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Art. 1227 cc – Concorso di colpa – Concorso del fatto colposo del creditore

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Codice Civile

Concorso di colpa

Art. 1227 codice civile

Concorso del fatto colposo del creditore

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.


 

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Giurisprudenza:

Pericolo di crolli nella ‘res locata’ – Rifiuto del conduttore di trasferirsi altrove – Concorso di colpa – Mora del creditore – La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo – il quale rifiuti di traferirsi in altri locali per consentire l’esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi – può assumere rilievo nell’eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell’adempimento dell’obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell’attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-2-2023, n. 5735

 

Rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa del danneggiato – Presupposti – La rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell’allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d’ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d’una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-2-2023, n. 4770

Circolazione stradale – Morte dovuta ad esclusiva responsabilità della vittima – Danno da perdita del rapporto parentale – Risarcibilità – Esclusione –Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito “iure proprio” dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava, quale terzo trasportato, il figlio minore della vittima a risarcirgli il danno conseguente alla morte della madre, conducente del mezzo che, dopo esserne discesa per … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-2-2023, n. 4054

 

Licenziamento illegittimo – Mancata iscrizione della lavoratrice al centro per l’impiego – Detraibilità dell'”aliunde percipiendum” sulla base dell’art. 1227 cc – Esclusione – Nell’ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela reintegratoria cd. “piena”, di cui all’art. 18, comma 1, st.lav. riformulato – che opera quale regime speciale concernente la materia dei licenziamenti individuali – non trova applicazione la detrazione dell'”aliunde percipiendum” in quanto il comma 2 dell’articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore “avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”, come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd. “attenuata”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 19-1-2023, n. 1602

 

Responsabilità civile per danni da cose in custodia – Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale – Rilevanza della condotta del danneggiato ex art 1227 cc – Caso fortuito – Presupposti – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-12-2022, n. 37059

 

Responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale – Concorso di colpa del danneggiato – La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.). Ciò non significa, peraltro, che la condotta del danneggiato – ancorchè non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all’interno del paradigma dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 16-12-2022, n. 36901

 

Lavoro subordinato – Cassa integrazione guadagni – Clausola di rotazione – Mancata sollecitazione del lavoratore alla sua attuazione – Conseguenze – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 28-10-2022, n. 31922

 

Danno da evasione fiscale – Reato commesso da soggetto diverso dal contribuente – Configurabilità – Limiti e condizioni – Onere della prova – Il danno causato dall’evasione fiscale, allorché questa integri gli estremi di un reato commesso da persona diversa dal contribuente e non altrimenti obbligata nei confronti dell’erario, può coincidere sia con il tributo evaso, sia con ulteriori pregiudizi, ma nella prima di tali ipotesi il risarcimento sarà dovuto a condizione che l’erario alleghi e dimostri la perdita del credito o la ragionevole probabilità della sua infruttuosa esazione; ne consegue che, nel giudizio di danno promosso dall’erario nei confronti di persona diversa dal contribuente, cui venga ascritto di avere concausato la perdita del credito erariale, spetta all’amministrazione provare l’esistenza del credito, la perdita di esso ed il nesso causale tra la lesione del credito e la condotta del convenuto, mentre spetta al … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 12-10-2022, n. 29862

 

Intermediazione finanziaria – Risoluzione del contratto di negoziazione – Mancata adesione all’o.p.s. del governo argentino – In caso di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all’offerta pubblica di scambio del governo argentino – pur determinando per il risparmiatore il mantenimento di titoli privi di valore, anziché la consegna in concambio di titoli aventi valore superiore – non rappresenta una condotta rimproverabile ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., posto che tale adesione comporta la novazione del rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento; inoltre, la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica solo … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 19-9-2022, n. 27378

 

Rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno – In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l’art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell’ambulanza che l’aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-7-2022, n. 21402

 

Urto tra veicolo e animale – Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e presunzione di colpa a carico del conducente – In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso – sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito – il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-5-2022, n. 16550

 

Presunzione di responsabilità ex art. 2050 cc – Fatto del danneggiato o del terzo – Rilevanza – La presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all’infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima – consistente nel … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 19-5-2022, n. 16170

 

Prestazioni previdenziali – Rigetto della domanda del lavoratore – Responsabilità per erronea certificazione dei relativi presupposti – Il risarcimento del danno subito dal lavoratore che si sia dimesso anticipatamente, nella convinzione – derivante da erronea certificazione dell’INAIL relativa alla sussistenza e alla durata della esposizione ad amianto – di aver maturato il diritto alla pensione di anzianità, può essere escluso in ragione del fatto colposo del danneggiato, purchè la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata, configurandosi l’impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 9-5-2022, n. 14556

 

Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida – In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l’operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell’incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l’assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-4-2022, n. 11246

 

Responsabilità del notaio – Pattuito esonero dal compimento delle visure catastali – Responsabilità ex art. 1218 ccIl notaio, incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita, non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell’atto, ma è tenuto a realizzare tutte le attività, preparatorie e successive, che, allo stato degli atti, garantiscano sia la serietà e la certezza dell’atto giuridico da rogare, sia il raggiungimento del suo scopo tipico e del risultato pratico perseguito dalle parti (come quelle di informazione, di consiglio o di dissuasione dalla stessa stipula dell’atto), tra le quali non rientra il pattuito esonero dal compimento delle visure catastali, in quanto costituente parte integrante del negozio, purché giustificato da concrete esigenze delle parti. Ne deriva che l’inosservanza di tali doveri, quand’anche non contemplati dalla legge professionale, determina l’insorgere di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, trovando essi fondamento nella clausola generale di buona fede oggettiva, senza che possa configurarsi il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere escluso la responsabilità contrattuale del notaio che aveva omesso di informare le parti dell’infrazionabilità del box parcheggio rispetto alla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-3-2022, n. 10474

 

Investimento di un cane lasciato senza guinzaglio – Concorso del fatto colposo del padrone per omessa custodia del cane – In caso di investimento di un cane lasciato senza guinzaglio, ai fini della valutazione della condotta del proprietario danneggiato non assume rilevanza la trasgressione delle disposizioni previste dall’ordinanza n. 209 del 2013 del Ministero della Sanità, in quanto volte alla tutela dell’incolumità dei terzi rispetto ad aggressioni degli animali, bensì la violazione della regola di cautela generica, non prevista da leggi o regolamenti, di legare l’animale o … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-3-2022, n. 9864

 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Diritto dell’ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile – Concorso di colpa del danneggiato – Il diritto dell’ente previdenziale a surrogarsi nel credito risarcitorio spettante alla vittima nei confronti del terzo responsabile è sottoposto al duplice limite del danno effettivamente causato da quest’ultimo, da un lato, e dell’ammontare dell’indennità erogata dal primo, dall’altro; ne consegue che, nei casi di concorso di colpa del danneggiato nella determinazione dell’evento, l’importo oggetto della surrogazione va determinato defalcando la percentuale di responsabilità ascrivibile al danneggiato dal risarcimento complessivamente dovuto dal responsabile, e non già dall’indennità corrisposta dall’ente previdenziale, il quale potrà, pertanto, pretendere dal responsabile la minor somma tra l’ammontare della suddetta indennità e quello del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-3-2022, n. 9002

 

Compagnia assicurativa – Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Condotta colposa del cliente – Interruzione del nesso – La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l’attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente. Incombe all’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell’accogliere la domanda dell’acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all’agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-1-2022, n. 1786

 

Rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa – L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilità, senza che possa … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 20-1-2022, n. 1757

 

Strada statale – Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc – Rilevanza della condotta del danneggiato ex art 1227 cc – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che delimitava la piazzola di sosta di una strada statale, era caduto in un tombino per lo smaltimento delle acque reflue, aperto e non segnalato -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato nel comportamento colposo del danneggiato la causa esclusiva dell’evento, senza verificare se fosse configurabile una concorrente responsabilità ex art. 2051 dell’ente gestore della strada, per aver lasciato il tombino aperto e privo di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 6-3, Ordinanza 17-11-2021, n. 34886

 

Leasing traslativo – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore – In tema di leasing traslativo, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, è valida ed efficace sia la clausola che attribuisca al concedente il diritto al pagamento dei canoni scaduti e di quelli futuri attualizzati al momento della risoluzione, sia quella che gli attribuisca la facoltà di determinare unilateralmente il valore del bene oggetto del contratto al fine di detrarlo, previa eventuale vendita dello stesso, dal credito vantato verso l’utilizzatore; questa clausola (cd. patto di deduzione) deve, peraltro, essere interpretata ed eseguita secondo correttezza e buona fede, cosicché, nell’ipotesi in cui, al momento dell’esazione del credito risarcitorio o restitutorio, il bene non sia stato ancora venduto, il concedente dovrà portarne in diffalco il valore commerciale (palesando il criterio adottato per individuarne il valore equo di mercato in caso di contestazione della stima da parte dell’utilizzatore, che avrà l’onere di provarne l’erroneità), mentre, nella contraria ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art.1227, comma 2, c.c., nel caso di vendita a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28022

 

Infortunio occorso al dipendente – In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – sebbene avesse accertato che il lavoratore, eseguendo la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento di alcune lamiere sollevate con un carroponte, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiere stesse, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico da cui non si era tempestivamente allontanato – aveva escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta “anomala” del prestatore, omettendo di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate a scongiurare il rischio connesso alla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-9-2021, n. 25597

 

Attivazione della tutela giurisdizionale – L’art. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normale diligenza, impone a quest’ultimo una condotta attiva, espressione dell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione al risarcimento preteso da un ente pubblico nei confronti di un proprio dipendente per il danno patrimoniale corrispondente ai pagamenti relativi ad appalti di cui era stata accertata l’irregolarità, aveva ritenuto che la mancata proposizione, da parte dell’ente pubblico, dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal creditore esulasse dall’ambito di applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., senza tuttavia accertare in concreto se tale omissione fosse ricollegabile a una condotta negligente dello stesso danneggiato e se vi fossero effettive possibilità di accoglimento). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 5-8-2021, n. 22352

 

Responsabilità dell’intermediario finanziario – Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs n. 58 del 1998, la condotta dell’investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro, a fini d’investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita, integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzione del danno, potendo trovare applicazione anche in questa ipotesi l’art. 1227 c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-7-2021, n. 21643

 

Concorso di colpa e sindacato di legittimità – Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un’autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l’obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell’uno rispetto all’altro, ha concluso che l’apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-5-2021, n. 12164

 

Rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa – L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell’incidenza causale dell’accertata negligenza nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d’appello può valutare d’ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare “in toto” la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un’impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 2-4-2021, n. 9200

 

Infortuni sul lavoro – Rischio elettivo – In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell’evento dannoso. (Nella specie, relativa ad un infortunio occorso ad un operaio adibito all’uso di un macchinario pericoloso, la S.C., nel confermare la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva dell’imprenditore, ha escluso che potesse assumere rilievo, in senso contrario, l’allegazione … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 12-02-2021, n. 3763

 

Caduta di pedone in una buca stradale – Condotta colposa della vittima – In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex articolo 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potra’ invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 20-11-2020, n. 26524

 

Responsabilità PA – Cose in custodia ex art. 2051 cc – Rilevanza condotta del danneggiato ex art. 1227 cc – La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (La Suprema Corte ha ritenuta congruamente motivata la decisione della Corte di Appello escludendo il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza della caduta avvenuta su di un cordolo di cemento destinato a delimitare un contenitore di rifiuti esistente in una via del centro cittadino nel quale egli si era trovato a transitare, alla luce del fatto che l’incidente era avvenuto in … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza del 03-11-2020, n. 24416

 

Intermediazione finanziaria – Promotori finanziari – Violazione delle ordinarie regole – In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva respinto il ricorso dell’investitore contro l’istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il …continua a leggere ►  Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27-08-2020, n. 17947

 

Concorrente responsabilità dell’assicurato trasportato sul cofano del veicolo – Risarcimento a carico dell’assicuratore – In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell’assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l’assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 3 luglio 2020, n. 13738

 

Responsabilità professionale dell’avvocato – Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche – Esclusione –  La responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell’ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell’obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a …continua a leggere ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12127

 

Responsabilità professionale del notaio – Atto pubblico di trasferimento immobiliare – Verifica ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli – Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell’atto medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità “ex contractu” per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 giugno 2020, n. 11296

 

Circolazione stradale – Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale – Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest’ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095

 

Spedizione per posta ordinaria di un assegno – Concorso di colpa del mittente – La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 26 maggio 2020, n. 9769

 

Infortunio sul lavoro – Mancato adozione delle prescritte misure di sicurezza – Concorso di colpa del lavoratore – Esclusione – In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si è verificato l’infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 15 maggio 2020, n. 8988

 

Responsabilità civile per danni da cose in custodia – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4129

 

Concorso del fatto colposo del danneggiato vittima del fatto illecito incapace di intendere e di volere – L’accertamento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., del contributo causale della vittima all’evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell’obbligo risarcitorio, prescinde dall’età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale “culpa in vigilando” e/o “in educando”. Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell’uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. (Nella specie, la S.C. ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3557

 

Risarcimento del danno – Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. – Accertamento dei presupposti per l’applicabilità – Sindacato di legittimità – In tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3319

 

Risarcimento del danno – Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Rilevabilità d’ufficio – Omissione da parte del giudice – La questione dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata d’ufficio dal giudice di primo grado, ai fini della liquidazione del risarcimento; tuttavia, ove ne sia stato omesso il rilievo e non siano state esaminate e valutate le circostanze, dalle quali si sarebbe potuto desumere eventualmente detto concorso di colpa, la parte ha l’onere di impugnare la sentenza per tale omissione e, qualora non lo faccia, la questione resta preclusa e non …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1164

 

Responsabilità civile da incidenti stradali – Presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., – Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone – La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l’investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 17 gennaio 2020, n. 842

 

Risarcimento del danno – Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l’entità – Irrilevanza – Concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. – Esclusione – In tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l’entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell’ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall’art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l’art. 1227 c.c. ad una vittima di sinistro stradale cagionato dalla colpevole condotta di un terzo, solo perché si era messa alla guida con la consapevolezza di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 515

Nesso di causalità – La condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell’evento – In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell’evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante. (Nella specie il rifiuto di sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 515

 

Risarcimento del danno – Rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad emotrasfusione per diminuirne l’entità – Irrilevanza – Concorso colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c. – Esclusione – La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l’effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all’autodeterminazione spettante ad ogni individuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 15 gennaio 2020, n. 515

 

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato quantificazione – Sindacabilità in sede di legittimità – La quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 dicembre 2019, n. 33771

 

Trasporto di persone con trasbordo da un’autovettura a un’altra – Risarcimento dei danni – Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l’onere di provare, oltre all’esistenza ed all’entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l’evento dannoso, mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l’evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l’eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell’art. 1227 c.c. In particolare, la menzionata presunzione opera per i fatti accaduti nel corso del trasporto, dovendo considerarsi avvenuti “durante il viaggio” i sinistri, ad esso direttamente riferibili, che si siano verificati in occasione di operazioni necessarie rispetto alla sua concreta articolazione e prive di soluzione di continuità con il medesimo, fra cui quelle preparatorie o accessorie del trasporto, come la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo al momento delle soste. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto la …CONTINUA A LEGGERECassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 17/12/2019, n. 33449

 

Infortunio sul lavoro – Obblighi informativi – Concorso di colpa del lavoratore – In tema di infortuni sul lavoro, qualora il comportamento del lavoratore che ha determinato l’evento dannoso sia scaturito dall’inosservanza, da parte del datore di lavoro, di specifici doveri informativi o formativi rispetto all’attività da svolgere, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, l’infortunio non vi sarebbe stato, non è possibile addossare al lavoratore l’ignoranza delle circostanze che dovevano essere oggetto di informativa o di formazione, al fine di fondare una colpa idonea a …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 novembre 2019, n. 30679

 

