Articolo 1226 codice civile
Valutazione equitativa del danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Giurisprudenza:
Presupposti – Onere della prova – La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell’ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l’illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la liquidazione in via equitativa del danno patito dal conduttore di un locale cantinato, ove erano … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-4-2023, n. 9744
Risarcimento del danno non patrimoniale – Duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita – Il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l’allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il danno non patrimoniale occorso ai genitori in conseguenza dell’incidente stradale del figlio minorenne e convivente, nonostante l’avvenuta allegazione della sofferenza subìta durante i non pochi giorni in cui quegli era stato in coma e nei periodi in cui ne era stato incerto il recupero, nonché … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-11-2020, n. 25843
Liquidazione in via equitativa del danno senza domanda di parte ex art. 1226 cc – Il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d’ufficio pure dal … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1636
Liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale – Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale – diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale; tuttavia, qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur avendo identificato nelle tabelle milanesi il parametro … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 novembre 2019, n. 29495
Lesione del diritto alla salute – Perdita di chance – Risarcibilità – Liquidazione in via equitativa – In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente – secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica – alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perdita di chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della paziente era talmente labile e teorica da non poter essere determinata neppure in termini probabilistici). -Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2019, n. 28993
Risarcimento del danno alla salute – Criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate dal Codice delle assicurazioni private – Applicazione a fatti pregressi e nei giudizi in corso – In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell’art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 – la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) – trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2019, n. 28990
Esercizio abusivo di servitù di veduta – La lesione del diritto di proprietà, conseguente all’esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell’art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 13 maggio 2019, n. 12630
Risarcimento del danno non patrimoniale – Applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l’importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17018
Danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute – Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Nella specie,la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di un’invalidità permanente del venticinque per cento riportata da una minore, aveva incrementato l’importo liquidato a titolo di danno biologico, in considerazione del pregiudizio da “cenestesi lavorativa” che la stessa avrebbe … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12572
Risarcimento del danno non patrimoniale – Applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano – Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 maggio 2018, n. 11754
Risarcimento del danno da perdita della capacità di lavoro – Il danno derivante dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al tempo della liquidazione. Se il danno è patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione. Qualora la liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell’età lavorativa, la capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente all’età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro oppure … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 aprile 2018, n. 9048
Danno non patrimoniale da lesione della salute – In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513
Danno non patrimoniale – Liquidazione – In caso di perdita di una “chance” a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto” (nella specie, maggiori “chance” di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale “possibilità”, per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 marzo 2018, n. 5641
Valutazione e liquidazione del danno – Presupposti – L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 22 febbraio 2018, n. 4310
Azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore – Liquidazione equitativa del danno – Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l.fall., il giudice può ricorrere alla liquidazione equitativa del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso a tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, in quanto l’attore abbia allegato inadempimenti dell’amministratore – nella specie consistiti nella cessione a sé stesso, a prezzo vile, di rami d’azienda e nella pluriennale mancata tenuta delle scritture contabili – astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato, indicando le … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 2500
Criteri equitativi criteri seguiti per determinare l’entità del danno – In tema di liquidazione equitativa del danno (nella specie, da fermo tecnico di un velivolo), al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell’ambito dell’ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2327
Risarcimento del danno non patrimoniale – Mancata applicazione delle tabelle di Milano – Non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 913
Liquidazione unitaria del danno non patrimoniale – La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore (cui potrebbe assimilarsi, in una ipotetica simmetria legislativa, il danno emergente, in guisa di “vulnus” “interno” al patrimonio del creditore), quanto sotto il profilo dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (danno idealmente omogeneo al cd. “lucro cessante”, quale proiezione “esterna” del patrimonio del soggetto); ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all’esito di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 gennaio 2018, n. 901
Congiunta attribuzione del danno biologico e del danno cd. esistenziale – Duplicazione – In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest’ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 gennaio 2018, n. 901
Risarcimento del danno non patrimoniale – Carattere unitario e omnicomprensivo – La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 gennaio 2018, n. 901
Valutazione delle conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale e delle conseguenze incidenti sul piano dinamico – In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l’aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell’accertamento e della quantificazione del danno risarcibile – alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 gennaio 2018, n. 901
Concorrenza sleale – Risarcimento del danno – Ricorso alla liquidazione equitativa – In tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte territoriale, accertata l’esistenza del danno derivato dall’utilizzazione parassitaria della banca dati della danneggiata ed il conseguente forte incremento del fatturato da parte della società responsabile del fatto, legittimamente aveva … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 15-12-2017, n. 30214
Liquidazione – Criteri equitativi ex art. 1226 c.c. – In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extra contrattuale, l’obbligazione di risarcimento tende a ricostituire nel patrimonio del danneggiato l’entità economica perduta, con la conseguenza che spetta al danneggiato, oltre al valore per equivalente del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento. Il danno subito per la ritardata disponibilità dell’equivalente monetario del bene perduto tra la data del fatto e quella della decisione, che si identifica nel mancato conseguimento dell'”utilitas” che il creditore avrebbe tratto dalla somma se tempestivamente versata (lucro cessante), può essere accertato, anche … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 23 marzo 2010, n. 6951
