà industriale – In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. “retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell’art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 29-7-2021, n. 21832

 

Contratto preliminare – Mancata conclusione del contratto definitivo imputabile al promittente alienante – Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita immobiliare imputabile al promittente alienante, consiste nella differenza tra il valore commerciale dell’immobile al momento in cui l’inadempimento è diventato definitivo, normalmente coincidente (sulla scorta del principio generale espresso dall’art. 1225 c.c., secondo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempimento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire per effetto del suo comportamento inadempiente) con quello di proposizione, sia pure in via subordinata, della domanda di risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-6-2021, n. 18498

 

Liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore – La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-4-2017, n. 9950