Appalto – Omessa sostituzione del committente all’appaltatore nell’esecuzione di opere atte a limitarne le conseguenze – Non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell’autore del danno a norma dell’art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all’appaltatore nell’esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell’opera oggetto di appalto. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 settembre 2019, n. 23948

 

Responsabilità dell’INPS delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all’assicurato a seguito di specifica domanda di quest’ultimo – L’INPS risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all’assicurato, a seguito di specifica domanda di quest’ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento dovuto nell’ipotesi in cui l’assicurato medesimo – non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell’evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l’evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell’ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati – abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’omesso controllo, ad opera dell’interessato, dei dati forniti dall’INPS non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell’Istituto, in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell’ente pubblico ed il legittimo affidamento dell’assicurato in ordine all’esattezza dei dati comunicatigli … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 17 settembre 2019, n. 23114

 

Strade – Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – Rilevanza della condotta del danneggiato – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art.1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 3 aprile 2019, n. 9315

 

Circolazione stradale – Mancato uso di cinture di sicurezza da parte del passeggero – Riduzione risarcimento – In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 27 marzo 2019, n. 8443

 

Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. – Tardiva proposizione della domanda risarcitoria – In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell’autore della violazione, quand’anche un’ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l’entità del pregiudizio. Invero, l’art.1227, comma 2, c.c., che costituisce un’applicazione dell’art. 1175 c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell’altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l’avvio di un’azione giudiziale. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3797

 

Responsabilità civile da cose in custodia – Efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima – In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2345

 

Concorso del fatto colposo del danneggiato – Diminuzione del risarcimento – Inadempimento di una banca dell’ordine impartito dal cliente – In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all’esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo – diversamente dalla pronuncia di merito – che, a fronte dell’inadempimento di una banca dell’ordine impartito dai clienti, di vendita di azioni ad un prezzo …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29352

 

Responsabilità dell’ente proprietario della strada – Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell’attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-10-2018, n. 27724

 

Rapporto tra il giudizio civile e penale – Accertamento del reato e del concorso di colpa della vittima in sede civile – Nel giudizio civile risarcitorio il giudicato penale di condanna spiega effetto vincolante ai sensi dell’art. 651 c.p.p. in ordine all’accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile l’accertamento dell’apporto causale del danneggiato – il quale, se di regola è inidoneo ad escludere la responsabilità penale, può …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 giugno 2018, n. 15392

 

Allegazione del fatto colposo del creditore danneggiato – Incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo – Accertamento d’ufficio del giudice  -Una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della corrispondente allegazione, aveva omesso di verificare se vi fosse stata un’inerzia colposa, da parte della cessionaria di una quota di pensione privata, nel richiedere all’INPS …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 maggio 2018, n. 11258

 

Mandato implicante specifiche conoscenze tecniche – Concorso di colpa del mandante – Configurabilità – In tema di mandato per il compimento di negozi giuridici implicanti specifiche conoscenze tecniche, non è ravvisabile a carico del mandante alcun concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., per non avere di propria iniziativa prevenuto o sanato gli errori del mandatario inadempiente fino a quando questi ultimi non gli siano in qualunque modo resi noti ed evidenti, …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 marzo 2018, n. 7515

 

Concorso del fatto colposo del danneggiato – Condotta colposa – Necessità – Il concorso del danneggiato nella causazione o nell’aggravamento del danno, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 marzo 2018, n. 7515

 

Concorso del fatto colposo del danneggiato – Incidenza causale della condotta del danneggiato – In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Nella fattispecie, da inquadrarsi all’interno dell’art. 2043 c.c., la S.C., accogliendo …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2483

 

Concorso del fatto colposo del danneggiato minore di età – Applicabilità dell’art. 1227, comma 1, c.c.  – In tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., anche nel caso in cui la vittima (minore di età) sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto; ciò in quanto l’espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2483

 

Strade strada aperta al pubblico transito – Responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 c.c. – Rilevanza della condotta della danneggiata – L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2481

 

Ente proprietario e gestore della strada – Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. – Caso fortuito – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di merito, che aveva escluso la …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2480

 

Responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli – Proprietario del veicolo che al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato – In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del …CONTINUA A LEGGERECassazione Civile, Sezione 3 civile, Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1269

 

Marciapiede comunale – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Caso fortuito – Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva escluso che la vittima fosse caduta per un difetto di custodia del marciapiede comunale e fosse, invece, imputabile una sua disattenzione, con apprezzamento idoneo sia ad escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. sia a dare prova del caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c.). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775

 

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. – Presunzione di colpa – Prova liberatoria – Concorso di colpa del danneggiato – In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. – espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27544

 

Responsabilità aquiliana – Nesso di causalità materiale – Concorso di colpa art 1227 ccIn materia di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso di causalità materiale, in relazione all’operare di più concause ed all’individuazione di quella cd. “prossima di rilievo” nella verificazione dell’evento dannoso, forma oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., sotto il profilo della violazione delle regole di diritto sostanziale recate dagli artt. 40 e 41 c.p. e …CONTINUA A LEGGERE ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 24-5-2017, n. 13096

 

Incidente stradale – Illecito del minore – Responsabilità dei genitori ex art. 2048 cc – Il principio di cui all’art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti “iure proprio”. (Nella specie, a seguito di un incidente stradale in cui la minorenne danneggiata aveva concorso a cagionare il danno, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ridotto, in proporzione alla colpa della ragazza, anche il risarcimento spettante ai genitori a titolo di danno da lesione del rapporto familiare e di danno morale, pervenendo a tale conclusione non solo in applicazione dell’art. 2048 c.c., e dunque del principio per cui del fatto illecito del minore erano tenuti …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 23 ottobre 2014,  n. 22514

 

Mancato ricorso al giudice per la determinazione del prezzo – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Esclusione – L’esercizio dell’azione giudiziaria costituisce una mera facoltà e non un obbligo del titolare, sicché il mancato ricorso all’autorità giudiziaria per la determinazione del prezzo ai sensi dell’art. 1474 cod. civ. non integra un concorso colposo del …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 13 gennaio 2014, n. 470

 

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Fattispecie di cui al secondo comma: dovere di correttezza – L’art. 1227, secondo comma, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all’altrui comportamento dannoso, ma gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ., una condotta attiva o positiva, diretta a …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 28 novembre 2013, n. 26639

 

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Fattispecie di cui al secondo comma: dovere di correttezza – L’obbligo di non aggravare il danno, imposto dall’art. 1227, comma secondo, cod. civ. a carico del danneggiato, impone a quest’ultimo di attivarsi per scegliere la condotta maggiormente idonea a contemperare il proprio interesse con quello del debitore alla limitazione del danno e deve ritenersi violato nel caso in cui il danneggiato trascuri di adottare tale condotta, pur potendolo fare senza sacrificio. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva escluso la risarcibilità del danno patito dal committente per avere questi, sul presupposto di non poter disperdere la prova dell’inadempimento …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 5 aprile 2011, n. 7771

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Struttura della norma – In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (di cui al primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché – mentre nel primo caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 25 maggio 2010, n. 12714

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Fattispecie di cui al 1 comma: nesso causale – In tema di responsabilità aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili; a tal fine il comportamento colposo del danneggiato, quando non sia da solo sufficiente ad interrompere il nesso causale, può tuttavia integrare, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., un concorso di colpa che diminuisce la responsabilità del danneggiante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente una percentuale di responsabilità, a titolo di “culpa in …CONTINUA A LEGGERE ►  Cassazione Civile, Sezione 3, 30-04-2010, n. 10607

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Fattispecie di cui al 1 comma: nesso causale – Ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno in caso di accertato concorso colposo tra danneggiante e danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre – ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ. – porre riferimento sia alla gravità della colpa e che all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. In particolare, la valutazione dell’elemento della gravità della colpa deve essere rapportata alla misura della diligenza violata e, solo se non sia possibile provare le diverse entità degli apporti causali tra danneggiante e danneggiato nella realizzazione dell’evento dannoso, il giudice può avvalersi del principio generale di cui all’art. 2055, ultimo comma, cod. civ., ossia della presunzione di pari concorso di colpa, rimanendo esclusa la …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 gennaio 2010, n. 1002

 

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Fattispecie di cui al secondo comma: dovere di correttezza – La vittima di un fatto illecito ha l’obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all’art. 1175 cod.civ., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo sussiste anche quando l’attività necessaria per ridurre le conseguenze del danno possa portare all’eliminazione della prova di …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 25 settembre 2009, n. 20684

 

In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, l’onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile “mora credendi” del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l’adempimento è appunto necessario per determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di eseguire la prestazione. — Sez. L, sent. 7524 del 27-3-2009

 

Danni alla proprietà privata del condomino – Corresponsabilità del condominio e di un terzo – Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputazione di interessi che non si identifica con i singoli condòmini. Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l’art. 1227, primo comma, cod. civ., ma l’art. 2055, primo comma, cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli …CONTINUA A LEGGERECassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-3-2009, n. 6665

 

Impianti fognari – Obbligo di custodia del comune – Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che …CONTINUA A LEGGERECassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-3-2009, n. 6665

 

La presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma primo, cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. — Cass. III, sent. 6168 del 13-3-2009

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, percepita a seguito di “accordo amichevole” da parte del proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa di possesso, in virtù di occupazione d’urgenza da parte dell’espropriante del bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità (costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto provvedimento terminativo della procedura espropriativa. Conseguentemente, la somma anticipata all’espropriando diventa priva di causa, così come diventa ingiustificata (e, perciò, illegittima) la protrazione dell’occupazione del bene da parte del soggetto espropriante, con l’effetto che ciascuno dei due è obbligato alle rispettive restituzioni, cui si correla l’applicabilità della disciplina sulla “mora credendi”, che ha carattere generale e si estende, perciò, anche all’obbligo di restituire un immobile, con derivante applicazione, altresì, della disposizione dell’art. 1227, comma secondo, cod. civ., alla stregua della quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. — Sez. Un., sent. 5624 del 9-3-2009

 

Responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori a causa dell’omessa vigilanza della Consob – In tema di responsabilità per i danni subiti dai risparmiatori per la perdita dei propri investimenti, a causa dell’omessa vigilanza dell’Autorità preposta alla vigilanza sui mercati mobiliari (Consob) che, per la sua funzione istituzionale, ha il compito di garantire il pubblico dei risparmiatori circa la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, è ravvisabile, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, cod. civ., un concorso del fatto colposo degli investitori nel caso di diffusione di notizie di stampa che rivelino la particolare rischiosità dell’investimento e la non attendibilità della fonte di informazione ufficiale costituita dall’autorizzata pubblicazione del prospetto informativo da parte della medesima Autorità, dal momento che l’investitore prudente deve valutare anche il contenuto delle notizie di stampa, deve attivarsi per verificarne la corrispondenza al …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25 febbraio 2009, n. 4587

 

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.(In relazione ad un infortunio occorso ad una bambina che, in una caserma dei vigili del fuoco, era precitata attraverso il foro del pavimento in corrispondenza delle pertiche utilizzate dai vigili per la discesa alla rimessa degli automezzi, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto affermando che, qualora, come nella specie, la cosa, per sua natura destinata ad essere utilizzata da personale edotto delle caratteristiche della cosa stessa, cagioni un danno a persona estranea, che non conosca o non sia in grado di conoscere quelle caratteristiche, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare che il danneggiato si sia introdotto nei luoghi abusivamente e, comunque, in maniera assolutamente imprevista ed imprevedibile, in modo che l’intrusione si manifesti come circostanza del tutto eccezionale ed autonomamente produttrice del danno, salva l’applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., sì da ridurre la cosa a mera occasione dell’evento e che, tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente). — Cass. III, sent. 28811 del 5-12-2008

 

Nei rapporti non contenziosi con la P.A., l’amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha il dovere di corrispondere all’affidamento in essa riposto dall’amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest’ultimo. Conseguentemente, ove l’ente pubblico abbia indotto in errore il lavoratore dipendente nella compilazione di un modulo di domanda diretto ad ottenere un beneficio previdenziale ed abbia trasmesso in ritardo all’ente previdenziale l’esposto dell’interessato inteso a correggerne l’errore, non è configurabile un concorso di colpa del dipendente per non aver presentato, non essendone onerato, alcun ricorso agli organi dell’ente previdenziale e per non essersi interessato dell’esito dell’esposto, della cui tempestiva trasmissione non aveva ragione di dubitare. (Nella specie, relativa a domanda di riscatto degli anni di servizio pre-ruolo erroneamente compilata sulla base delle indicazioni dell’ente di appartenenza, il quale, successivamente, aveva anche omesso di trasmettere all’ENPAS la domanda di rettifica dell’errore, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza impugnata che, correttamente, aveva affermato l’esclusiva responsabilità dell’ente pubblico datore di lavoro, con il conseguente obbligo di risarcire al dipendente il danno consistito nella maggiore contribuzione versata). — Sez. L, sent. 27154 del 14-11-2008

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Fattispecie di cui al 1 comma: nesso causale – Il concorso del fatto colposo del danneggiato, che ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. esclude o limita il diritto al risarcimento, non può essere invocato allorché la vittima del fatto illecito abbia omesso di rimuovere tempestivamente una situazione pericolosa creata dallo stesso danneggiante, dalla quale – col concorso di ulteriori elementi causali – sia derivato il pregiudizio del quale si chiede il risarcimento. (Nella specie l’impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di una autostrada, omettendo di smaltire i materiali di risulta accumulatisi nel corso dei lavori, aveva determinato l’ostruzione dei canali di scolo delle acque reflue a protezione di una linea ferroviaria, con la conseguenza che l’acqua piovana, non trovando una via di deflusso, aveva provocato una frana sui binari e …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 settembre 2008, n. 24320

 

Poiché il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria, ed ha quindi l’obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato, esso è responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza, in base al titolo contrattuale che ha ad oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale previsto in materia di responsabilità civile extracontrattuale; conseguentemente, il responsabile dell’autoambulanza è obbligato ad imporre l’adozione delle misure di sicurezza al trasportato, il quale è pur sempre tenuto ad un dovere di cooperazione con il personale sanitario, in mancanza del quale è ipotizzabile il suo concorso di colpa. (Nella specie la S.C., nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, ha enunciato il riportato principio con riferimento ad un caso in cui l’infermo trasportato aveva subito lesioni in conseguenza di una scorretta posizione assunta dallo stesso all’interno dell’autoambulanza). — Cass. III, sent. 23851 del 18-9-2008

 

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che la caduta dell’attore costituiva diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio giudiziario, aveva ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l’evento omettendo, tuttavia, di valutare se la condotta dell’infortunato avesse assunto, per acquistare l’efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità e omettendo, altresì, di valutare se il detto comportamento, benché inidoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, potesse integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.). — Cass. III, sent. 11227 del 8-5-2008

 

In materia di responsabilità datoriale nei confronti del lavoratore per danni da infortunio sul lavoro a causa di inadempimento all’obbligo contrattuale di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) si applicano le regole civilistiche sull’inadempimento (art. 1218 cod. civ.) e, tra queste, anche quella del concorso di colpa del creditore (art. 1227, primo comma, cod. civ.) e ciò diversamente dal regime di tutela previdenziale degli infortuni sul lavoro, in forza del quale l’Istituto assicuratore è tenuto a pagare la rendita nella sua interezza anche in caso di concorso del lavoratore nella causazione della lesione della propria integrità psicofisica. — Sez. L, sent. 9817 del 14-4-2008

 

Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all’onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa. — Cass. Sez. L, sent. 7858 del 26-3-2008

 

La richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all’ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l’ipotesi della mora del creditore. (Il suddetto principio di diritto è stato enunciato dalla S.C. in una fattispecie in cui gli interessi sulla somma rivendicata dal promittente venditore a titolo di prezzo nei confronti del promissario acquirente, sono stati qualificati come corrispettivi e fatti decorrere dalla data in cui il credito era divenuto liquido ed esigibile). — Cass. I, sent. 1377 del 23-1-2008

 

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione «ex ante» — del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio»; ne consegue che — sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell’entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico — il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. — Cass. Sez. Un., sent. 576 del 11-1-2008