Indicazione analitica delle voci di danno e del relativo ammontare – Rimessione alla valutazione equitativa del giudice – Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, qualora l’attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque “alla valutazione equitativa del giudice”, il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacché quella formula in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 febbraio 2010, n. 3593
Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione. — Cass. I, sent. 7306 del 26-3-2009
La sussistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, in conseguenza di lesioni personali, non può essere esclusa per il solo fatto che i redditi del danneggiato dopo il sinistro non si siano ridotti, in quanto il giudice deve altresì accertare se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento il reddito pregresso, comportino però una maggiore usura, e di conseguenza rendano verosimile un’anticipata cessazione dell’attività lavorativa, ovvero precludano alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative. — Cass. III, sent. 6658 del 19-3-2009
In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse valutato la sussistenza del demansionamento dei lavoratori che, già assegnati a ruoli di coordinamento con autonomia organizzativa ed operativa, erano stati destinati, nonostante l’anzianità di servizio e la conseguente esperienza professionale, allo svolgimento di funzioni meramente esecutive, con lesione – la cui allegazione ha trovato riscontro anche nel contenuto del ricorso del datore di lavoro – della loro professionalità e danno alla carriera). — Sez. L, sent. 4652 del 26-2-2009
L’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di “chance” esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. (Nella specie, un’amministrazione comunale aveva occupato ed illegittimamente trasformato parte di un fondo; il giudice di merito, nel liquidare il danno da occupazione usurpativa, aveva escluso la sussistenza di un danno da lucro cessante per l’impossibilità di costruire sulla porzione residua, in considerazione del fatto che già prima dell’occupazione le norme dello strumento urbanistico non consentivano l’edificabilità di quel fondo, in ragione delle sue ridotte dimensioni. La S.C., applicando il principio di cui alla massima, ha ritenuto corretta tale decisione). — Cass. III, sent. 4052 del 19-2-2009
Nel caso in cui il lavoratore agisca giudizialmente per ottenere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all’INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’INPS, ciò trovando giustificazione per il riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati: dall’interesse, giuridicamente protetto, del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa (con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica); dall’interesse dell’INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro; dall’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. — Sez. Un., sent. 3678 del 16-2-2009
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all’autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale. — Cass. III, sent. 975 del 16-1-2009
In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno. — Sez. L, sent. 29832 del 19-12-2008
In tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. conseguente a revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall’art. 1226 cod. civ. (richiamato dall’art. 2056 cod. civ.), purchè sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi; ne consegue che, pur essendo generalmente insito nella dichiarazione di fallimento – poi revocata – di una società un pregiudizio all’immagine, la sua portata dipende dalla situazione in cui la società si trova, dal campo in cui opera, dalla durata del fallimento e da altre possibili varianti legate alla sua specificità. — Cass. I, sent. 28226 del 26-11-2008
La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto – del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva – del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale). — Sez. Un., sent. 26972 del 11-11-2008
Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale. — Sez. Un., sent. 26972 del 11-11-2008
In tema di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, a seguito di opposizione accolta per difetto dei presupposti di diritto sostanziale ovvero, come nella specie, per violazione di norme processuali, il fallito può chiedere, in entrambe le ipotesi, anche nello stesso procedimento ed ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., che sia pronunciata la responsabilità del creditore istante per i danni cagionati con dolo o colpa grave; l’esistenza di tale pregiudizio si configura “in re ipsa”, come effetto della privazione della disponibilità dell’azienda, in analogia a quanto affermato con riguardo al bene occupato “sine titulo” da parte della P.A. (Principio affermato dalla S.C. che, cassando con rinvio la sentenza d’appello, ne ha rilevato l’erroneità per non aver accolto l’istanza dell’opponente fallito volta ad acquisire il fascicolo fallimentare da cui sarebbero potute emergere le valutazioni dei beni aziendali, con ciò assolvendo la parte all’onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa,necessari ad identificare in concreto il danno, così permettendone al giudice la liquidazione, anche se equitativa). — Cass. I, sent. 25978 del 29-10-2008
La persona umana ed i suoi diritti fondamentali costituiscono un “unicum” inscindibile. Pertanto, quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale (altrimenti detto “danno morale”), uno ed unitario è il danno ed uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessità che il giudice di merito, nella liquidazione di esso, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito. — Cass. III, sent. 25157 del 14-10-2008
Una volta accertata la compromissione dell’ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi “in re ipsa”, e la relativa liquidazione – quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino – deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro. — Cass. III, sent. 25010 del 10-10-2008
Il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato. — Cass. III, sent. 24802 del 8-10-2008
La liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico – sociali della famiglia. In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l’uno o l’altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. — Cass. III, sent. 24331 del 30-9-2008
La parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali (conseguenti, nella specie, alla trasmissione ad un istituto bancario di copia dell’atto introduttivo di un giudizio civile nonché di una querela), ha l’onere di provare l’esistenza del danno – quale, in ipotesi, il rifiuto da parte della banca della concessione di crediti – e solo dopo aver fornito tale prova può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.; rientra, peraltro, nell’ambito del libero apprezzamento del giudice di merito, ritenere provata l’esistenza del danno sulla base di una presunzione che si fondi sull’idoneità delle notizie incidenti sulla reputazione commerciale (in ispecie se fornite dal terzo a scopo emulativo) a pregiudicare il credito della parte. — Sez. L, sent. 22061 del 2-9-2008
In tema di risarcimento del danno alla persona, posto che le lesioni non irrilevanti della integrità personale di un minore di età, non svolgente attività lavorativa, sono presumibilmente destinate a produrre un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della sua futura capacità di guadagno, al fine di determinare il relativo danno il giudice deve tener conto non soltanto della rilevanza quantitativa delle lesioni, in termini di percentuale di invalidità medicalmente accertata, ma anche della loro natura e qualità – rispetto alle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato, avuto riguardo alle sue peculiari tendenze ed attitudini -, dell’orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, dell’educazione dallo stesso ricevuta dalla famiglia e della posizione sociale ed economica di quest’ultima, nonché della situazione del mercato del lavoro e, infine, di ogni altra circostanza oggettivamente o soggettivamente rilevante, ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare, in forza degli stessi anzidetti criteri, che il minore non risentirà alcun danno dal quel particolare tipo di invalidità. — Cass. III, sent. 19445 del 15-7-2008
In caso di violazione delle distanze tra costruzioni determinante l’asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, il danno deve ritenersi «in re ipsa», senza necessità di una specifica attività probatoria. (Nella fattispecie, relativa alla violazione della servitù di veduta esercitata dal balcone dell’appartamento sito al primo piano sopraelevato, poiché il proprietario terreno aveva innalzato una tettoia in canne a meno di tre metri, la S. C. ha ritenuto corretta la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice di merito, in mancanza di effettive prove fornite dal deducente, tenuto conto della modesta limitazione del diritto di prospetto e del modesto vantaggio derivato dall’ampliamento). — Cass. II, sent. 7972 del 27-3-2008
L’attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione. — Cass. I, sent. 3794 del 15-2-2008
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all’attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l’indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno («compensatio lucri cum damno»), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. — Cass. Sez. Un., sent. 584 del 11-1-2008
In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione «ex ante» — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio»; ne consegue che — sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico — il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. — Cass. Sez. Un., sent. 576 del 11-1-2008
In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato) in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto; ne consegue che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B — la cui individuazione spetta all’esclusiva competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto — sussiste la responsabilità del Ministero della salute, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo. — Cass. Sez. Un., sent. 576 del 11-1-2008
Nel regime di tutela reale «ex» art. 18 della legge n. 300 del 1970 avverso i licenziamenti illegittimi, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nella specie, esistenziale) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della prova di tale danno ulteriore, possa liquidarlo equitativamente. — Cass. Sez. L, sent. 26561 del 17-12-2007
Il potere del giudice di merito di valutare il danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non è riconducibile nell’ambito della decisione della causa secondo equità, prevista dall’art. 114 cod. proc. civ., che importa, appunto, la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, laddove il primo consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per raggiungere la prova dell’ammontare del danno risarcibile, integrando così le risultanze processuali che siano insufficienti a detto scopo ed assolvendo l’onere di fornire l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale ha adottato i criteri stessi. Non viola, pertanto, l’art. 822 cod. proc. civ. il lodo arbitrale che riconosca all’appaltatore l’equo compenso per maggior onerosità dell’opera previsto dall’art. 1664, comma 2, cod. civ., non trattandosi di pronuncia secondo equità, per cui non rileva la mancanza di autorizzazione delle parti a decidere in tal senso. — Cass. I, sent. 25943 del 11-12-2007
Il principio dell’insindacabilità della liquidazione equitativa del danno in sede di giudizio di legittimità non trova applicazione quando nella sentenza di merito non sia stato dato conto del criterio utilizzato, la relativa valutazione risulti incongrua rispetto al caso concreto e la determinazione del danno sia palesemente sproporzionata per difetto o per eccesso. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto del tutto ingiustificata la triplicazione del danno da lucro cessante operata dalla Corte d’Appello rispetto al «quantum» liquidato con la sentenza di primo grado, fondata su una testimonianza «de relato» dal contenuto generico in ordine alla futura ed incerta conclusione di un affare). — Cass. III, sent. 23304 del 8-11-2007
Nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l’importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l’allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato. — Cass. III, sent. 22347 del 24-10-2007
Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) — la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla «certezza») — consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del «più probabile che non»; esso si distingue dall’indagine diretta all’individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell’autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo (colpevolezza). (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario che aveva ritardato di inviare il paziente presso un centro di medicina iperbarica e l’aggravamento delle lesioni subite dal paziente che probabilmente avrebbe potuto essere evitato). — Cass. III, sent. 21619 del 16-10-2007
La mancata assunzione con contratto a tempo determinato a seguito della totale perdita di capacità lavorativa specifica (nella specie, per sordità neurosensoriale dovuta alla mancata consegna ai lavoratori addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione dal rumore) ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro, presso il quale si è nuovamente avviati per un’altra assunzione a termine, comporta l’insorgenza di un danno risarcibile che va qualificato come pregiudizio da mancata assunzione e non già da perdita di «chance», la cui liquidazione deve essere effettuata in base alle somme che sarebbero state percepite nel caso di effettiva assunzione per quel determinato periodo. — Cass. Sez. L, sent. 21014 del 8-10-2007
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la natura non imprenditoriale del creditore non preclude la possibilità che gli venga riconosciuto, ove fornisca la prova relativa, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma 2, cod. civ., atteso che la qualità imprenditoriale non rileva di per sé ai fini dell’accertamento dell’esistenza di quel danno, ma eventualmente solo a fini probatori, nel senso della possibilità riconosciuta all’imprenditore commerciale di avvalersi di presunzioni onde fornire la prova del danno, pari alla svalutazione monetaria, conseguente al ritardo nell’adempimento da parte del soggetto obbligato. — Cass. I, sent. 19927 del 25-9-2007
In tema di levata illegittima del protesto, parte convenuta nell’azione risarcitoria può essere anche la sola banca, ove le informazioni da essa fornite al pubblico ufficiale che procede alla levata ovvero le omissioni informative abbiano inciso casualmente sulla determinazione dell’evento. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto ex art.2043 cod.civ. la responsabilità della banca che, pur in possesso dello «specimen» del cliente, aveva omesso di confrontare lo stesso con la firma (diversa) apposta sui titoli (assegni bancari),spiccati sul conto corrente del protestato e ha affermato il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni cagionati dal protesto per la pubblicità «ipso facto» conferita all’insolvenza del debitore e conseguente discredito tanto personale quanto patrimoniale (anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione al protestato come persona, a prescindere dai suoi interessi commerciali), senza che al danneggiato incombesse l’onere di provare la esistenza del pregiudizio, poiché il protesto illegittimo e non seguito da una efficace rettifica è risultato lesivo di diritti della persona). — Cass. I, sent. 18316 del 30-8-2007
Il potere di emettere la decisione secondo equità, che a norma dell’art. 114 cod. proc. civ. attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti, si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l’esercizio di questo potere discrezionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure e confermato la sentenza di merito che, nel condannare la locale azienda sanitaria per l’erroneo abbattimento di animali che, al momento, erano privi dei sintomi di malattia, aveva ridotto l’ammontare del danno richiesto in giudizio e lo aveva determinato, equitativamente, tenendo conto che si trattava di bestie che, comunque, provenivano da un allevamento infetto poiché altri animali erano realmente infetti e che i prodotti di stalla provenienti da dette bestie non potevano essere utilizzati liberamente come se si trattasse di bestie sane, ecc.). — Cass. III, sent. 17492 del 9-8-2007