 

In tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo, va esclusa l’applicazione dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ. in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, in quanto tali conseguenze non possono essere imputate al lavoratore tutte le volte che — sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che di inerzia preprocessuale — le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e per la riduzione del danno. — Cass. Sez. L, sent. 25743 del 10-12-2007

 

La surroga dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il responsabile, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., comporta l’acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all’assicurato, con la conseguenza che l’assicuratore è esposto alle medesime eccezioni che l’assicurato avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato e, tra queste, anche all’eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. (Nella specie, l’assicuratore, a seguito di pagamento di indennità di polizza stipulata da un istituto di credito per il caso in cui le proprie ragioni creditorie fossero state in qualche modo frustrate dai mutuatari, aveva agito in surroga contro il notaio, terzo responsabile di una erronea certificazione ipotecaria, che aveva pregiudicato le ragioni dell’assicurato istituto di credito; la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva respinto la domanda di condanna del notaio al pagamento dell’intero indennizzo corrisposto dall’assicuratore per non esser stata fornita prova del danno nel suo ammontare richiesto, attribuendo rilievo alle eccezioni basate sul rapporto tra assicurato e notaio e, segnatamente, a quelle relative alla negligenza del danneggiato nell’assumere le iniziative che avrebbero consentito di limitare il danno e, tra queste, al mancato esperimento delle azioni tendenti ad ottenere il rimborso della somma mutuata da parte dei fideiussori). — Cass. III, sent. 25182 del 3-12-2007

 

Responsabilità professionale del notaio nella preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare – Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi ed, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell’atto medesimo. Conseguentemente, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità «ex contractu» per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 novembre 2007, n. 24733

 

Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) — la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla «certezza») — consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del «più probabile che non»; esso si distingue dall’indagine diretta all’individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell’autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo (colpevolezza). (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il nesso causale tra il comportamento omissivo del sanitario che aveva ritardato di inviare il paziente presso un centro di medicina iperbarica e l’aggravamento delle lesioni subite dal paziente che probabilmente avrebbe potuto essere evitato). — Cass. III, sent. 21619 del 16-10-2007

 

In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. — Cass. III, sent. 18177 del 28-8-2007

 

In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 60 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore). — Cass. III, sent. 17397 del 8-8-2007

 

In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall’oggettiva impossibilità per l’ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell’ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all’applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art.1227cod.civ. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che si era arrestata alla considerazione che l’incidente stradale sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del «guard-rail» e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l’apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona). — Cass. III, sent. 17377 del 8-8-2007

 

In tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ. — che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza -integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. — Cass. III, sent. 15231 del 5-7-2007

 

Si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell’art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non può richiedersi al danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico — tra l’altro di esito incerto — al fine di ridurre i postumi permanenti derivati da errate prestazioni odontoiatriche in modo da limitare i danni). — Cass. III, sent. 15231 del 5-7-2007

 

L’assicuratore il quale, avendo stipulato una polizza fideiussoria a garanzia dell’erario, ai sensi dell’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, effettui un pagamento non dovuto, non può essere ritenuto in colpa, ex art. 1227, comma 2, cod. civ., per avere omesso di domandare giudizialmente la restituzione di quanto pagato (sempre che la restituzione fosse giuridicamente possibile), in quanto l’onere di diligenza imposto al creditore dall’art. 1227, comma 2, cod. civ., non si spinge fino al punto di obbligare quest’ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo. — Cass. III, sent. 14853 del 27-6-2007

 

L’eccezione di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ., non è rilevabile d’ufficio, e dev’essere puntualmente sollevata da chi vi abbia interesse in modo analitico e circostanziato. — Cass. III, sent. 14853 del 27-6-2007

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Fattispecie di cui al 1 comma: nesso causale – Il primo comma dell’art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento che configura l’inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre, nel secondo comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che, in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'”an” separato da quello sul “quantum”, le circostanze imputabili al danneggiato, idonee a determinare un suo concorso di colpa, vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 giugno 2007, n. 13242

 

L’art. 1227, primo comma, cod. civ., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l’obbligazione solidale comporta l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l’obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., in proporzione alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze dannose. — Cass. I, sent. 13180 del 5-6-2007

 

In tema di risarcimento dei danni, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1227, comma secondo, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, integra un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione. (Nella specie, le Sezioni unite, sul presupposto della sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione all’azione risarcitoria esperita da un soggetto invalido per il mancato riconoscimento del titolo di riserva spettantegli in funzione della formazione della graduatoria concorsuale, hanno confermato l’impugnata sentenza che aveva accertato, con motivazione logica ed adeguata e sulla base delle risultanze istruttorie, la colposa omissione di valutazione di tale condizione in favore dell’originaria attrice con conseguente responsabilità extracontrattuale del ricorrente Ministero, procedendo alla quantificazione dei danni attraverso un corretto e congruo percorso argomentativo). — Cass. Sez. Un., sent. 12348 del 28-5-2007

 

In tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui nel giudizio promosso dall’amministrazione committente contro l’appaltatore, dopo la rescissione del contratto ai sensi degli articoli 332 e 340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell’appaltatore non è deducibile un concorso di colpa dell’amministrazione per non aver tempestivamente bandito, o (come nella specie) per avere invece bandito, una nuova gara per il riappalto dei lavori, stante il potere discrezionale dell’amministrazione di indire una nuova gara e di stabilirne il tempo, e la conseguente insindacabilità del suo esercizio da parte del giudice ordinario, non esclude che la suddetta insindacabilità, oltre il limite esterno del dovere di «neminem laedere» quando venga in considerazione la lesione di diritti assoluti, trovi all’interno del rapporto obbligatorio un ulteriore limite nel canone generale di correttezza e buona fede (la S. C., dopo aver ribadito il principio riportato, ha affermato che, tuttavia, nel caso di specie, l’amministrazione appaltante aveva proceduto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 340 della legge n.2248 del 1865, senza che fosse intervenuto l’annullamento dell’aggiudicazione, sicché l’esperimento di una nuova gara costituiva l’unico mezzo per far luogo ai lavori). — Cass. I, sent. 12326 del 25-5-2007

 

Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall’Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada (nella specie l’omessa segnalazione dell’altezza di un viadotto inferiore ai 4 metri, cui l’amministrazione pubblica è tenuta in virtù dell’articolo 61, primo comma, lettera b) del codice della strada e dell’articolo 118 del relativo regolamento di esecuzione), il giudice, nell’accertare la responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell’Amministrazione nella produzione del sinistro. — Cass. III, sent. 8847 del 13-4-2007

 

Il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1227 cod. civ., che è astrattamente configurabile in caso di partecipazione ad una colluttazione provocata ed iniziata dal danneggiato allorquando le lesioni inferte a quest’ultimo possano essere imputate ad una reazione difensiva, pur se colposamente eccedente i limiti consentiti da una difesa legittima, non può essere invece invocato dal danneggiante quando la lesione sia dovuta ad una reazione che abbia superato l’iniziale esigenza di difesa e si sia sviluppata in una aggressione consapevolmente e volontariamente eccedente detta esigenza, perché dovuta a sentimento di ritorsione o di vendetta. — Cass. III, sent. 6009 del 15-3-2007

 

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 cod. civ. — applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale — la prova che il creditore — danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire in tutto o in parte, il proprio creditore. — Cass. III, sent. 4962 del 2-3-2007

 

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 cod. civ. — applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 cod. civ., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale — la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d’ufficio, seguito da specifica indagine istruttoria). — Cass. III, sent. 4954 del 2-3-2007

 

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata «per equivalente», ovvero con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, il criterio più idoneo allo scopo per l’adeguamento dell’importo dovuto a titolo risarcitorio è quello dell’attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato, che si persegue dividendo la sorte capitale attualizzata per il coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo all’anno dell’evento dannoso e aggiungendo al capitale non attualizzato la metà della rivalutazione maturata. (Nella specie, la S.C., richiamandosi all’enunciato criterio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale, «in subiecta materia», era stato applicato il criterio di calcolo costituito dalla rendita assicurata dai certificati del tesoro, caratterizzato, in negativo, da una considerevole instabilità conseguente alle molteplici variabili incidenti su detti titoli). — Cass. III, sent. 4791 del 1-3-2007

 

Il creditore di una somma di denaro non è tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito (sia pure assistiti da particolari garanzie di solvibilità dell’emittente, quali gli assegni circolari emessi da un istituto di credito a ciò autorizzato ex art. 82 r.d. n. 1736 del 1933), ma la norma dell’art. 1277 cod.civ., di carattere dispositivo, cessa di operare quando esiste una manifestazione di volontà, espressa o presunta, del creditore in tal senso, ovvero: a) quando esiste un accordo espresso tra debitore assegnante e creditore assegnatario; b) quando preesiste una pratica costante tra le parti nel senso di attribuire efficacia solutoria alla consegna, in pagamento, di assegni circolari; c) quando la «datio pro solvendo» dell’assegno in luogo del contante sia consentita da usi negoziali. — Cass. III, sent. 3254 del 14-2-2007

 

Qualora, in conseguenza dell’impugnazione di licenziamento da parte di lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, il datore di lavoro proceda alla revoca del recesso ma il lavoratore non l’accetti, quest’ultimo comportamento implica, in relazione al disposto di cui all’art. 1227 cod. civ., rifiuto della prestazione della controparte, che, in virtù della sinallagmaticità del rapporto, preclude l’insorgenza dell’obbligazione datoriale al pagamento della retribuzione ed esclude l’obbligo del risarcimento del danno in favore dello stesso lavoratore. — Cass. Sez. L, sent. 2258 del 2-2-2007

 

Ricorso in cassazione – Violazione delle norme ermeneutiche – In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, con la conseguenza che, ove il giudice d’appello l’abbia ritenuta nuova e inammissibile nel secondo grado di giudizio, in sede di legittimità il ricorrente, il quale sostenga che l’eccezione era stata sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado, non può limitarsi a …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 dicembre 2006, n. 27123

 

Infezione da emotrasfusione – Corresponsabilità dell’ente fornitore del sangue – In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione da «virus» dell’epatite di tipo C contratta all’esito di trasfusione di sangue (nella specie effettuata durante un intervento di «by-pass» aorto-coronarico), non è astrattamente configurabile una corresponsabilità dell’ente fornitore del sangue, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., per il danno legato all’impiego, senza il preventivo consenso del paziente, della tecnica chirurgica della eterotrasfusione, che è scelta del tutto estranea al controllo del predetto ente. (Nella specie, essendo stata esclusa dal giudice di merito ogni responsabilità dell’ente fornitore per il difetto del sangue, in considerazione della mancanza, all’epoca della trasfusione, di protocolli di analisi idonei alla individuazione del «virus», la censura proposta dal soggetto danneggiato riguardava esclusivamente il concorso di responsabilità dello …CONTINUA A LEGGERE ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-9-2006,  n. 20832

 

In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall’ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne «il potere di governo» (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell’effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall’essere la stessa ubicata all’interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765; art. 4 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380); mentre l’eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo — ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ. — con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato. (Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all’enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d’imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 cod. civ.). — Cass. III, sent. 15779 del 12-7-2006

 

In relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227, primo comma, cod. proc. civ.) configura non un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata, anche, d’ufficio, dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile — sul piano causale — la colpa concorrente dello stesso creditore. — Cass. III, sent. 15382 del 6-7-2006

 

In tema di conseguenze patrimoniali derivanti dal licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, per poter essere ammesso a dedurre e a provare tardivamente circostanze idonee a dimostrare l’«aliunde perceptum» da parte del lavoratore, è tenuto a provare anche di non aver avuto conoscenza delle stesse e di avere, una volta acquisita tale cognizione, formulato le relative deduzioni nell’osservanza del principio, desumibile dagli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., della tempestività di allegazione dei fatti sopravvenuti, attraverso il necessario impiego, a questo fine, sotto pena di decadenza, del primo atto difensivo utile successivo. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro e confermato l’impugnata sentenza, con la quale era stata rilevata la tardività dell’allegazione, ad istanza dello stesso datore di lavoro, delle circostanze attestanti l’«aliunde perceptum» da parte del lavoratore, siccome non allegate, nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento, nel primo atto difensivo utile posteriore all’avvenuta conoscenza di tali fatti, senza la prospettazione di alcuna valida giustificazione al riguardo). — Cass. Sez. L, sent. 14131 del 20-6-2006

 

Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione di un ciclomotore con a bordo due persone in violazione dell’articolo 170 del codice della strada), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, in caso di eventi dannosi si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). — Cass. III, sent. 11947 del 22-5-2006

 

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Fattispecie di cui al secondo comma: dovere di correttezza – Il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l’ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve, mentre non sono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, sicché, in tema di responsabilità della p.a. per l’inadempimento ad una convenzione di lottizzazione per effetto di un illegittimo provvedimento di riduzione dell’indice di fabbricabilità e conseguente rigetto di domande di concessione edilizia, non può esigersi dal danneggiato una condotta conformativa a detto provvedimento comportante la rinuncia al bene della vita per …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 maggio 2006, n. 11498

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell’importanza dell’inadempimento del conduttore in relazione all’interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato — ai sensi degli artt. 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) — a due elementi: l’uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all’omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone; l’altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell’elemento soggettivo dell’inadempimento costituito dall’imputabilità della «mora debendi» a dolo o colpa grave del debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la sussistenza del dolo o della colpa a carico del conduttore, ravvisandosi nel comportamento di quest’ultimo un’offerta non formale della prestazione, avendo provveduto al pagamento del canone con vaglia postale secondo gli accordi, rilevando la correttezza della motivazione con la quale il giudice di merito — con un congruo accertamento di fatto — aveva valutato, ai fini della mancanza del dolo e della colpa, le dichiarazioni dell’ufficiale postale prodotte agli atti, per cui la presunzione di colpa risultava stata superata dalla prova contraria). — Cass. III, sent. 8418 del 11-4-2006

 

In tema di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale l’art. 5, quarto comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 pone a carico dell’intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità (nella specie, con assegni bancari al portatore) difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario e la consumazione dell’illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell’intermediario preponente. Né un tal fatto può essere addotto dall’intermediario come concausa del danno subito dall’investitore, in conseguenza dell’illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l’ammontare del risarcimento dovuto. — Cass. I, sent. 8229 del 7-4-2006

 

Condotta del danneggiato antecedente – Premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo l’art. 1227 primo comma cod. civ., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l’evento medesimo, allorquando il fatto colposo del danneggiante è antecedente al fatto illecito — cioè all’inadempimento ed alle sue conseguenze dannose nella responsabilità contrattuale ed alla condotta integrante il fatto ingiusto di cui all’art. 2043 cod. civ. ed alle sue conseguenze nella responsabilità extracontrattuale — la sua efficacia di concausa del danno cagionato dall’illecito, se è indubbio che possa estrinsecarsi con riferimento al danno-conseguenza della condotta di inadempimento o della condotta realizzante il fatto ingiusto, può altrettanto …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 marzo 2006, n. 5677

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Fattispecie di cui al 1 comma: nesso causale – Il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. nella causazione di un illecito, contrattuale od extracontrattuale, non può consistere nell’avere determinato costui nel danneggiante la percezione di una situazione di apparenza del diritto, che avrebbe giocato rilievo concausale nella causazione dell’illecito. Infatti, postulando il rilievo della creazione della situazione di apparenza la determinazione di una situazione riconducibile al generale principio dell’affidamento incolpevole ed essendo, quindi, presupposto per la sua configurabilità che il soggetto, il quale versi in una situazione nella quale fa leva sull’affidamento indotto dall’apparenza da altri creata, non sia in colpa, per l’evidente incompatibilità logica che altrimenti vi sarebbe con la posizione soggettiva di affidamento, non è concepibile che la determinazione della situazione di apparenza possa assumere la funzione di concausa rispetto all’inadempimento (o al ritardo nell’adempimento) del debitore o al fatto ingiusto ex art. 2043 cod. civ., assistiti a loro volta dall’elemento …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 marzo 2006, n. 5677