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, premesso che il danno morale non può che essere liquidato con criteri equitativi, sicché la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 legge n. 47 del 1948, aggiuntiva e non sostitutiva del risarcimento del danno stesso, presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, sicché non può essere comminata alla società editrice e può essere irrogata nei confronti del direttore responsabile, purché la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione diffamatoria. — Cass. III, sent. 17395 del 8-8-2007
In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità a fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta, pertanto, già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte e può conseguentemente essere fatto valere «iure hereditatis». Ne consegue che il giudice di merito deve apprezzare la peculiarità del fatto specifico e provvedere alla conseguente liquidazione, necessariamente ancorata a criteri equitativi. — Cass. III, sent. 17177 del 6-8-2007
In tema di obbligazioni contrattuali la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull’ammontare e sull’entità del danno subito, non esonera l’interessato dall’obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo — la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa — per consentire che l’apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno. — Cass. II, sent. 15585 del 11-7-2007
Nell’ambito di una procedura finalizzata all’acquisizione, da parte del lavoratore, della superiore qualifica professionale, la «chance» consiste nella mera possibilità di conseguire la promozione a seguito della positiva partecipazione al concorso e va considerata come un’entità patrimoniale a sé stante, suscettibile di autonoma valutazione giuridica ed economica, sicché è onere del preteso creditore dimostrare, pur se solo in modo presuntivo, il danno conseguente alla lesione di tale «chance», tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole. — Cass. Sez. L, sent. 14820 del 27-6-2007
L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’«iter» della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno, (Nella specie, relativa all’inadempimento da omessa fornitura di una partita di serramenti, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno, in conformità alla penale pattuita per l’ipotesi di recesso, nella misura del 30% del valore della fornitura, senza aver accertato l’effettiva sussistenza del pregiudizio sofferto, ma facendo generico riferimento a mancato guadagno, a spese generali, a costi di ammortamento, all’esecuzione di calcoli, conteggi, misurazioni e accessi al cantiere). — Cass. II, sent. 13288 del 7-6-2007
Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito — come danno c.d. conseguenza — dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all’immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso. — Cass. III, sent. 12929 del 4-6-2007
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico, le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (cosiddette condizioni soggettive). — Cass. III, sent. 12247 del 25-5-2007
Una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell’invalidità, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale. — Cass. III, sent. 10831 del 11-5-2007
Nelle obbligazioni di valore, quale quella di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito, gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un’espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno, potendo tale prova essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice ricorrendo a criteri presuntivi ed equitativi, previa valutazione delle circostanze attinenti al caso specifico. (Nella fattispecie, relativa al risarcimento per le lesioni gravi riportate a causa di un incidente stradale, la S.C. ha escluso l’errore della corte di merito per avere questa liquidato, in favore della danneggiata, in mancanza di allegazione e prova, gli interessi per il ritardato pagamento del danno biologico e morale). — Cass. III, sent. 10825 del 11-5-2007
In tema di risarcimento del danno, ove la somma dovuta venga con valutazione equitativa determinata in moneta attuale al momento della sentenza, non ne va concessa altresì la rivalutazione, risultando in tal caso utilizzato un criterio di liquidazione che già sconta gli effetti negativi dell’inflazione. — Cass. III, sent. 9515 del 20-4-2007
Nell’ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un’unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all’art. 1226 cod. civ., dovendo il giudice specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale già da computare per ciascuna di esse. — Cass. III, sent. 9515 del 20-4-2007
Poichè la illegittimità della trascrizione di una domanda giudiziale, perché eseguita in ipotesi per la quale la legge non contempli tale formalità, non osta a che la trascrizione medesima, ancorché improduttiva di effetti giuridici, determini uno stato di incertezza o di dubbio, di per sé pregiudizievole alla commerciabilità dell’immobile, correttamente il giudice di merito, adìto dalla parte che abbia subito l’illegittima trascrizione, ai sensi della l. n. 22 del 1983, contro il Ministero dell’Economia e Finanze, per il fatto della trascrizione addebitabile al conservatore, riconosce l’esistenza di un danno e procede alla sua liquidazione equitativa. — Cass. III, sent. 9297 del 18-4-2007
Il potere discrezionale che l’art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un’iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l’impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell’esistenza di danni risarcibili). — Cass. III, sent. 9244 del 18-4-2007
Nel caso di illegittimo protesto di una cambiale (presentata a un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice come banca di appoggio) sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede. — Cass. III, sent. 9233 del 18-4-2007
In materia di risarcimento danni da illecito extracontrattuale (nella specie, sinistro stradale) è onere del soggetto leso allegare e dimostrare, anche mediante presunzioni, che i postumi permanenti conseguenti al fatto illecito hanno inciso, diminuendola, sulla sua capacità di produrre reddito, potendosi procedere ad una valutazione equitativa solo quando la prova del danno sia impossibile o, almeno, notevolmente difficoltosa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a tale prova da parte del danneggiato, aveva ritenuto non dimostrata la circostanza, avendo la parte fornito una semplice documentazione del datore di lavoro che attestava una presenza discontinua per motivi di salute e dedotto una generica prova orale sul medesimo punto). — Cass. III, sent. 8057 del 31-3-2007
In tema di liquidazione del danno biologico e del danno morale, entrambe voci di danno non patrimoniale, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne — sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari) —, l’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso l’idoneità a costituire utile elemento di valutazione equitativa del danno da microinvalidità il criterio posto dal d.l. n. 70 del 2000, in difetto dell’indicazione da parte dei giudici di merito dei parametri in concreto seguiti e dei correttivi adottati idonei a garantire una liquidazione del danno ossequiosa del principio di c.d. personalizzazione del danno). — Cass. III, sent. 7740 del 29-3-2007
Qualora l’attore abbia richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla relativa liquidazione nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all’«an debeatur» (cosiddetta domanda generica), il giudice del merito non può emanare una condanna generica e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità. — Cass. III, sent. 5997 del 15-3-2007
I genitori di persona minore di età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro hanno l’onere di allegare e provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza dei giudici d’appello di rigetto della domanda, in difetto di specifiche deduzioni sul punto, e di articolazione di specifici mezzi di prova sulle condizioni sociali e lavorative dei genitori della vittima, minorenne di sei anni deceduta all’esito di sinistro stradale). — Cass. III, sent. 3260 del 14-2-2007