 

In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ. sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la P.A., la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto. A tale stregua l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato (Nell’affermare il suindicato principio, con riferimento a strada provinciale la cui banchina, invasa per un tratto dalla ruota di un autocarro, aveva ceduto al peso con conseguente ribaltamento del veicolo e morte del conducente, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fatto discendere dalla mancanza di adeguata segnalazione la sussistenza di un’insidia e la responsabilità della Provincia per l’incidente accaduto, rigettando la censura dell’amministrazione ricorrente la quale, contestando la configurabilità dei ravvisati obblighi di segnalazione a suo carico, deduceva poter essere nella fattispecie la propria responsabilità affermata solamente all’esito della prova, da fornirsi per converso da parte dei danneggiati — nella specie, la moglie ed i figli del defunto —, della esistenza nel caso di un’insidia o trabocchetto). — Cass. III, sent. 5445 del 14-3-2006

 

Il custode (nel caso, con riferimento a strade pubbliche statali, l’A.N.A.S. ), presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest’ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ. — espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore —, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006

 

In caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, ove il danno patrimoniale futuro (costituisca esso danno emergente, come per le spese mediche non ancora sostenute, ovvero lucro cessante da perdita o riduzione della capacità lavorativa) sia liquidato nella forma della capitalizzazione anticipata, dalla somma capitalizzata e liquidata in relazione ai valori monetari della data della pronuncia va effettuata la detrazione del montante di anticipazione (calcolato sulla base degli interessi a scalare); sull’importo risultante possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (data del fatto lesivo), ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma liquidata all’attualità ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo che viene in considerazione, ovvero mediante il riconoscimento di interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ovvero computando gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data dell’illecito. — Cass. III, sent. 1215 del 23-1-2006

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno, prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione. Ciò in quanto, nel primo caso, il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede). — Cass. III, sent. 1213 del 23-1-2006

 

La presunzione di colpa prevista dall’articolo 2054 del codice civile si applica anche in favore delle persone trasportate che legittimamente possono proporre azione diretta di risarcimento contro la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista della vettura su cui erano trasportati. Nel caso in cui, come nella fattispecie, il trasportato sia anche il proprietario dell’autovettura su cui viaggiava, a lui si applica la presunzione di concorso di colpa previsto dall’articolo 2054, secondo comma, presunzione che può essere superata solo fornendo la prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il conducente del mezzo su cui viaggiava il danneggiato-proprietario si era uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza. — Cass. III, sent. 834 del 18-1-2006

 

L’accertamento della idoneità e sufficienza dell’attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell’evento dannoso — che consente di superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché di escludere il concorso di colpa del medesimo — è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. — Cass. III, sent. 2284 del 2-2-2006

 

In tema di circolazione di veicoli, e per il caso di investimento da parte di autoveicolo di pedone che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l’indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con quella presunta del conducente del veicolo investitore. (Nella specie, relativa a domanda di danni da lesioni personali esperita dal pedone investito da un’autovettura, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva accertato il concorso di colpa del pedone per il fatto che questi aveva imprevedibilmente attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali). — Cass. III, sent. 2127 del 31-1-2006

 

In materia di intervento della cassa integrazione guadagni, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione di clausola di rotazione, prevista nell’ambito delle intese intervenute tra l’imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori nel quadro delle consultazioni ex art. 5 della legge n. 164 del 1975, non preclude il diritto del lavoratore stesso di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche; analogamente, la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria non può ritenersi concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, non giustifica una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 cod. civ.. — Cass. Sez. L, sent. 1550 del 26-1-2006

 

Il primo comma dell’art. 1227 cod. civ. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione, da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non assurgendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell’evento dannoso). — Cass. III, sent. 27010 del 7-12-2005

 

Il concorso del fatto colposo del danneggiato è astrattamente compatibile con la responsabilità della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, ma si riflette non già sulla esistenza della causalità giuridica — e, quindi, sulla configurabilità dell’insidia — bensì solo sulla entità del risarcimento, in quanto non è configurabile, in astratto, un’interruzione del nesso causale in virtù della mera circostanza che l’utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, dovendo l’esclusione del rapporto di causalità essere, per converso, valutata in concreto, nell’esclusiva sede del giudizio di merito. — Cass. III, sent. 26997 del 7-12-2005

 

In tema di risarcimento del danno alla persona, un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un’occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che — proiettandosi appunto per il futuro — verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a svolgere un’attività remunerata. Questo danno, infatti, si ricollega, con ragionevole certezza, alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello del danno biologico riguardante il bene della salute, potendosi procedere alla sua quantificazione anche in via equitativa, tenuto conto dell’età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione. — Cass. III, sent. 26081 del 30-11-2005

 

L’art. 1227, primo comma, cod. civ. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’art. 2056 dello stesso codice), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d’ufficio sull’eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno. — Cass. III, sent. 21686 del 9-11-2005

 

In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell’art. 1227 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056, primo comma, stesso codice) concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato — non è applicabile nell’ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell’autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l’evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale. (Fattispecie relativa a diffamazione perpetrata a mezzo stampa). — Cass. III, sent. 20137 del 18-10-2005

 

In materia di responsabilità precontrattuale il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte; inoltre sia la perdita dei guadagni che sarebbero conseguiti da altre occasioni contrattuali, sia la relativa valutazione comparativa devono essere sorrette da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume danneggiata, e non possono basarsi sulla semplice considerazione della sua qualità imprenditoriale, né può senz’altro farsi luogo alla liquidazione equitativa da parte del giudice, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., subordinata, anche nella materia della responsabilità precontrattuale, all’impossibilità o alla rilevante difficoltà, in concreto, dell’esatta quantificazione di un pregiudizio comunque certo nella sua esistenza. — Cass. I, sent. 19883 del 13-10-2005

 

In tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato ex art. 1591 cod. civ., l’ordinaria diligenza richiesta al creditore dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l’obbligo di compiere attività rischiose o gravose come la proposizione di un’azione di cognizione o esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata. — Cass. III, sent. 19139 del 29-9-2005

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta da quella disciplinata dal secondo comma del medesimo art. , che prevede un comportamento dello stesso danneggiato, successivo all’evento e che abbia prodotto un aggravamento del danno, inserendosi, in via esclusiva, nello sviluppo delle conseguenze, ovvero che non abbia contribuito a ridurne l’entità. Ne consegue che qualora la sentenza impugnata sia stata cassata e rinviata al giudice d’appello per una nuova valutazione dei medesimi fatti nell’ambito della disciplina di cui al secondo comma, cioè al fine di determinare il risarcimento spettante al danneggiato in proporzione al concorso causale del suo comportamento, il giudice del rinvio non può attribuire al danneggiato la responsabilità esclusiva dell’evento. — Cass. III, sent. 16588 del 5-8-2005

 

Il riconoscimento del concorso del fatto colposo del creditore (attore) ai fini della diminuzione del risarcimento ex art. 1227, comma primo, cod. civ., in tanto assume necessariamente rilievo ai fini della distribuzione delle spese processuali in relazione all’apprezzamento della soccombenza, in quanto il «thema decidendum» sia stato specificamente costituito dalla determinazione dell’apporto causale del fatto del creditore che in ipotesi lo abbia totalmente negato, e non anche quando, avendo il convenuto negato la propria responsabilità, il giudice si limiti a liquidare il danno in misura inferiore a quella domandata dall’attore, peraltro con intenti solo indicativi. — Cass. III, sent. 12750 del 14-6-2005

 

La presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall’art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato; e, una volta accertata la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell’art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente. — Cass. III, sent. 12127 del 9-6-2005

 

In tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso, ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, le stesse non sono imputabili al lavoratore tutte le volte che — sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che di inerzia preprocessuale — le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e per la riduzione del danno. (In applicazione di tale principio la Corte Cass., confermando la sentenza di merito, ha riconosciuto l’esistenza di analoghi poteri del datore di lavoro in ordine al promovimento del tentativo di conciliazione). — Cass. Sez. L, sent. 9898 del 11-5-2005

 

In tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227, secondo comma cod. civ., l’onere della ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavoratore con l’iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al debitore provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell’ordinaria diligenza. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la limitazione del risarcimento in presenza della iscrizione nelle liste di collocamento, motivando il mancato reperimento di occupazione con le condizioni fisiche del lavoratore menomate da un pregresso infortunio). — Cass. Sez. L, sent. 9898 del 11-5-2005

 

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’art. 1227, comma secondo cod. civ., nel porre la condizione della «inevitabilità», «ex latere creditoris», con l’uso dell’ordinaria diligenza, non si limita a richiedere al creditore stesso un mero comportamento inerte ed omissivo di fronte all’altrui comportamento dannoso, ovvero il semplice astenersi dall’aggravare, con il fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva funzionale a limitare le conseguenze dannose del detto comportamento, dovendosi peraltro intendere ricomprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività non gravose, non eccezionali, non comportanti rischi notevoli e/o rilevanti sacrifici (nell’affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha cassato, sotto il profilo della assoluta carenza motivazionale, la sentenza con cui i giudici di merito avevano apoditticamente affermato che un provvedimento di sequestro disposto su di un immobile, non costituendo «un impedimento assoluto alla circolazione del bene», non aveva arrecato danno alcuno al creditore, senza minimamente accertare né che il vincolo costituito dal provvedimento cautelare non incideva minimamente sul valore del bene, né che sarebbe stato agevole, in tempi brevi, trovare un acquirente per l’immobile — nella specie, di rilevantissimo valore —).— Cass. III, sent. 6735 del 30-3-2005

 

In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi — ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma — equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest’ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull’importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio). In caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall’art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi — valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta —), devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l’acconto versato, e detraendo quest’ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri (Nel formulare il suindicato principio la S.C. ha disatteso il diverso orientamento secondo cui il danno da ritardo nella corresponsione della somma di risarcimento del danno da fatto illecito va, in caso di pagamento di acconti anteriormente alla liquidazione, computato detraendo dall’importo rivalutato del credito originario la somma pagata in acconto — previa rivalutazione della medesima, al fine di rendere omogenee le due entità —, e procedendosi quindi al calcolo degli interessi secondo i criteri dettati dalla citata Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995, da computarsi sull’intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell’evento dannoso al versamento dell’acconto, e sulla somma che residua all’esito della detrazione dell’acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione di quest’ultimo alla data della liquidazione). — Cass. III, sent. 3747 del 23-2-2005

 

Il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l’ordinaria diligenza ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., va inteso come sforzo di evitare il danno attraverso un’agevole attività personale, o mediante un sacrificio economico relativamente lieve, mentre non sono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza quelle attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. — Cass. III, sent. 2855 del 11-2-2005

 

Il principio di cui all’art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni «iure proprio», restando, peraltro, esclusa — ove essi avessero avuto sull’incapace un potere di vigilanza — la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per «culpa in educando» o «in vigilando». (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto l’ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da un’auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nell’accezione sopra indicata, nel provocare il danno). — Cass. III, sent. 2704 del 10-2-2005

 

Valutazione e liquidazione – Mancato raggiungimento dell’età lavorativa – In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunta l’età lavorativa, ovvero per essere disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, non anche il danno collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi per il futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata;infatti, nell’ipotesi di illecito determinante l’invalidità permanente di soggetto privo di reddito, in quanto non svolga attività lavorativa e frequenti un corso di studi, il danno da risarcire consiste nel minor guadagno che l’interessato realizzerà in futuro a causa della menomazione rispetto a quello che avrebbe …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 gennaio 2005, n. 564

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Struttura della norma – In tema di risarcimento del danno, l’art. 1227 cod. civ., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l’espresso richiamo di cui all’art. 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma); Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d’ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 gennaio 2005, n. 564

 

L’art. 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno. Una volta ravvisato il presupposto soggettivo per il risarcimento in capo al terzo rimane, d’altro canto, esclusa la possibilità di configurare, agli effetti dell’art. 1227 cod. civ., un concorso del fatto colposo del terzo stesso, giacché, il concorso del fatto colposo del creditore è ontologicamente inconciliabile con le situazioni — come quella di cui alla norma dell’art. 1398 — nelle quali operi il principio dell’apparenza del diritto, espressione del pi- generale principio dell’affidamento incolpevole, in quanto l’esistenza di un comportamento colposo del terzo impedirebbe di ravvisarne l’affidamento incolpevole. — Cass. III, sent. 23199 del 13-12-2004

 

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè, al tempo in cui l’inadempimento è diventato definitivo) ed il prezzo pattuito. Tale principio non trova pertanto applicazione in presenza di domanda di adempimento come quella prevista dall’art. 2932 cod. civ., la parte espressamente manifestando, in tal caso, il proprio interesse a conseguire con il mezzo giudiziale i medesimi effetti non potuti ottenere in via negoziale a causa dell’altrui inadempimento. — Cass. III, sent. 22384 del 29-11-2004

 

In tema di concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., in tanto al giudice del merito è consentito svolgere l’indagine in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore, in quanto vi sia un’espressa istanza al riguardo del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di un’eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, dei quali chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza. — Cass. I, sent. 20324 del 15-10-2004

 

In tema di scontro tra veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 comma secondo cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso. Peraltro, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. — Cass. III, sent. 15434 del 10-8-2004

 

La trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome («rubrica dei cognomi» sulla «tavola alfabetica»)del soggetto cui si riferisce, sicché, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall’alienante dell’immobile, e quindi imputata in un diverso conto individuale, la ricerca da parte del terzo del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa, in quanto egli non ha l’onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il Registro Generale d’ordine, con conseguente responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari (nei limiti di cui all’art. 232 bis, disp. att. cod. civ., ovvero del Ministero dell’economia ex art. 6, legge n. 22 del 1983) per i danni eventualmente subiti dal terzo, sempre che l’eventuale comportamento colposo di quest’ultimo non abbia assunto la rilevanza di causa efficiente sopravvenuta, idonea ad interrompere il nesso eziologico con la causa preesistente, consistente nella condotta colposa del Conservatore(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, il quale ha escluso la responsabilità del Conservatore per l’errore di registrazione della trascrizione delle rubriche nominative, in quanto, essendo il presunto danneggiato una Banca, quest’ultima, in considerazione delle sue qualità professionali, bene avrebbe potuto conoscere l’avvenuta trascrizione, attraverso l’esame del Registro generale). — Cass. III, sent. 15183 del 6-8-2004

 

Nel caso di responsabilità del sanitario per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978 n. 194, il danno risarcibile è rappresentato non solo da quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio — psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, ma anche da quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell’inadempimento del sanitario nonché del danno biologico in tutte le sue forme. — Cass. III, sent. 14488 del 29-7-2004

 

La prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte; egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l’azione risarcitoria del creditore, ha l’onere di prova imposto dall’art. 2697 cod. civ. — Cass. III, sent. 14235 del 28-7-2004

 

In tema di risarcimento dei danni derivanti da infortunio sul lavoro, il giudice, nel procedere alla liquidazione equitativa del danno, può, nell’ambito della propria discrezionalità, con valutazione sufficientemente e congruamente motivata, omettere di ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate da alcuni uffici giudiziari. — Cass. Sez. L, sent. 13745 del 22-7-2004

 

In tema di responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli, ai sensi dell’art. 2054, primo comma, cod. civ. l’onere per il conducente di un veicolo di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno vale per i danni cagionati a terzi estranei alla circolazione, ma non anche nello scontro tra veicoli, nel qual caso ciascun conducente non deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno bensì la colpa o il concorso di colpa dell’altro. — Cass. III, sent. 13445 del 20-7-2004

 

Il dovere imposto dall’art. 1227 cod. civ. al creditore e al danneggiato di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall’altrui comportamento illecito sussiste nei limiti in cui la sua osservanza non sia troppo onerosa e non incida in maniera apprezzabile sulla propria libertà d’azione. Pertanto, nella ipotesi in cui al lavoratore licenziato sia stata proposta una «revoca» del licenziamento consistente in realtà non in una reintegrazione, ma in una riassunzione «ex nunc», quindi con perdita delle retribuzioni maturate «medio tempore», non può ritenersi, ai fini dell’applicazione del citato art. 1227 cod. civ., pretestuoso il rifiuto del lavoratore. — Cass. Sez. L, sent. 12867 del 12-7-2004

 

La responsabilità solidale, a norma dell’art. 2055, primo comma, cod. civ., è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota, ma non incide sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del medesimo danno al di fuori dell’ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ.,) e dell’ipotesi dell’esistenza di una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali. — Cass. Sez. L, sent. 12174 del 2-7-2004

 

In riferimento alla responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può tuttavia integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 primo comma cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza della colpa del danneggiato. — Cass. III, sent. 11414 del 18-6-2004

 

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata «per equivalente», con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio. — Cass. III, sent. 10967 del 9-6-2004

 

In tema di risarcimento del danno, il principio secondo cui la scelta del tipo di risarcimento (se in forma specifica o per equivalente) spetta al danneggiato non osta a che il danneggiante, secondo i principi generali in tema di obbligazione e fino a quando non intervenga la sentenza esecutiva, risarcisca spontaneamente il danno anche in forma diversa da quella scelta dal creditore, salva la possibilità per quest’ultimo di rifiuto, che, ove ingiustificato e determinante un aggravamento del danno, comporta tuttavia la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ.. — Cass. III, sent. 9709 del 21-5-2004

 

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell’infortunio, e in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, affermando la colpa concorrente della vittima nella misura di un terzo, in una situazione in cui il lavoratore era salito sulle pale di un elevatore elettrico manuale privo di dispositivi di sicurezza per prelevare del materiale riposto in alto senza prima sistemare su di esso il bancale — pur presente in azienda — che gli avrebbe consentito una posizione sicura, ed era caduto riportando lesioni personali). — Cass. Sez. L, sent. 7328 del 17-4-2004

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno, prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione, ciò in quanto, nel primo caso, il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, di quegli), mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede). (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva valutato l’apporto causale della condotta del danneggiato nel verificarsi del danno, pur in assenza di una specifica eccezione sul punto, concludendo che il danno stesso ,consistente nelle conseguenze della caduta da un tetto a carico di un professionista che vi si era recato su incarico della proprietà per constatare la presenza di infiltrazioni, era stato causato dal contegno colposamente imprudente del danneggiato). — Cass. III, sent. 5127 del 12-3-2004

 

Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento). In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina dell’art. 2054 cod. civ., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 cod. civ., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un’efficienza causale nella produzione dell’evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento). — Cass. III, sent. 4993 del 11-3-2004

 

Il datore di lavoro, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità(salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l’«aliunde perceptum», oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione. — Cass. Sez. L, sent. 2402 del 9-2-2004

 

In tema di risarcimento del danno, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito, e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua. — Cass. III, sent. 2063 del 4-2-2004

 

In tema di risarcimento del danno dovuto al vincitore di concorso per effetto della mancata o ritardata assunzione quale lavoratore subordinato, non configura colpevole astensione da comportamenti idonei a ridurre o ad evitare l’aggravarsi del danno la semplice mancata iscrizione del soggetto nelle liste di collocamento, in quanto essa di per sé non costituisce dimostrazione di possibilità concrete di reperimento di un’attività lavorativa, e non dà neppure diritto all’attribuzione dell’indennità di disoccupazione. — Cass. Sez. L, sent. 19355 del 17-12-2003

 

In tema di risarcimento del danno derivante al conduttore dal mancato godimento di un appartamento per il tempo occorrente a ripararlo, il principio secondo il quale il danneggiato ha diritto di rivalersi delle spese sopportate per procurarsi un altro appartamento va coniugato, da un canto, con l’esigenza che l’immobile presenti caratteristiche similari (non peggiori) a quello temporaneamente inagibile, dall’altro, con quella che, sul danneggiante, non gravi un obbligo risarcitorio eccedente la sua effettiva responsabilità, con la conseguenza che, qualora l’appartamento sostitutivo abbia un valore locativo maggiore (nella specie, doppio) rispetto al primo, il giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, deve, da un canto, evitare una locupletazione eccedente il danno in favore del conduttore, dall’altro tenere conto — qualora il locatore non offra altro idoneo appartamento, obbligando la controparte a procurarselo — di una serie di fattori, tra cui la situazione di particolare urgenza del conduttore stesso e le condizioni di mercato, che possono rendere obbligata la scelta di un appartamento di più alto valore (nel qual caso, non potendo la differenza di canone gravare sul conduttore danneggiato, è ragionevole ritenere che essa debba essere sopportata dal locatore danneggiante). — Cass. III, sent. 19300 del 17-12-2003

 

In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell’infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che — proiettandosi per il futuro — verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata, salvo l’ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria , ovvero di un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa. — Cass. III, sent. 18945 del 11-12-2003

 

In tema di responsabilità civile, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell’evento dannoso solo quando abbia svolto, rispetto a quest’ultimo, ruolo di antecedente causale. — Cass. III, sent. 18467 del 3-12-2003,

 

In materia di responsabilità contrattuale, l’art. 1227, secondo comma, cod. civ. (secondo cui «il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza») si riferisce al comportamento, concorrente con quello del debitore, che il creditore della prestazione deve tenere nel corso dell’esecuzione di questa, e non può essere pertanto inteso nel senso che il creditore debba assumere su di sé l’esecuzione dell’intera prestazione, questa gravando, quale suo obbligo primario, esclusivamente sul debitore. — Cass. III, sent. 18239 del 28-11-2003

 

Nel contratto di formazione e lavoro il recesso «ante tempus», in mancanza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all’art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine, oltre al risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione e dai minori versamenti contributivi previdenziali, con detrazione — ove il datore di lavoro ne fornisca la prova — di quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un’occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione. Peraltro, nella quantificazione del danno da risarcire, deve tenersi conto dell’eventuale contributo del lavoratore alla causazione del danno stesso. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile nella sola misura del trenta per cento il datore di lavoro che aveva licenziato per impossibilità sopravvenuta della prestazione, prima della scadenza del contratto di formazione e lavoro, una lavoratrice adibita alla carteggiatura a macchina e manuale che, assente dal lavoro, aveva prodotto una certificazione medica in cui, nel diagnosticare una «tendinopatia dell’estensore destro», si avvertiva della probabilità di postumi permanenti, e che invece era risultata perfettamente guarita dalla consulenza tecnica disposta in sede di giudizio sulla illegittimità del licenziamento. Nella sentenza di merito si era segnalato che il datore di lavoro era stato tratto in inganno dalla predetta documentazione, che, pur non dolosamente preordinata a tale scopo, mirava comunque a costituire cautela per eventuale e futura rendita a carico dell’INAIL; e che inoltre il comportamento della lavoratrice non era stato esente da censure anche per il periodo successivo al licenziamento, essendosi la stessa sottratta agli accertamenti medici disposti dal datore di lavoro, subito dopo il ricevimento della lettera di contestazioni inviatagli dalla lavoratrice medesima successivamente alla intimazione di licenziamento, al fine di verificare la idoneità fisica al lavoro della intimata.) — Cass. Sez. L, sent. 16849 del 10-11-2003

 

Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell’importo liquidato in relazione all’epoca dell’illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso, non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali. — Cass. III, sent. 12452 del 25-8-2003

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione; solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d’ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato. Ne consegue che qualora si protragga per anni lo stato di disoccupazione del lavoratore il cui licenziamento sia dichiarato nullo, il giudice di merito, a fronte di una recisa contestazione da parte del datore di lavoro di una piena responsabilità nella causazione del danno, deve effettuare d’ufficio l’indagine sull’eventuale concorso del danneggiato che, non avendo ricercato con l’ordinaria diligenza altra occupazione, abbia posto in essere un comportamento colposo idoneo a determinare almeno in parte l’entità del danno. — Cass. Sez. L, sent. 12352 del 22-8-2003

 

Poiché non sono ammissibili, a norma dell’art. 16 della Costituzione, restrizioni alla libertà di circolazione delle persone nelle campagne e nei luoghi dove sia in atto l’esercizio della caccia, nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo si sia avvalso del pari diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui. — Cass. III, sent. 12109 del 19-8-2003

 

Anche quando il lavoratore illegittimamente licenziato, con atto di licenziamento nullo, abbia chiesto, ai sensi dell’art. 18, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970, la corresponsione, in luogo della reintegrazione, della indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (fermo il diritto al risarcimento del danno), può ugualmente tenersi conto dell’aliunde «perceptum» da parte del lavoratore, ai fini della determinazione di quanto effettivamente dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento. — Cass. Sez. L, sent. 11795 del 2-8-2003

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ, che è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a danno causato dalla pubblica amministrazione a un vincitore di concorso pretermesso nella nomina, risarcito con somma pari alle retribuzioni non percepite, senza tener conto dell’omessa ricerca, nelle more, di altra occupazione). — Cass. Sez. L, sent. 11672 del 29-7-2003

 

In tema di ingiustificato arricchimento, una volta accertata l’unicità del fatto da cui derivano la locupletazione di un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un altro, e l’assenza di una causa idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell’impoverito, ancorché riconducibile ad un difetto di diligenza, nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile — sempreché non costituisca espressione di un consenso, non necessariamente negoziale, allo spostamento patrimoniale privo di un titolo specifico, così sottraendo quest’ultimo ad una valutazione di ingiustificatezza — non esonera l’arricchito dall’obbligo di indennizzare la controparte né diminuisce l’entità dell’indennizzo dovuto, non trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata in tema di risarcimento del danno dall’art. 1227 secondo comma cod. civ., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare le conseguenze ulteriori del fatto dannoso. — Cass. III, sent. 11454 del 23-7-2003

 

In materia di responsabilità contrattuale, l’art. 1227, secondo comma, cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, pone a carico del creditore medesimo l’onere di non concorrere ad aggravare i danni derivanti dall’inadempimento con un comportamento contrario alla buona fede, nei limiti dell’ordinaria diligenza: tale obbligo di comportamento quindi non si spinge fino ad imporre al creditore di sostituirsi al debitore nell’adempimento dell’obbligazione; l’eccezione relativa al mancato adempimento di un tale onere del creditore costituisce eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore ,sul quale grava il relativo onere probatorio. — Cass. III, sent. 10995 del 14-7-2003

 

In materia di responsabilità contrattuale, l’art. 1227, secondo comma, cod. civ., laddove esclude il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, pone a carico del creditore medesimo l’onere di non concorrere ad aggravare i danni derivanti dall’inadempimento con un comportamento contrario alla buona fede, nei limiti dell’ordinaria diligenza: tale obbligo di comportamento quindi non si spinge fino ad imporre al creditore di sostituirsi al debitore nell’adempimento dell’obbligazione; l’eccezione relativa al mancato adempimento di un tale onere del creditore costituisce eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio. — Cass. I, sent. 10850 del 10-7-2003

 

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione Stradale e di valutazione del concorso di colpa, se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori degli appositi spazi (art. 134 stesso d.P.R.), non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa. — Cass. III, sent. 9620 del 16-6-2003

 

Nei casi di illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, a favore del lavoratore ed a carico del datore di lavoro è configurabile esclusivamente un’obbligazione a carattere risarcitorio, e non retributivo, vertendosi in ipotesi di inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui all’art. 1223 cod. civ.. — Cass. Sez. L, sent. 8893 del 4-6-2003

 

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, una volta ritenuta provata dal giudice del merito la sussistenza del mancato guadagno che al danneggiato è stato provocato dal ritardato pagamento della somma liquidatagli a titolo risarcitorio, il lucro cessante va commisurato all’ammontare progressivo al quale la stessa somma perviene in applicazione del criterio di rivalutazione della stessa somma prescelto dal giudice del merito. — Cass. III, sent. 7631 del 16-5-2003

 

Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose – In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 primo comma, cod. civ. – espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che …CONTINUA A LEGGERECassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-5-2003, n. 6988

 

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 per violazione della durata ragionevole del processo, la negligenza della parte del processo dinanzi al tribunale amministrativo regionale nella presentazione della istanza di prelievo, strumento offerto dall’ordinamento processuale per pervenire alla più sollecita discussione del ricorso, trova la sua collocazione propria, non già nella «sedes materiae» della liquidazione del danno (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), ma nello scrutinio di «adeguatezza» del comportamento della parte «ex» art. 2, comma secondo, legge cit., tra gli elementi costitutivi del fatto generatore dell’indennizzo, rilevando cioè come comportamento oggettivo, determinante la mancata attivazione dell’organo di giustizia amministrativa, valutabile come causa, o come concausa, della non ragionevolezza del tempo trascorso; ne deriva che soltanto con la proposizione di detta istanza, ed a partire da quella data, il decorrere del tempo diventa esclusivo parametro di valutazione del comportamento dell’organo di giustizia ai fini dello scrutinio della ragionevolezza della durata del processo. — Cass. I, sent. 6180 del 17-4-2003

 

In tema di risarcimento del danno, il primo comma dell’art. 1227 cod. civ. attiene all’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, mentre il secondo comma ha riguardo a situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell’evento ma abbia omesso, dopo la relativa verificazione, di fare uso della normale diligenza per circoscriverne l’incidenza; l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua. — Cass. III, sent. 5511 del 8-4-2003

 

La legge 24 marzo 2001, n. 89, sull’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, non contiene, neppure limitatamente al profilo del danno morale o non patrimoniale, alcun riconoscimento del danno «in re ipsa» (ossia consistente nel fatto stesso della lesione del diritto). Ed invero: l’equa riparazione di cui trattasi non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta per il solo fatto oggettivo della durata irragionevole; il testo dell’art. 2 legge cit. — e in particolare le parole «per effetto», al primo comma di esso, nonché, al terzo comma, il rilievo attribuito al solo periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio e il riferimento all’art. 2056 cod. civ., che a sua volta rimanda ai criteri di cui agli artt. 1223, 1226, 1227 dello stesso codice — rivela che l’indennizzo, lungi dall’essere collegato direttamente alla mera protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata, si incardina, invece, sul rapporto eziologico tra quest’ultima e il danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo; non è configurabile nella fattispecie una ipotesi di cosiddetto danno — evento, la quale è riferibile esclusivamente alla violazione di diritti fondamentali la cui inviolabilità sia costituzionalmente garantita (Corte Cost. n. 184 del 1986), mentre, invece, il diritto alla ragionevole durata del processo trova riconoscimento, all’art. 111 Cost., solo in termini di «diritto socialmente condizionato» (all’intervento del legislatore ordinario); né la soluzione accolta dal legislatore nazionale è dissonante dalla tutela apprestata dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la quale non prevede un ristoro automatico, per il mero fatto della durata eccessiva del processo, ma, a sua volta, fa riferimento alle «conseguenze» della violazione del termine ragionevole, rimettendo al diritto interno di «rimuovere» quelle (eventuali) conseguenze (art. 41) e prevedendo, in via sussidiaria, che la stessa Corte europea accordi, «se del caso», una equa soddisfazione alla parte lesa ove il diritto nazionale sia manchevole. — Cass. I, sent. 5129 del 3-4-2003

 

In tema di assegno bancario non trasferibile, affermatasi, nei confronti del traente, la responsabilità concorrente di entrambe le banche, negoziatrice e trattaria, per l’irregolare pagamento del titolo, deve peraltro tenersi conto, nel pronunciare sulla domanda di rivalsa che, nello stesso giudizio, la banca trattaria abbia proposto nei confronti della negoziatrice, della (eventualmente diversa) incidenza causale delle colpevoli omissioni di ciascuna, giusta disposto dell’art. 2055 cod. civ., allorché la banca negoziatrice, al fine di paralizzare la domanda di rivalsa, abbia contestato «in toto» la propria responsabilità. — Cass. I, sent. 4143 del 21-3-2003

 