In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il criterio tabellare di capitalizzazione anticipata previsto ai sensi del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è tassativo e inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal criterio equitativo di cui agli articoli 2056 e 1223 cod. civ., essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. È ammissibile, altresì, che il criterio equitativo venga contemperato con quello legale di capitalizzazione e che la norma di cui all’art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modif., nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) — secondo la quale il reddito che occorre considerare agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale — può trovare applicazione anche nell’ambito di tale valutazione equitativa. — Cass. III, sent. 2309 del 2-2-2007
In tema di danno alla persona conseguente a responsabilità contrattuale medica, va risarcito, quale danno non patrimoniale, distinto dal danno morale soggettivo o «pecunia doloris», quello derivante da errori diagnostici che compromettano, oltre alla salute fisica, l’equilibrio psichico della persona. (Fattispecie relativa a diagnosi errata con la quale era stato dichiarato un carcinoma schneideriano in luogo di un papilloma transizionale). — Cass. III, sent. 1511 del 24-1-2007
Il danno patrimoniale da mancato guadagno (nella specie, per omessa consegna dell’immobile locato, destinato ad attività commerciale), concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità ( e non di mera possibilità ) il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito. — Cass. III, sent. 27149 del 19-12-2006
Poiché la privazione del possesso costituisce fatto illecito, al risarcimento dei danni derivanti dallo spoglio sono applicabili le norme dettate dagli artt.1226 e 2056 cod. civ. — Cass. II, sent. 25241 del 29-11-2006
L’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. presuppone l’esistenza ontologica del danno, la liquidazione del quale, con valutazione equitativa, è rimessa al potere discrezionale del giudice, che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione. — Cass. II, sent. 24680 del 21-11-2006
La situazione di turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato, se non può formare oggetto di prova diretta, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetenze, disturbi del comportamento o altro. Conseguentemente, il lavoratore che, impiegato in cantiere esposto all’inalazione di polveri di amianto, chiede il risarcimento dei danni per l’esposizione ad agenti patogeni, pur non avendo contratto alcuna malattia, non è liberato dalla prova di aver subito un effettivo turbamento psichico e questa prospettata situazione di sofferenze e disagio non può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa in ambiente inquinato. (Principio affermato in controversia in cui i lavoratori deducevano che il patema d’animo causato dalla consapevolezza della seria e concreta esposizione ultratrentennale all’amianto non poteva essere oggetto di accertamento o di riscontro medico legale, ma poteva essere desunto dai dati di comune esperienza; la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva respinto la domanda di risarcimento per non avere i lavoratori fornito alcuna prova in ordine alla gravità dell’evento ed all’asserito turbamento, né alla dipendenza causale del turbamento dall’esposizione all’agente patogeno). — Cass. Sez. L, sent. 23642 del 6-11-2006
In tema di risarcimento del danno, l’accertamento del fatto produttivo del pregiudizio — nella specie costituito da inesatto e ritardato adempimento dell’obbligazione — non è, di per sé, sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna al risarcimento in forma generica ovvero in forza di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., occorrendo, nel primo caso, un’espressa richiesta di parte e, nel secondo caso, l’impossibilità o l’estrema difficoltà, nel caso concreto, di provare l’ammontare del danno. — Cass. I, sent. 23598 del 3-11-2006
In tema di responsabilità precontrattuale, qualora in prossimità della messa in scena il committente di uno spettacolo receda ingiustificatamente dalle trattative per la conclusione del relativo contratto, il danno subito dagli artisti che abbiano eseguito le attività necessarie per la preparazione della rappresentazione, pur essendo limitato al c.d. interesse negativo, deve necessariamente tenere conto della peculiarità della condotta illecita, sicché il pregiudizio consiste, oltreché nel mancato guadagno per le altre occasioni contrattuali perdute, anche nella congrua retribuzione della sola opera intellettuale già eventualmente anticipata (alla stessa stregua delle spese sostenute durante le trattative); infatti, il mancato pagamento di una prestazione eseguita per giustificabile affidamento costituisce una perdita per chi vive di lavoro autonomo, atteso che le capacità e il tempo produttivo sarebbero stati destinati ad altro remunerato lavoro. — Cass. II, sent. 23289 del 27-10-2006
In tema di risarcimento del danno, l’accertamento del fatto produttivo del pregiudizio — nella specie costituito da inesatto e ritardato adempimento dell’obbligazione — non è, di per sé, sufficiente a giustificare una pronuncia di condanna al risarcimento in forma generica ovvero in forza di valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., occorrendo, nel primo caso, un’espressa richiesta di parte e, nel secondo caso, l’impossibilità o l’estrema difficoltà, nel caso concreto, di provare l’ammontare del danno. — Cass. II, sent. 22836 del 24-10-2006
Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro per iniziativa del datore, fondata sull’esistenza di una clausola risolutiva nulla (perché contraria a norme imperative), la domanda di risarcimento del danno erroneamente basata sull’art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 (diretta all’ottenimento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione), può essere considerata come azione di risarcimento da illecito contrattuale di diritto comune, poiché restano immutati i fatti dedotti dall’attore nella domanda («causa petendi») e il giudice muta soltanto la qualificazione giuridica. — Cass. Sez. L, sent. 22342 del 18-10-2006
Il potere discrezionale di determinare l’ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall’inosservanza delle regole di diritto ex art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., il quale è ammissibile, in presenza di un «error in iudicando», solo entro i confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. — Cass. I, sent. 21802 del 11-10-2006
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico per fatto illecito da circolazione stradale ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., le tabelle nazionali medico-legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (c.d. condizioni soggettive), sicché l’applicazione di un automatismo tabellare del punto economico, corretto esclusivamente dal fattore età, è lesiva del diritto all’integrale risarcimento del danno nel singolo caso concreto effettivamente subito dal danneggiato. — Cass. III, sent. 18489 del 25-8-2006
Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. (Nella specie, relativa alla liquidazione di un danno alla libertà di contrattazione e all’immagine professionale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso di fornire adeguata e coerente spiegazione della quantificazione in cinquanta milioni di lire e non aveva distinto quale ammontare veniva attribuito in relazione alla prima voce e quale a titolo di responsabilità processuale aggravata). — Cass. II, sent. 17483 del 1-8-2006
In tema di risarcimento del danno, il potere del giudice di procedere, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., a liquidazione equitativa compete non soltanto se il danneggiato sia nell’impossibilità di fornire congrui elementi al riguardo, ma anche quando quelli offerti non siano ritenuti di sicura efficacia probatoria; peraltro, tale valutazione, avendo ad oggetto un apprezzamento di fatto, è sottratta al sindacato di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. — Cass. II, sent. 17303 del 31-7-2006
Il risarcimento del danno morale in favore del soggetto danneggiato per lesione del valore della persona umana prescinde dall’accertamento di un reato in suo danno, sicché in base a tale lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. il risarcimento del danno morale subiettivo conseguente alla lesione del bene salute -tutelato dall’art. 32 Cost.- non è limitato ai soli casi in cui sussista un’ipotesi di reato. Limitazione che, in ogni caso, non opera nel giudizio di equità avanti al giudice di pace, nel quale viene in rilievo un’equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, con la conseguenza che tale giudice può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato -sia pure attraverso presunzioni — il pregiudizio subito, essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell’illecito. — Cass. III, sent. 17144 del 27-7-2006
Non è contraria ai principi informatori dell’ordinamento la sentenza del giudice di pace che qualifica in termini di inadempimento contrattuale il denegato rilascio da parte di una società calcistica del duplicato della tessera di abbonamento per le partite di campionato, oggetto di furto, così impedendo l’accesso dell’abbonato allo stadio e violando il diritto del medesimo ad assistere allo spettacolo agonistico (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente accordato all’abbonato, rigettando la censura con la quale la ricorrente lamentava la violazione dei principi informatori in materia di documenti di legittimazione. — Cass. III, sent. 17144 del 27-7-2006
In tema di determinazione della competenza per valore, nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata — agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ. — come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane «fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito», cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza di primo grado fosse stata appellata ed ha disatteso il motivo di ricorso che sosteneva il mancato rilievo da parte del giudice d’appello della pretesa inappellabilità). — Cass. III, sent. 15698 del 11-7-2006
In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico — giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto. — Cass. Sez. L, sent. 14729 del 26-6-2006
Ai fini della determinazione del danno risarcibile per perdita di «chance», riscontrato in riferimento ad una procedura di selezione dei dipendenti per l’accesso alla qualifica superiore, è legittimo il ricorso al criterio equitativo (ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.) individuandone il canone applicativo nella valutazione della probabilità di promozione che aveva il danneggiato desunta dal rapporto tra i dipendenti promossi e i dipendenti astrattamente idonei a conseguire la promozione. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso incidentale, ha ritenuto la legittimità della valutazione discrezionale ex art. 1226 cod. civ. operata nell’impugnata sentenza con riferimento alla liquidazione del suddetto danno, affermando l’insindacabilità dell’operato del giudice del merito in relazione all’assunta mancata considerazione del danno derivante dal possibile arricchimento di professionalità non goduto, in difetto di concrete indicazioni della parte interessata). — Cass. Sez. L, sent. 13241 del 6-6-2006
In caso di violazione, da parte dell’ente pubblico — datore di lavoro, dell’obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati per il riconoscimento e l’attribuzione della qualifica superiore, incombe sul singolo dipendente non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (c.d. perdita di «chance»), l’onere di provare — alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale — il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stato riconosciuto il suddetto danno sulla scorta dell’offerta prova che dei posti disponibili nella qualifica quadro della Regione circa tre quarti erano stati coperti con impiegati appartenenti allo stesso ufficio delle attrici, nel quale gli impiegati erano in numero pari ai posti da occupare nella qualifica superiore, rilevandosi, altresì, come la datrice di lavoro, in possesso di tutta la documentazione, avesse contrastato insufficientemente la pretesa delle stesse attrici mediante la produzione dei titoli di studio di due soli dei promossi). — Cass. Sez. L, sent. 13241 del 6-6-2006
La quantificazione del danno morale deve essere effettuata sulla base di una valutazione equitativa una volta che ne sia dimostrata tuttavia la sua sussistenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito hanno rispettato il predetto criterio richiamando regole di comune esperienza in base alle quali una inabilità permanente del dieci per cento non può avere ripercussioni psichiche nei confronti dei genitori della persona lesa. — Cass. III, sent. 11947 del 22-5-2006
Qualora sia provata, o non contestata, l’esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimarne con precisione l’entità , ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. — Cass. III, sent. 11370 del 16-5-2006
In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale i parametri indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, fermo restando che il valore di precedente delle statuizioni della Corte di Strasburgo opera per i casi simili e che da esse, comunque, il giudice nazionale può ragionevolmente discostarsi (nella specie, relativa alla ritenuta irragionevole durata di una causa di lavoro, in ordine alla quale il ricorrente lamentava che il danno fosse stato liquidato in misura — euro 500, 00 — manifestamente iniqua in relazione ai parametri costantemente utilizzati dalla Corte europea, senza che il giudice di merito avesse indicato in modo esauriente, specifico ed analitico le ragioni di quella irrisoria liquidazione, la S.C., alla luce del principio che precede, ha cassato il decreto impugnato, sul rilievo che la quantificazione del danno appariva talmente esigua da risultare sostanzialmente elusiva dei principi elaborati in materia dal giudice di legittimità, senza che la Corte d’appello avesse compiuto alcun esame dei casi consimili su cui sono intervenute decisioni della Corte di Strasburgo). — Cass. I, sent. 9692 del 27-4-2006
Il potere discrezionale che l’art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. — Cass. III, sent. 8615 del 12-4-2006
L’indennizzo del danno non patrimoniale per la durata non ragionevole del processo va determinato nel rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea adottate in casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale. Quest’ultimo deve tenere conto dei criteri di determinazione della Corte Europea, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, se in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate in casi simili. La liquidazione dell’equo indennizzo deve inoltre essere effettuata in favore di ogni singolo ricorrente e non può essere determinata in un solo importo globale e complessivo per più ricorrenti. — Cass. I, sent. 8034 del 6-4-2006
In tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, onde, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale «in re ipsa», ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme dell’indicata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (come nell’ipotesi, esemplificativamente, di piena consapevolezza, in capo alla parte, della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali il protrarsi del giudizio risponde ad uno specifico interesse della parte stessa o è destinato a produrre conseguenze che detta parte percepisca a sé favorevoli), senza che l’indennizzo corrispondente possa essere escluso sul rilievo della «modestia» della posta in gioco nel processo presupposto, la quale rileva semplicemente ai fini della concreta determinazione della misura della riparazione. — Cass. I, sent. 6999 del 28-3-2006