L’obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che, in caso di ritardo nell’adempimento, spetta al creditore il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro gli avrebbe consentito. la liquidazione di questo tipo di danno può avvenire nella forma degli interessi compensativi, ma solo se non già ricompresi nella somma rivalutata, ovvero liquidata in termini monetari attuali, come si verifica allorché la remuneratività media del danaro nel periodo in considerazione sia inferiore al tasso di svalutazione, perché in tale ipotesi non è nemmeno configurabile un danno da ritardo. L’onere di provare che la somma rivalutata, ovvero liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto alla data della sentenza se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, è posto a carico del creditore stesso, che può adempiervi anche a mezzo di presunzioni. — Cass. III, sent. 3994 del 18-3-2003

 

L’obbligazione nascente dal disposto di cui all’art. 2289 cod. civ. dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione, – avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all’art. 1227 cod. civ., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall’ultimo comma dell’art. 2289 citato), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da «mora debendi». — Cass. I, sent. 3800 del 14-3-2003

 

Ai fini dell’apprezzamento della fondatezza della domanda, proposta a norma degli artt. 2 e 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, di equa riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, che possa essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine ragionevole del processo, la mancanza di opportuni impulsi sollecitatori, provenienti dalla parte interessata, tesi ad ottenere una più spedita trattazione della causa, del genere della cosiddetta «istanza di prelievo» nel processo amministrativo, non incide sul calcolo dei tempi del processo stesso, nel senso che il difetto di un tale comportamento rileva, non sul piano dell’«an debeatur», ma ai soli fini della liquidazione dell’equa riparazione anzidetta, onde la possibilità di addivenire alla richiesta di simili anticipazioni (come, in senso più largo, ad altre istanze di natura analoga) integra l’ordinaria diligenza processuale ed il relativo, mancato esercizio, a differenza dell’ipotesi in cui mezzi siffatti non risultino previsti dall’ordinamento, esclude che la durata irragionevole del giudizio venga imputata esclusivamente allo Stato. — Cass. I, sent. 3347 del 6-3-2003

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione, Poiché, nel primo caso, il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, di quegli), mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede). Ne consegue che, in caso di richiesta di condanna ultra massimale per asserita «mala gestio» successiva alla messa in mora, la prospettazione, da parte della compagnia assicurativa, che parte dei danni reclamati ultra massimale dal creditore potevano essere evitati con l’uso dell’ordinaria diligenza integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto che, nel vigore del previgente art. 345 cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, «ratione temporis»), doveva essere sollevata con l’atto di appello, e non anche (come nella specie), in comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado. — Cass. III, sent. 2868 del 26-2-2003

 

In tema di concorso di colpa del creditore, l’art. 1227 cod. civ. ha riguardo al comportamento del creditore di un’obbligazione inadempiuta (o non ritualmente adempiuta), ma non concerne i rapporti tra coobbligati in solido né le rispettive responsabilità nell’inadempimento della comune obbligazione. — Cass. I, sent. 2469 del 19-2-2003

 

Nel caso di concorso di colpa fra l’infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell’illecito, l’ente che agisce nei confronti di quest’ultimo in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa; quest’ultimo opera, invece, come limite del diritto di rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato. — Cass. III, sent. 604 del 17-1-2003

 

In materia di responsabilità civile, la disposizione di cui all’art. 114 d.P.R. n. 128 del 1959, in ordine alle misure da adottarsi a difesa della sicurezza e della salute nelle miniere e nelle cave poste a tutela di chiunque (e quindi anche di terzi estranei, ex art. 1, primo comma, del citato d.P.R. n. 118 del 1959) si trovi esposto a rischi derivanti dalle attività ivi ovvero nelle vicinanze svolte, attiene alla condotta del soggetto ed integra pertanto un’ipotesi di responsabilità soggettiva del custode, (diversa da quella oggettiva su costui gravante ex art. 2051 cod. civ.); in ordine a tale tipo di responsabilità, la prova del fortuito (che la esclude) involge necessariamente anche l’esame della condotta del custode della «res». — Cass. III, sent. 472 del 15-1-2003

 

La responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nella Generalklausel di cui all’art. 2043 del codice civile, è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere «tout court» il nesso causale tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l’opposto principio dell’interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l’utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dovendosi, per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l’entità dell’apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sul presupposto dell’astratta compatibilità del concorso colposo del danneggiato con il colpevole comportamento della P.A., ha condannato quest’ultima al risarcimento danni «in parte qua», ritenendola corresponsabile con il danneggiato per avere aperto al traffico una strada senza aver previamente rimossa una barriera di sacchi di sabbia sita all’uscita di una curva e difficilmente avvistabile perché mimetizzata con la vegetazione circostante, pur individuando il concorrente fatto colposo del danneggiato stesso nell’aver questi tenuto una velocità superiore a quella consentita – 110 Km./h anziché 100 -, tenuto conto altresì della di lui consapevolezza che la strada percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima per la nota alluvione della Valtellina, ciò che gli avrebbe imposto una condotta di guida particolarmente attenta ed una velocità estremamente moderata). (cfr. Corte cost. 10/5/1999, n.156, per l’opposta affermazione dell’inapplicabilità del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. nel caso di responsabilità della P.A.). — Cass. III, sent. 17152 del 3-12-2002

 

In tema di locazione, nell’ipotesi in cui l’immobile offerto in restituzione dal conduttore si trovi in stato non corrispondente a quello descritto dalle parti all’inizio della locazione, ovvero, in mancanza di descrizione, si trovi, comunque, in cattivo stato locativo, per accertare se il rifiuto del locatore di riceverlo sia o meno giustificato, occorre distinguere a seconda che la cosa locata risulti deteriorata per non avere il conduttore adempiuto all’obbligo di eseguire le opere di piccola manutenzione durante il corso della locazione, ovvero per avere il conduttore stesso effettuato trasformazioni e/o innovazioni, così che, nel primo caso (trattandosi di rimuovere deficienze che non alterano la consistenza e la struttura della cosa, e non implicano l’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa) l’esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dello «status quo ante» rientra nel dovere di ordinaria diligenza cui il locatore è tenuto per non aggravare il danno, ed il suo rifiuto di ricevere la cosa è conseguentemente illegittimo, salvo diritto al risarcimento dei danni, mentre, nel secondo caso (poiché l’esecuzione delle opere di ripristino implica il compimento di un’attività straordinaria e gravosa), il locatore può legittimamente rifiutare la restituzione della cosa locata nello stato in cui essa viene offerta. — Cass. III, sent. 16685 del 26-11-2002

 

In tema di risarcimento del danno subito dall’invalido, o da altro appartenente alle categorie protette avviato al lavoro ex legge 2 aprile 1968, n. 482, a seguito dell’ingiustificato rifiuto di assunzione dall’imprenditore, e corrispondente alle retribuzioni non percepite, il danno non è risarcibile, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi l’oggettivo ritardo con cui è stata proposta l’azione giudiziale e la mancata attivazione nella ricerca di una nuova occupazione agevolata dalla situazione di invalidità. La misura del danno risarcibile può, quindi, essere determinata in via equitativa, ex art. 1226, cod. civ., mediante la riduzione della somma richiesta, anche in difetto di una espressa eccezione di controparte in ordine al «quantum», essendo sufficiente che vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti che gli stessi risultino provati. — Cass. Sez. L., sent. 15838 del 11-11-2002

 

In materia di responsabilità civile, per il disposto degli art. 40 e 41 cod. pen., applicabili anche all’illecito civile, il comportamento successivo del danneggiato esclude la responsabilità del danneggiante solamente ove costituisca causa unica ed esclusiva dell’evento dannoso, elidendo ogni rapporto causale con il fatto precedente che rimane così degradato al rango di mera occasione dell’evento. — Cass. III, sent. 15704 del 8-11-2002

 

La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto, tra l’altro, della gravità del reato, desunta da una serie di elementi tra i quali l’intensità del dolo ed il grado della colpa, intendendosi per tale il livello di essa e non già l’entità dell’apporto causale del danneggiante alla determinazione dell’evento, da considerare, invece, a norma dell’art. 1227 cod. civ., ai fini della diminuzione del risarcimento. — Cass. III, sent. 15103 del 25-10-2002

 

Ai fini della determinazione del risarcimento del danno spettante, ex art. 18 legge n. 300 del 1970, al lavoratore licenziato illegittimamente per il periodo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di annullamento del medesimo, la mancata iscrizione del lavoratore nelle liste del collocamento non è idonea a configurare una colpevole inerzia del creditore nel ridurre il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., posto che il lavoratore, una volta assolto l’onere di proporre tempestivamente la domanda giudiziale intesa all’annullamento dell’illegittimo recesso, non è soggetto ad ulteriori oneri di diligenza, costituiti dalla ricerca di un nuovo lavoro, i quali eccedono l’ambito della pur doverosa cooperazione che la parte deve prestare, nell’esercizio del proprio diritto, per evitare danni alla controparte. — Cass. Sez. L., sent. 11786 del 6-8-2002

 

In tema di responsabilità del conduttore per la ritardata restituzione del bene locato, l’ordinaria diligenza richiesta dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., creditore per evitare un suo concorso nella produzione del danno, non implica l’obbligo di compiere attività gravose o rischiose, come la proposizione di azione di cognizione od esecutiva per ottenere il rilascio della cosa locata. — Cass. III, sent. 11364 del 31-7-2002

 

Il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l’obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere dell’urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore e nell’inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente a dette riparazioni, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l’eventuale divieto del locatore. — Cass. III, sent. 10742 del 23-7-2002

 

In tema di condominio di edifici, qualora il proprietario esclusivo di una terrazza di copertura di un garage sia responsabile dei danni da infiltrazioni d’acqua provenienti da detta terrazza al garage sottostante, e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., le conseguenze del fatto illecito, anche con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario del sottostante garage, devono essere regolate esclusivamente dalla disposizione dell’art. 2056 cod. civ., che disciplina la responsabilità aquiliana, con riferimento all’art. 1227 cod. civ., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni. In tale ipotesi, ai fini della liquidazione del danno, deve pertanto tenersi conto del grado del contributo delle rispettive condotte colpose del danneggiante e del danneggiato alla causazione dell’evento. — Cass. II, sent. 10686 del 22-7-2002

 

La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato. — Cass. III, sent. 10641 del 20-7-2002

 

L’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227, primo comma cod. civ., non concretando un’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, sulla base delle prove acquisite al processo. — Cass. III, sent. 10580 del 19-7-2002

 

Il dovere – imposto al creditore o al danneggiato dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ. – Di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dallo altrui comportamento illecito, sussiste anche se questo si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui si assoggetti ad un’attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l’ordinaria diligenza, divenendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa. (Fattispecie in tema di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che potesse valere a ridurre l’ammontare del danno il rifiuto opposto dal lavoratore all’offerta di assunzione «ex novo», la quale avrebbe comunque comportato una scopertura contributiva e quindi un danno alla posizione pensionistica del lavoratore.) — Cass. Sez. L., sent. 9850 del 6-7-2002

 

Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente per effetto dei prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche in base ad un indice medio, tenuto conto che la liquidazione del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquidatorio di cui all’art. 2056 cod. civ., in cui è ricompresa la valutazione equitativa del danno stesso ex art. 1226 cod. civ.. — Cass. III, sent. 6590 del 8-5-2002

 

Nella materia delle assunzioni obbligatorie, in caso di illegittimo rifiuto di assunzione il danno da liquidare ex artt. 1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in caso di assunzione — e non nella minor misura liquidabile per la cd. perdita di «chances» deve essere delimitato temporalmente nell’ambito della pronuncia di secondo grado, in quanto per il periodo successivo alla stessa pronuncia manca il requisito dell’attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell’evento lesivo rappresentato dal perdurante stato di disoccupazione, dovendosi, per questo aspetto ulteriore, valutare adeguatamente quanta parte di pregiudizio si sarebbe potuta evitare ricercando con l’ordinaria diligenza un’altra occupazione, non essendo possibile al giudice del merito procedere ad una liquidazione equitativa del danno, dal momento che il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento del mancato guadagno nella misura suindicata. (Fattispecie relativa ad illegittima mancata assunzione di un centralinista non vedente da parte di un consorzio di bonifica). — Cass. Sez. L, sent. 5766 del 20-4-2002

 

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente — in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) — finisca per configurarsi nell’eziologia dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché «imposta» in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso. — Cass. Sez. L, sent. 5024 del 8-4-2002

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire alla causazione; solo per la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve valutare d’ufficio il possibile concorso di colpa del danneggiato. — Cass. Sez. L, sent. 5024 del 8-4-2002

 

In tema di danni da inadempimento delle obbligazioni, l’ordinaria diligenza richiesta al creditore dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., per escludere la sussistenza di un suo concorso colposo nella produzione del danno, non può consistere nel richiedere attività personali disagevoli, rilevanti spese straordinarie per conservare il patrimonio, ovvero la cessazione dell’attività imprenditoriale, anche ove la prosecuzione, in conseguenza dei danni subiti, divenga troppo costosa. — Cass. III, sent. 842 del 24-1-2002

 

La norma dell’art. 1227 cod. civ., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità: essa, quindi, implica che il danneggiato si comporti secondo l’ordinaria diligenza, ma non impone che esso si accolli attività straordinarie e particolarmente onerose per limitare gli effetti dannosi determinati dall’illecita condotta altrui. — Cass. III, sent. 317 del 11-1-2002

 

In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054 primo comma cod. civ., anche nel caso che il danneggiato non sia un terzo, ma lo stesso conducente; ciò in quanto l’art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione. Pertanto, se danneggiato è il conducente e questi non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno — non sufficiente, per il superamento della presunzione di responsabilità a suo carico, l’accertamento in concreto del nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento — il risarcimento spettantegli dovrà esser corrispondentemente diminuito, in applicazione del primo comma dell’art. 1227, cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ.. — Cass. III, sent. 200 del 9-1-2002

 

La prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte; egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l’azione risarcitoria del creditore, ha l’onere di prova imposto dall’art. 2697 cod. civ.. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che non aveva ridotto l’entità del risarcimento del danno dovuto da un datore di lavoro per licenziamenti illegittimi, respingendo la contraria eccezione del datore di lavoro che si basava sull’assunto secondo cui i lavoratori non avevano fornito la prova di aver tentato di essere assunti da altri imprenditori, in particolare iscrivendosi nelle liste del collocamento). — Cass. Sez. L, sent. 14592 del 20-11-2001

 

La banca girataria per l’incasso di un assegno bancario non trasferibile è mandataria del prenditore girante, ed è altresì sostituita alla banca trattaria nell’esplicazione del servizio bancario per quanto attiene all’identificazione del presentatore ed al conseguente pagamento cui quest’ultima è obbligata nei confronti del cliente. Ne consegue, da un canto, che detta banca girataria, dovendo, in sostituzione della banca trattaria, eseguire esattamente l’obbligazione derivante dalla convenzione di assegno, viene a trovarsi in rapporto con il traente, il quale, nell’ipotesi di pagamento male effettuato, può esercitare contro di essa l’azione contrattuale basata sulla convenzione di assegno, diretta alla ricostituzione dei fondi disponibili presso la banca trattaria per la somma corrispondente a quella indicata nell’assegno; dall’altro, che a detta banca girataria non è preclusa la domanda di restituzione nei confronti del presentatore dell’assegno qualora questi risulti diverso dal prenditore (e, perciò, non legittimato ad esercitare il relativo diritto cartolare). — Cass. I, sent. 14359 del 16-11-2001

 

In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, l’eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, né l’eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. — Cass. Sez. L, sent. 10523 del 1-8-2001

 

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, liquidato per equivalente e rivalutato fino alla data della decisione definitiva, è dovuto altresì il danno da ritardo, che può essere liquidato con criteri presuntivi ed equitativi e sulla base di un indice medio, anche attraverso l’attribuzione degli interessi ad un tasso decurtato rispetto alla misura legale. Tale decurtazione non è, invece, ammissibile in riferimento agli interessi riconosciuti a decorrere dalla sentenza e fino al soddisfo, in quanto detta sentenza trasforma un debito di valore in debito di valuta. — Cass. III, sent. 10300 del 27-7-2001

 

In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, incombe al danneggiato l’onere di provare il danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo. (Fattispecie in tema di richiesta di risarcimento danni da mancata assunzione presso l’ENEL a seguito di superamento di prove selettive). — Cass. Sez. L, sent. 7093 del 24-5-2001

 

Con riguardo all’esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., il giudice del merito è tenuto a svolgere l’indagine in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un’espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, con la conseguenza che non può essere rilevata dal giudice d’ufficio. (Nella specie la corte ha cassato la sentenza con cui i giudici di merito hanno valutato d’ufficio, ai fini della riduzione dell’entità del danno derivante dalla diffamazione a mezzo stampa, il mancato esercizio del diritto di rettifica da parte del danneggiato). — Cass. III, sent. 7025 del 23-5-2001

 

La pattuizione di una clausola penale con funzione di preventiva liquidazione del danno conseguente all’inadempimento della obbligazione primaria esclude la operatività della disciplina relativa alla evitabilità del danno ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ.. — Cass. II, sent. 6927 del 21-5-2001

 

Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Fattispecie di cui al secondo comma: dovere di correttezza – In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l’entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all’intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell’ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall’art. 1227 cod. civ..Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 maggio 2001, n. 6502

 

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (primo comma dell’art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché — mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso — la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione. — Cass. 2-4-2001, n. 4799

 

Il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro, ai sensi dell’art. 1227, comma primo cod. civ., può essere rilevato d’ufficio dal giudice. — Cass. 3-12-99, n. 13460

 

In tema di risarcimento del danno, mentre l’ipotesi, prevista dal comma secondo dell’art. 1227 cod. civ., in cui il debitore, con il proprio contegno colposo, abbia determinato un aggravamento del danno, costituisce oggetto di un’eccezione in senso proprio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 112 cod. proc. civ., il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso — ipotesi regolata dal comma primo dello stesso art. 1227 cod. civ. — è rilevabile d’ufficio. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, in sede di liquidazione del danno da mancata fruttificazione cagionato dall’impianto di una discarica di materiali inerti su di un terreno occupato per la esecuzione di opere relative alla costruzione dell’autostrada Messina-Palermo, aveva, d’ufficio, ritenuto un concorso di colpa delle danneggiate). — Cass. 19-11-98, n. 11654

 

Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito, e non può invocare il concorso di colpa del lavoratore, poiché egli ha il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo, nonostante la sua imprudenza o negligenza, la quale viene ad assumere solo l’efficacia di mera occasione o modalità dell’iter produttivo dell’evento. (Fattispecie relativa ad infortunio mortale occorso ad un lavoratore a cui il superiore qualificato aveva ordinato di riparare una valvola posta sul fondo di una cisterna di una nave, senza segnalare la pericolosità dell’operazione nelle circostanze concrete, senza ordinare e controllare l’impiego di mascherine e autorespiratori e senza imporre la presenza di altri operatori). — Cass. 16-7-98, n. 6993

 

Il principio desumibile dall’art. 1590 cod. civ. che legittima il locatore a rifiutare la riconsegna dell’immobile ed a pretendere il pagamento del canone fino alla sua rimessione in pristino, va coordinato con il principio di cui all’art. 1227, comma secondo, cod. civ. secondo il quale, in base alle regole dell’ordinaria diligenza, il creditore ha il dovere di non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto all’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa e, cioè, ad un facere non corrispondente all’id quod plerumque accidit. Ne deriva che il locatore non può rifiutare la riconsegna ma può soltanto pretendere il risarcimento del danno cagionato all’immobile, costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino e dalla mancata percezione del reddito nel periodo di tempo occorrente, nel caso in cui il deterioramento dipenda da inadempimento dell’obbligo di provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione ex art. 1576 cod. civ.; il locatore può invece rifiutare la riconsegna dell’immobile locato nel caso in cui il conduttore non abbia adempiuto all’obbligo, impostogli dal contratto, di provvedere alle riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione o per avere egli di propria iniziativa apportato trasformazioni o innovazioni, poiché in tale caso la rimessione in pristino richiederebbe l’esplicazione di un’attività straordinaria e gravosa e, cioè, un facere al quale il locatore non è tenuto secondo l’id quod plerumque accidit. — Cass. 13-7-98, n. 6856

 

La diligenza, richiesta dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., quale aspetto del più generale dovere di correttezza nei rapporti, non può essere altro che indirizzata al contenimento dei danni entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell’altrui colpa, e non può viceversa estrinsecarsi in un’attività che venga ad interessare abnormemente la sfera giuridica personale del creditore, creando obblighi autonomi ed in nessun modo collegati al normale processo evolutivo delle conseguenze dell’inadempimento, o del fatto illecito, ma al contrario condizionanti le scelte riconducibili alla libertà di iniziativa economica, o, più in generale, alla libertà di autodeterminazione quanto alle esigenze del consumo e della vita di relazione. Ne consegue che non può richiedersi al titolare di una concessione edilizia, annullata d’ufficio, di destinare la somma, necessaria alla realizzazione del progetto edificatorio, ad investimenti idonei a limitare il danno, che il soggetto abbia subito dalla forzata interruzione dell’attività costruttiva, e di cui l’amministrazione venga chiamata a rispondere in via civile dopo l’annullamento giurisdizionale dell’atto di ritiro della concessione. — Cass. 14-5-98, n. 4854

 

Il generale principio di solidarietà, immanente nel nostro ordinamento (come si desume tra l’altro dagli artt. 2 Cost. 1175 e 1227 cod. civ.) impone anche al conducente che abbia in tutto rispettato le norme del codice della strada, dinanzi alla scorrettezza altrui, di attivarsi per evitare il sinistro, secondo l’ordinaria diligenza, cioè scegliendo la manovra che per il guidatore medio e con riferimento alla situazione concreta, valutata ex ante, appariva più idonea ad evitare ad attenuare il danno. — Cass. 10-3-98, n. 2639

 

In tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, l’eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero deduca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione, né l’eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato. — Cass. Sez. Un. 3-2-98, n. 1099

 

Non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell’autore del danno a norma dell’art. 1227 cod. civ., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all’appaltatore nell’esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell’opera oggetto di appalto. — Cass. 5-12-97, n. 12347

 

Il creditore ha il dovere, ai sensi dell’art. 1227 comma secondo cod. civ., di attivarsi per evitare danni ascrivibili alla condotta di terzi. Tale dovere tuttavia, essendo contenuto nei limiti dell’ordinaria diligenza, non comporta per il creditore l’onere di adottare condotte gravose od eccezionali, oppure tali da esporlo a notevoli rischi o rilevanti sacrifici (nella specie, è stata esclusa la corresponsabilità del locatore che, sprigionatosi un incendio nell’immobile, si era astenuto dal partecipare alle operazioni di spegnimento, limitandosi a chiamare i vigili del fuoco). — Cass. 10-10-97, n. 9874

 

Se il conducente di un autoveicolo, procedendo a velocità eccessiva (art. 102 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), investe un pedone mentre attraversa la carreggiata fuori degli appositi spazi (art. 134 stesso d.P.R.), non può ritenersi più grave la colpa del primo in base alla maggiore gravità della sanzione penale, perché questa è correlata alla rilevanza sociale del bene protetto, e non alla gravità della colpa. — Cass. 7-8-97, n. 7313

 

Se il giudice di merito accerta la pericolosità e l’imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall’art. 2054, comma primo, cod. civ. — Cass. 16-9-96, n. 8281

 

Il secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., nel porre come condizione per il risarcimento dei danni l’inevitabilità degli stessi da parte del creditore, impone a questi una condotta attiva o positiva diretta ad impedire le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso. A tal fine, si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, un agricoltore aveva subito gravi danni ad un frutteto a causa dell’invasione di lepri provenienti da una limitrofa zona di ripopolamento dell’amministrazione provinciale. La S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha escluso che l’agricoltore, al fine di evitare il danno, avesse il dovere di recintare il proprio fondo). — Cass. 9-4-96, n. 3250

 

La norma di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., secondo la quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza non opera quando le parti abbiano preventivamente e convenzionalmente liquidato il danno causato dal ritardo. — Cass. 21-12-95, n. 13023

 

In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell’art. 1227 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056, primo comma, stesso codice) — concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato — non è applicabile nell’ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell’autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l’evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale. — Cass. 30-8-95, n. 9209

 

In tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull’an separato da quello sul quantum le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale; con la conseguenza che, qualora nel giudizio sull’an la parte interessata abbia prospettato elementi di fatto dai quali possa desumersi l’indicato concorso, una volta che sia stata definitivamente accertata la colpa del danneggiante, con condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni, e si sia escluso, sia pure implicitamente, il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio sul quantum. — Cass. 15-5-95, n. 5312

 

Non è configurabile la violazione del dovere di impiegare la ordinaria diligenza al fine di evitare il danno da parte del datore di lavoro che non provveda a stipulare un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare o ridurre il rischio del dipendente di dovere rispondere patrimonialmente degli errori commessi. Infatti il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno venga evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone attività gravose e comportanti rischi e spese. Inoltre le conseguenze previste dalla norma stessa si verificano a carico del creditore solo qualora sia provata, da parte del debitore, una sua condotta colposa ed il nesso causale tra questa e la produzione del danno. (Nella specie era in questione il dovere di un’associazione di imprenditori di garantire una copertura assicurativa per i danni causati dagli errori commessi dai dipendenti addetti al servizio di assistenza e consulenza, contabile e finanziaria, espletato a favore dei soci). — Cass. 5-5-95, n. 4873

 

Non è configurabile la violazione del dovere di impiegare la ordinaria diligenza al fine di evitare il danno da parte del datore di lavoro che non provveda a stipulare un contratto di assicurazione idoneo ad eliminare o ridurre il rischio del dipendente di dovere rispondere patrimonialmente degli errori commessi. Infatti il dovere di correttezza imposto al danneggiato dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., si riferisce a comportamenti attraverso cui con certezza il danno venga evitato o ridotto, mentre la stessa disposizione non impone attività gravose e comportanti rischi e spese. Inoltre le conseguenze previste dalla norma stessa si verificano a carico del creditore solo qualora sia provata, da parte del debitore, una sua condotta colposa ed il nesso causale tra questa e la produzione del danno. (Nella specie era in questione il dovere di un’associazione di imprenditori di garantire una copertura assicurativa per i danni causati dagli errori commessi dai dipendenti addetti al servizio di assistenza e consulenza, contabile e finanziaria, espletato a favore dei soci). — Cass. 5-5-95, n. 4873

 

In tema di risarcimento del danno nei rapporti obbligatori, nella nozione di ordinaria diligenza del creditore di cui all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., rientra anche il tempestivo esercizio del proprio diritto, ossia l’esercizio non differito fino al limite del termine di prescrizione, qualora il trascorrere del tempo possa determinare un incremento del danno. Ne consegue che, con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, il danno subito dall’invalido, o da altro soggetto appartenente alle categorie protette avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, a causa dell’ingiustificato rifiuto di assunzione opposto dall’imprenditore, e corrispondente alle retribuzioni non percepite, non è risarcibile, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nella misura in cui il danneggiato abbia trascurato di attivarsi per evitarlo, mostrando una negligenza di cui possono essere sintomi, complessivamente considerati, la mancata reiscrizione nelle liste di collocamento e l’aver lasciato trascorrere alcuni anni tra il suddetto rifiuto e l’azione giudiziaria intesa alla realizzazione del diritto all’assunzione ed al risarcimento; in tal caso la misura del danno risarcibile può essere determinata, eventualmente per sottrazione, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. — Cass. 26-11-94, n. 10072

 

Poiché il secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., nell’escludere che il creditore possa avere diritto al risarcimento dei danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, e nel porre, quindi, sul suddetto creditore, il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subito, fa esplicito riferimento all’elemento della colpa, il giudice deve prendere in considerazione non ogni comportamento che astrattamente possa aggravare il danno, ma solamente quel comportamento che eccede i limiti dell’ordinaria diligenza. — Cass. 14-6-94, n. 5766

 

In materia di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108), benché la deduzione relativa al cosiddetto aliunde perceptum integri una eccezione in senso proprio — in quanto per suo tramite si oppone l’esistenza di un determinato fatto, impeditivo del diritto fatto valere in giudizio, ulteriore rispetto a quelli appartenenti al thema decidendi introdotto dalla domanda —, per cui essa, oltre a non poter essere sollevata d’ufficio dal giudice, è soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., è tuttavia possibile che l’interesse all’allegazione di parte sorga in un momento successivo all’inizio del processo per essersi in quel determinato (successivo) momento verificato il relativo evento, con la conseguenza che, avendo la preclusione effetto per il tempo passato ma non per quello presente e futuro, al debitore è consentito di dedurre e di dimostrare, anche nel corso della fase istruttoria del giudizio di primo grado e per la prima volta negli atti che danno vita al giudizio di appello (atto d’impugnazione o memoria difensiva di costituzione), quei fatti successivamente intervenuti, od il protrarsi di fatti intervenuti in precedenza, dai quali possa derivare una diminuzione dell’entità del risarcimento dovuto al creditore. — Cass. 14-6-94, n. 5766

 

Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l’indagine deve essere limitata all’esistenza della causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto al terzo danneggiante solo nell’ipotesi in cui l’evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l’esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato. — Cass. 5-5-94, n. 4332

 

L’art. 1227, comma primo, cod. civ., a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità (presunta) del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso. — Cass. 26-4-94, n. 3957

 

Con riguardo all’esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., il giudice del merito è tenuto a svolgere l’indagine in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un’espressa istanza del debitore, in quanto nella suddetta ipotesi la colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l’azione del creditore. — Cass. 12-7-93, n. 7672

 

Quando la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.), la valutazione dell’incidenza dell’inadempimento sull’intero contratto è stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra singoli inadempimenti considerati nella clausola e risoluzione dell’intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può più essere contestato né ai fini dell’accertamento giudiziale sull’avvenuta risoluzione, né agli effetti del risarcimento del danno, che va ricondotto al venire meno dell’intero contratto, e non limitato al singolo inadempimento considerato nella clausola risolutiva espressa. Tantomeno, per pervenire ad una riduzione dei danni risarcibili, può essere invocato l’art. 1227 cod. civ., in quanto, poiché la legge riconosce al contraente adempiente il potere di provocare la risoluzione del contratto, non può nella stessa condotta essere ravvisato un fatto colposo, ovvero il mancato impiego dell’ordinaria diligenza. — Cass. 28-1-93, n. 1029

 

La possibilità astratta che il creditore abbia di esperire, dopo la costituzione in mora, le azioni necessarie al recupero del proprio credito non assume di per sé, ove non sia stata prontamente utilizzata, rilievo limitante dell’ammontare del risarcimento dovuto dal debitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui al capoverso dell’art. 1227 cod. civ., in quanto l’ivi prevista non risarcibilità di danni evitabili dal creditore con l’ordinaria diligenza, pur postulando non già semplicemente l’astensione di questi da comportamenti idonei ad aggravare il pregiudizio, bensì un impegno positivo al compimento delle attività che possano evitare tale aggravamento, esclude che tale impegno possa trasmodare in attività gravose o eccezionali, talché la suddetta possibilità assume rilevanza ai fini suddetti solo quando, oltre alla sua sussistenza, risulti anche accertata la mancanza, per la sua concreta realizzazione, della necessità di un comportamento in tal guisa eccedente i limiti dell’ordinaria diligenza richiesta dalla norma. — Cass. 14-1-92, n. 320

 

Ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore — che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento — l’art. 1227, secondo comma cod. civ., nel porre la condizione dell’inevitabilità, da parte del creditore, con l’uso dell’ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest’ultimo la mera inerzia, di fronte all’altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall’aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, all’uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. — Cass. 20-11-91, n. 12439

 