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la deduzione dell’attore di essere stato — per effetto di processo penale a suo carico irragionevolmente protrattosi — privato del lavoro per un determinato periodo ed impossibilitato, anche dopo la riammissione in servizio, a progredire in carriera, è sufficiente al fine di individuare gli estremi del danno patito e del nesso di causalità, alludendo essa inequivocabilmente ed esaurientemente a un danno, a sfondo «professionale», il quale è suscettibile di assumere aspetti diversi, dato che può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall’impoverimento legato alla perdita di guadagni presenti e di maggiori guadagni futuri, sia nel danno non patrimoniale legato alla lesione del diritto all’immagine o alla vita di relazione, restando rimesso al giudice di merito (impregiudicata l’ulteriore rilevanza e l’autonoma indennizzabilità altresì degli stati di ansia, di patimento e di disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell’attesa di giustizia, i quali, pure, concorrono indubitabilmente a costituire la figura del danno non patrimoniale) accertare, sulla base del relativo regime probatorio che caratterizza le voci di danno sopra riportate, se tale danno sussista in concreto, individuarne la specie e determinarne l’ammontare eventualmente procedendo ad una liquidazione in via equitativa. — Cass. I, sent. 6998 del 28-3-2006
In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva — non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale — non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale — da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno — va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) — il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico — si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. — Cass. Sez. Un., sent. 6572 del 24-3-2006
In tema di appalto, qualora la prova del danno o della diminuzione di valore di un bene o di un’opera sia impossibile o difficoltosa, è giustificato il ricorso al criterio equitativo. Altrettanto vale con riferimento all’azione di riduzione del prezzo. (Nella specie, relativa a vizi nelle operazioni di rilegatura e imbustatura di materiale stampato, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva liquidato il danno sulla base delle indicazioni fornite dal c.t.u., previo esame di campioni dei fascicoli, non potendo materialmente visionarli tutti). — Cass. II, sent. 6565 del 23-3-2006
Il ricorso alla valutazione equitativa del danno da parte del giudice di merito se, da una parte, presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, dall’altra è consentito soltanto quando dall’esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l’obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione. — Cass. II, sent. 6067 del 17-3-2006
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore — del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale — deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell’adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all’indisponibilità del credito per effetto dell’inadempimento, dovendosi presumere, in base all’«id quod plerumque accidit», che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell’attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione. — Cass. II, sent. 5860 del 16-3-2006
Ogni lavoratore subordinato ha un vero e proprio diritto, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., allo svolgimento della prestazione secondo la tipologia lavorativa propria della qualifica di appartenenza e la violazione di tale diritto (c.d. «demansionamento») determina la configurazione di un danno risarcibile, atteso che la negazione o l’impedimento allo svolgimento della prestazione lavorativa comportano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, implicando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell’interessato; la valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili criteri di riferimento economici o reddituali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata, rilevando l’inadeguatezza della relativa motivazione con cui, avuto riguardo allo svolgimento di un rapporto di collaborazione giornalistica fissa, non era stato considerato con esattezza tale tipo di rapporto e non erano stati valutati congruamente i relativi obblighi a carico delle parti e, tra essi, specificamente l’obbligo dell’azienda giornalistica di richiedere la prestazione lavorativa al collaboratore fisso ai sensi dell’art. 2 del c.c.n. l. dei giornalisti durante l’intero periodo del rapporto di lavoro entro i limiti della suddetta disposizione contrattuale, considerandosi la mancata utilizzazione, per un apprezzabile periodo, della prestazione lavorativa dipendente da problemi organizzativi e gestionali interni all’azienda e, perciò, riconducibile alla sua responsabilità). — Cass. Sez. L, sent. 4975 del 8-3-2006
In caso di responsabilità del comune nei confronti dell’amministrazione finanziaria dello Stato per tardiva notificazione di un avviso di accertamento tributario, l’esistenza e l’ammontare del danno devono ritenersi in via presuntiva commisurati all’entità della pretesa fiscale dalla quale l’amministrazione è decaduta, salvo che l’autore del danno non deduca e dimostri l’infondatezza della pretesa fiscale, ovvero la ricorrenza di impedimenti insuperabili ad un esercizio utile della stessa. — Cass. III, sent. 3192 del 14-2-2006
Il giudice del merito ha l’obbligo di motivare la liquidazione equitativa del danno indicando i criteri adoperati e gli elementi di fatto valorizzati, criteri ed elementi rispetto ai quali egli deve fornire la dimostrazione della loro attinenza alla liquidazione del danno, pur senza essere tenuto a una dimostrazione minuziosa e particolareggiata degli elementi valorizzati. — Cass. III, sent. 3191 del 14-2-2006
Il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro subisce nell’apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte (cosiddetto danno terminale) è un danno nel quale, stante la tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso. — Cass. III, sent. 1877 del 30-1-2006
Nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni da circolazione stradale venga proposta avanti al giudice di pace con una formulazione, con cui si richieda la condanna della controparte al pagamento di un importo indicato nella somma pari al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero in quella maggiore o minore che il giudice in via equitativa riterrà di determinare, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa (in relazione alla quale il riferimento alla determinazione equitativa è evocativo esclusivamente del potere del giudice di cui all’art. 1226 cod. civ.) non può essere considerata — agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ. — come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, atteso che, essendo, nonostante l’alternativa, la domanda unica e contenendo la richiesta generica della maggior somma quella della somma espressamente indicata, la domanda va considerata proposta con mancanza di indicazione della somma richiesta, con la conseguenza che, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 cod. proc. civ., essa si deve presumere di competenza del giudice adito e, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane «fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito», cioè, in ragione della natura della domanda, in lire trenta milioni e, dunque, palesemente al di sopra del limite della giurisdizione equitativa dell’adito giudice di pace, di modo che la sentenza non è ricorribile per cassazione. — Cass. III, sent. 1313 del 24-1-2006
In caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, ove il danno patrimoniale futuro (costituisca esso danno emergente, come per le spese mediche non ancora sostenute, ovvero lucro cessante da perdita o riduzione della capacità lavorativa) sia liquidato nella forma della capitalizzazione anticipata, dalla somma capitalizzata e liquidata in relazione ai valori monetari della data della pronuncia va effettuata la detrazione del montante di anticipazione (calcolato sulla base degli interessi a scalare); sull’importo risultante possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (data del fatto lesivo), ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma liquidata all’attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo che viene in considerazione, ovvero mediante il riconoscimento di interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ovvero computando gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data dell’illecito. — Cass. III, sent. 1215 del 23-1-2006
Quante volte la liquidazione del danno da lucro cessante sia effettuata in base a parametri di riferimento noti (quale, ad esempio, il triplo della pensione sociale ex art. 4, comma terzo, della legge n. 39 del 1977) ed a sistemi di capitalizzazione largamente invalsi (quale quello di cui alle tabelle allegate al r.d. n. 1403 del 1922), in tanto è configurabile un vizio della motivazione della sentenza che non abbia esposto i valori di riferimento ed il sistema del calcolo in quanto il ricorrente non si limiti all’affermazione che la somma riconosciuta dal giudice è insufficiente o eccessiva, ma specificamente assuma che, in base a quei parametri ed a quei sistemi, la somma da liquidare sarebbe stata apprezzabilmente diversa, indicandone l’entità e chiarendo le ragioni della diversità del risultato. — Cass. III, sent. 1215 del 23-1-2006
Un vizio della motivazione della sentenza che abbia capitalizzato, pur senza indicazione dei coefficienti applicati, la somma dovuta al danneggiato a titolo di danno da lucro cessante da perdita o diminuzione della capacità di produrre un reddito futuro, intanto è configurabile in quanto si assuma come vero che la somma è, appunto, «immotivatamente» ed apprezzabilmente diversa da quella che si sarebbe ottenuta in applicazione dei coefficienti di cui al r.d. n. 1403 del 1922 e che è onere del ricorrente indicare. E ciò perché il giudice del merito è tenuto a motivare in ordine alle ragioni che lo abbiano indotto a considerare aspetti particolari ed a discostarsi da quel risultato, ma non anche a spiegare perché al risultato aritmetico si sia invece attenuto (a meno che situazioni particolari non siano state specificamente prospettate dalle parti e sia stata, tuttavia, omessa ogni considerazione al riguardo). — Cass. III, sent. 1215 del 23-1-2006
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendone rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell’effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno biologico, così come del danno morale, al criterio del punto di invalidità è legittimo solo se il giudice abbia mostrato, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel liquidare il danno morale subito dai familiari della vittima di un infortunio aveva fatto automatico riferimento alla somma liquidata dall’ente previdenziale quale costo dell’infortunio stesso, praticando su di essa un abbattimento percentuale senza in alcun modo motivare la rispondenza della somma ottenuta ad una liquidazione «personalizzata» del danno e senza neppure distinguere la posizione dei due familiari, legati da diversi vincoli di parentela con la vittima). — Cass. Sez. L, sent. 517 del 13-1-2006
In tema di danno biologico e morale la liquidazione per punto d’invalidità effettuata sulla scorta delle cosiddette tabelle, elaborate nei diversi uffici giudiziari, si fonda sul potere del giudice di fare ricorso al criterio equitativo previsto dall’art. 1226 cod. civ.. Peraltro, poiché dette tabelle non costituiscono norme di diritto, né rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza, di cui all’art. 115 cod. proc. civ., la parte che in sede di legittimità lamenti il vizio di motivazione della sentenza consistente nell’incongrua applicazione delle tabelle — non può limitarsi ad una generica denuncia del vizio relativamente al valore del punto preso in considerazione, ma deve dare conto delle tabelle invocate, indicando in quale atto sono state prodotte e in quale senso sono state disapplicate o incongruamente applicate dal giudice di merito. — Cass. III, sent. 27723 del 16-12-2005
Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente del danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita — lesione che, per l’appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso — è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito ed a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l’inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. Tale prova può essere data, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito — le cui valutazioni, se corrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità — il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone l’ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata sull’equità. — Cass. Sez. L, sent. 26666 del 6-12-2005
Ai fini della valutazione equitativa del danno biologico per fatto illecito da circolazione stradale ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., le tabelle nazionali medico legali orientative ed attuariali vanno applicate non già automaticamente, bensì con apprezzamento anche delle condizioni personalizzanti (c.d. condizioni soggettive), sicché l’applicazione di un automatismo tabellare del punto economico, corretto esclusivamente dal fattore età, è lesiva del diritto all’integrale risarcimento del danno nel singolo caso concreto effettivamente subito dal danneggiato. (In applicazione del suindicato principio la S.C., nell’osservare che l’art. 5 legge n. 57 del 2001 ha recepito la nozione composita del danno biologico e i criteri di relativa valutazione mediante l’utilizzazione delle tabelle in precedenza affermatesi nella prassi, ha cassato la sentenza dei giudici di merito che, con riferimento a fattispecie anteriore all’entrata in vigore della suindicata legge, in conformità alle indicazioni della CTU, aveva liquidato il danno sulla base della componente biologica della perdita della capacità lavorativa generica, stimata nella misura di 13 punti su un’invalidità del 40 per cento, senza procedere né alla considerazione di un punteggio comparato, né alla valutazione delle condizioni soggettive — e in particolare della circostanza che la vittima, di giovane età, era addetta ad una casa editrice ed esplicava attività intellettuale prevalente su quella manuale — altresì prescindendo dalla considerazione delle perdite esistenziali ed interrelazionali prospettate dalla abbondante documentazione medica versata in atti). — Cass. III, sent. 24451 del 18-11-2005
Ai fini della valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, sono applicabili i criteri indicati dall’art. 2057 cod. civ., in base ai quali, quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia, valutando d’ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno. — Cass. III, sent. 24451 del 18-11-2005
In materia di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, il danno, se non risarcito immediatamente, va determinato secondo il valore attuale al momento della pronunzia, la durata del processo non potendo riverberare a danno dell’attore vittorioso. Al riguardo, ai fini di tale attualizzazione del valore del danno, il giudice può fare ricorso anche al riconoscimento degli interessi compensativi, da calcolarsi non già sulla somma integralmente rivalutata e con decorrenza dalla data dell’illecito, bensì al tasso legale e su somme progressivamente rivalutate, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell’entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale, salva, ancora, la facoltà di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, dando conto del metodo in concreto utilizzato. — Cass. III, sent. 23225 del 16-11-2005
Il potere di emettere la decisione secondo equità che, a norma dell’art. 114 cod. proc. civ., attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, a norma dell’art. 1226 cod. civ., che consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per supplire all’impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così non censurabile, in sede di legittimità, l’esercizio di questo potere discrezionale. — Cass. III, sent. 22895 del 11-11-2005
Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale. Di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, a tal fine, il giudice del merito deve procedere — con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata — ad un giudizio di comparazione, da effettuare sulla base delle allegazioni delle parti, i cui termini sono costituiti, tra l’altro, da un lato, dalla natura e dall’entità della cosiddetta «posta in gioco», dall’altro, dalle condizioni socio-economiche del richiedente, oltre che dal conseguimento, «medio tempore», della pretesa. — Cass. I, sent. 21597 del 8-11-2005
In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte; inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz’altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all’impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell’esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza. — Cass. I, sent. 19883 del 13-10-2005