Il dovere di correttezza imposto dall’art. 1227 cod. civ. al danneggiato presuppone una attività dalla quale certamente il danno sarebbe stato evitato o ridotto, ma non implica l’obbligo di iniziare una azione giudiziaria o un’azione esecutiva, in quanto il creditore non è tenuto ad una attività gravosa o implicante rischi o spese, né a provvedere ad esecuzione forzata, anche se ciò rientra nelle sue facoltà. — Cass. 7-5-91, n. 5035

 

La presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell’art. 2050 cod. civ. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell’esercente l’attività pericolosa l’onere di dimostrare l’adozione di «tutte le misure idonee ad evitare il danno». Pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate. L’accertamento relativo alla idoneità delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente il rapporto eziologico e la natura della attività) integra un’indagine di fatto riservata al giudice del merito il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte solo se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto. — Cass. 29-4-91, n. 4710

 

Il diritto del creditore di una somma di denaro al risarcimento del maggior danno subito durante la mora debendi, a norma dell’art. 1224, comma secondo, cod. civ., non può essere escluso o limitato, ai sensi dell’art. 1227, comma secondo, cod. civ., in relazione al tempo lasciato trascorrere dal creditore medesimo prima di esercitare l’azione giudiziaria, ed al conseguenziale aumento dell’entità del pregiudizio, trattandosi di effetti che spetta al debitore di evitare, adempiendo sollecitamente l’obbligazione. — Cass. 22-3-91, n. 3101

 

L’art. 1227, secondo comma, cod. civ., il quale esclude il risarcimento dei maggiori danni che trovano la loro origine in un comportamento colposo del creditore, non può trovare applicazione in ordine alle maggiori somme che il debitore deve corrispondere per effetto della svalutazione monetaria. Pertanto nessuna influenza può avere, a fini limitativi di quest’ultima obbligazione, il fatto che il creditore abbia trascurato di chiedere tempestivamente il risarcimento o abbia condotto con lentezza l’azione giudiziaria. — Cass. 7-3-91, n. 2410

 

Con riguardo all’azione risarcitoria contro un medico, per lesioni personali che l’attore, all’epoca minorenne ed a carico dei genitori, abbia subito a causa di errori di diagnosi e cura commessi da detto convenuto, la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi ed agli effetti dell’art. 1227 cod. civ., in relazione al ritardo con cui sia stato sottoposto a nuovo ed appropriato intervento specialistico, va riscontrata esclusivamente in relazione alla colpevolezza del comportamento del minore e non di quello dei suoi genitori, tenuto conto della mancanza di autonomia decisionale del minore medesimo in ragione della dipendenza, anche economica, dai genitori obbligati a tutelare la sua salute ed a prendere le decisioni necessarie a tal fine. — Cass. 7-3-91, n. 2384

 

Il datore di lavoro onerato, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore non ha conseguito — e che avrebbe potuto conseguire, se fosse stato tempestivamente assunto, nello stesso periodo — dalla data dell’avviamento o da quella della «presentazione» del lavoratore in azienda, salva la prova, a carico del datore di lavoro, dell’eventuale concorso del fatto colposo dello stesso lavoratore ai sensi dell’art. 1227, comma secondo, cod. civ. — Cass. 10-11-90, n. 10851

 

Nei contratti con prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la propria prestazione non è tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell’altro contraente, a svolgere attività per conseguire aliunde la controprestazione, dato che gli artt. 1175, 1227 e 1375, pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sono dettati allo scopo di vietare comportamenti vessatori ed ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazioni specifiche del debitore, o le conseguenze dell’inadempimento a lui imputabile. — Cass. 7-8-90, n. 7987

 

Il dovere — imposto al creditore o al danneggiato dall’art. 1227, comma 2, c.c. — di evitare, usando la normale diligenza, i danni che possono essere arrecati alla propria sfera giuridica dall’altrui comportamento illecito, sussiste anche se questo si protrae nel tempo, sempre che la sua osservanza non si riveli troppo onerosa e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione; pertanto, non può esigersi che il creditore o il danneggiato, per non aggravare le conseguenze dannose che gli derivano dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui si assoggetti ad un’attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l’ordinaria diligenza, dividendo la sua inerzia rilevante solo quando essa sia ascrivibile a dolo o colpa. — Cass. 27-6-90, n. 6547

 

Con riguardo all’ipotesi della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure imposte dall’art. 2087 cod. civ. a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, l’eventuale colpa di quest’ultimo non elimina la responsabilità civile dell’imprenditore (nella specie, per la tardiva dotazione di mezzi di contenimento della rumorosità delle attrezzature adoperate), la quale è esclusa solo nel caso di dolo del dipendente o di rischio elettivo generato da una attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso. — Cass. 6-7-90, n. 7101

 

L’assicuratore, che ha pagato l’indennizzo al danneggiato e agisce in confronto dei terzi responsabili del fatto illecito dannoso in forza della surrogazione nei diritti dell’assicurato prevista dall’art. 1916 cod. civ., incontra un limite al suo diritto nell’entità della somma dovuta dal terzo al danneggiato, ma non nel concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del danno da lui subito. — Cass. 5-5-90, n. 3737

 

In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l’entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all’intervento stesso e non essendo, quel rifiuto, inquadrabile nell’ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall’art. 1227 cod. civ. — Cass. 3-2-90, n. 772

 

Il comma secondo dell’art. 1227 cod. civ. non concerne l’ipotesi del concorso di colpa nella produzione dell’evento dannoso, prevista nel primo comma dello stesso articolo al limitato fine di una riduzione proporzionale del risarcimento, ma presuppone che il comportamento del danneggiato sia stato unica causa efficiente del predetto evento e si riferisce alle ulteriori conseguenze dannose che, a causa del mancato uso della ordinaria diligenza, abbiano aggravato il danno diretto. Consegue che la suddetta disposizione non trova applicazione ove il giudice del merito abbia ritenuto che alla produzione dell’evento lesivo abbiano concorso sia l’agente che il danneggiato. — Cass. 15-3-89, n. 1306

 

La surrogazione dell’assicuratore, ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., nei diritti dell’assicurato danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell’indennità pagata, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba, in concreto, per il risarcimento al danneggiato. Ne consegue che l’eventuale concorso di colpa di quest’ultimo rileva solo in quanto riduce l’ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell’assicuratore. — Cass. 25-11-88, n. 6339

 

In materia di responsabilità aquiliana, il rigore del principio dell’equivalenza delle cause posto dall’art. 40 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causativa, trova il suo necessario temperamento nel principio della causalità sufficiente, o della causalità giuridica, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 dello stesso codice, in base al quale, se una di tali azioni — che può consistere anche nel comportamento della vittima — risulti, per la sua sufficienza, tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, risponde dell’evento dannoso soltanto l’autore della condotta sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi esclusiva rilevanza giuridica rispetto alla produzione dell’evento. L’accertamento del giudice del merito circa la rilevanza causale — esclusiva o concorrente (artt. 1227 e 2056 c.c.) — della condotta del danneggiato si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. — Cass. 7-4-88, n. 2737

 

La norma dell’art. 1227 c.c., concernente il concorso del fatto colposo del creditore, si limita a fare applicazione concreta alla colpa del danneggiato del più generale principio di causalità, ma non implica l’affermazione di un dovere primario del danneggiato di ovviare all’inerzia del responsabile, accollandosi attività straordinarie e particolarmente onerose, per limitare gli effetti dannosi determinati dall’illecita condotta altrui. — Cass. 25-3-88, n. 2589

 

La disposizione del primo comma dell’art. 1227 cod. civ. — secondo cui, se il fatto colposo del creditore (o del suo ausiliario) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate — impone al giudice di procedere ex officio all’accertamento di tutti i fattori causali del pregiudizio e del concorso di colpa del creditore secondo un apprezzamento di fatto rimesso ai suoi poteri istituzionali e sottratto al sindacato in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici, anche con riguardo alla misura della diminuzione del risarcimento. — Cass. 29-2-88, n. 2123

 

Il concorso del fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo la previsione dell’art. 1227 cod. civ. integra un’eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere dal danneggiante in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. — Cass. 11-2-88, n. 1473

 

L’inosservanza del dovere di diligenza che dall’art. 1227 cod. civ. (richiamato dall’art. 2056) è posto a carico del danneggiato si pone come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante e costituisce, quindi, materia di eccezione sostanziale, come tale non proponibile per la prima volta con la comparsa conclusionale. — Cass. 9-7-87, n. 5989

 

Qualora l’evento dannoso sia ricollegabile, in base agli ordinari principi in tema di nesso di causalità, anche a comportamento del danneggiato, trova applicazione l’art. 1227, 1° co., c.c., il quale nega il ristoro di quella porzione del subito pregiudizio che discenda dal fatto del creditore, mentre non è invocabile il disposto del secondo comma del medesimo art. 1227, riferentesi alla diversa situazione in cui il danneggiato sia estraneo alla produzione dell’evento, ma, dopo il suo verificarsi, abbia omesso di far uso della normale diligenza per circoscrivere l’incidenza negativa sul proprio patrimonio dell’evento stesso. — Cass. 13-3-87, n. 2655

 

La presunzione di colpa del conducente prevista dal primo comma dell’art. 2054 cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana; pertanto, il fatto che il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione non preclude la indagine circa l’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato. — Cass. 3-3-87, n. 2216

 

Qualora il danno causato da fatto illecito del terzo si produca ovvero si accresca per una condizione insita nella cosa danneggiata, occorre stabilire se si tratti di una sua qualità naturale, nel qual caso il terzo risponde all’intero pregiudizio arrecato, ovvero di una situazione comunque attribuibile al comportamento, colposo anche omissivo, di chi ha la custodia e la disponibilità della cosa; in quest’ultimo caso la condotta colposa del danneggiato costituisce una concausa dell’evento dannoso, con la conseguenza che il terzo autore dell’illecito dovrà rispondere del nocumento prodotto solo nella misura in cui esso gli è addebitabile, restando l’altra parte a carico del danneggiato stesso, ai sensi degli artt. 1127 e 2056 cod. civ., in proporzione del suo concorso causale. — Cass. 5-2-87, n. 1137

 

Concorso del fatto colposo del creditore – Struttura della norma – A differenza dell’ipotesi regolata dal primo comma dell’art. 1227 c.c. — che concerne l’incidenza del comportamento colposo del creditore danneggiato nella determinazione del danno, la quale rileva ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento — l’ipotesi disciplinata dal secondo comma della stessa norma, in presenza di un fatto dannoso, sotto il profilo causale, imputabile al solo debitore, ne esclude la risarcibilità limitatamente alle conseguenze ulteriori che il creditore avrebbe potuto evitare con il proprio comportamento, successivo all’evento. In relazione a detta seconda ipotesi, il contegno del creditore va valutato — indipendentemente dalla violazione di obblighi contrattuali — sotto il profilo della eventuale omissione della “ordinaria diligenza”  richiesta dal medesimo art. 1227. — Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 10 dicembre 1986, n. 7319

 

Qualora il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dall’illecito commesso nei confronti del figlio, è opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore; tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore abbia agito esclusivamente quale rappresentante del minore danneggiato. — Cass. 11-4-86, n. 2549

 

Il dovere del creditore di cooperare, se necessario, in relazione alla natura della prestazione, all’adempimento del debitore, non costituisce vera e propria obbligazione del creditore nei confronti di quest’ultimo, ma si configura, invece, come un mero dovere strumentale rispetto all’adempimento stesso, senza che per esonerarsi dalle conseguenze della violazione del suddetto dovere il creditore possa invocare l’impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile a norma dell’art. 1218 cod. civ. — Cass. 8-2-86, n. 809

 

Nella determinazione del risarcimento dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice del merito non può prescindere dalla disoccupazione effettivamente patita dal lavoratore, come conseguenza immediata e diretta del comportamento del datore di lavoro, e deve altresì tener conto della condotta del lavoratore, valutando la parte di danno che costui avrebbe potuto evitare, qualora, invece di tenere un comportamento omissivo od inerte, avesse ricercato, con l’ordinaria diligenza, un’altra occupazione. — Cass. 27-4-85, n. 2751

 

L’eventuale concorso del fatto colposo del creditore, idoneo — secondo la previsione dell’art. 1227 cod. civ. — a ridurre l’entità del risarcimento sino ad escluderlo per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, costituisce una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, per cui, in base ai principi sull’onere della prova dettati dall’art. 2697 cod. civ., deve essere provato da chi intende avvalersi della relativa eccezione. — Cass. 9-2-85, n. 1061

 

Il debitore inadempiente, seppure non può impedire la risoluzione del contratto con adempimento successivo alla proposizione della relativa domanda da parte del creditore, tuttavia può, in corso di causa, offrire la somma dovuta — comprensiva di capitale, interessi e danni — al fine di impedire gli ulteriori effetti della sua mora, consistenti nella maturazione degli ulteriori interessi e degli ulteriori danni, senza che rilevi — ai suddetti effetti — il rifiuto dell’offerta da parte del creditore, non potendo questi aggravare, con il proprio comportamento, la situazione del debitore. — Cass. 29-11-84, n. 6254

 

In tema di risarcimento del danno il principio di irrisarcibilità dei danni evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza dal danneggiato trova limite nel divieto assoluto di intervento che, pur nel fine lecito di contenere l’iter evolutivo dei danni, comporti alterazione di luoghi, opere o cose comunque connessi geneticamente all’inadempimento contrattuale. — Cass. 28-4-84, n. 2675

 

L’art. 1227, primo comma, cod. civ., operante anche in caso di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c. prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, soltanto la diminuzione del risarcimento al medesimo dovuto, proporzionalmente alla gravità della colpa di questi ed all’entità delle sue conseguenze operandosi così una compensazione parziale in sede di liquidazione del danno, senza che il menzionato fatto concorrente possa venire altresì preso in considerazione come produttivo di un’autonoma ragione di danno risarcibile in favore del danneggiante. — Cass. 24-2-84, n. 1344

 

Allo scopo di evitare le conseguenze che derivano dall’art. 1227 cod. civ., il creditore di una prestazione non è tenuto, in caso di inadempimento del debitore, a conseguire aliunde la prestazione stessa. Pertanto, non può essere considerato colposo o comunque non diligente il comportamento del creditore che ometta di acquistare da altri la merce che il venditore era obbligato a consegnargli in forza del contratto inadempiuto per fatto imputabile a quest’ultimo. — Cass. 6-8-83, n. 5274

 

La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2053 cod. civ. a carico del proprietario per i danni cagionati dalla rovina di un edificio o di altra costruzione può essere vinta unicamente dalla prova, su quello gravante, che la rovina «non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione» e cioè dalla ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore ovvero di altri fatti, posti in essere da un terzo o dallo stesso danneggiato, i quali assurgano, nella causazione dell’evento dannoso, a fatti estranei alla sfera d’azione del proprietario dell’immobile, che abbiano cioè un’efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) di lui con la conseguenza che tali fatti non sono ravvisabili nell’attività svolta sull’immobile da altro soggetto per incarico del proprietario. — Cass. 24-3-83, n. 2079

 

Il secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., statuendo che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, postula che il fatto del debitore sia la causa unica ed efficiente dell’evento dannoso e che il creditore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto eliminare o attenuare le conseguenze patrimoniali. — Cass. 3-3-83, n. 1594

 

In tema di responsabilità per fatto illecito, il principio della proporzionale riduzione del risarcimento del danno, in ragione della entità percentuale del contributo causale del comportamento del danneggiato (art. 1227 primo comma, cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ.), trova applicazione anche nel caso in cui quest’ultimo sia soggetto incapace. — Cass. 24-2-83, n. 1442

 

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, l’art. 2052 cod. civ. stabilisce a carico del proprietario dell’animale una presunzione di colpa a vincere la quale non è sufficiente la prova di avere usato la comune diligenza nella custodia dell’animale, ma occorre la prova del caso fortuito. In questo è riconducibile anche la colpa del danneggiato, che, però, per avere effetti liberatori, deve consistere in un comportamento cosciente che assorba l’intero rapporto causale, e cioè in una condotta che, esponendo il danneggiato al rischio e rendendo questo per ciò stesso possibile in concreto, si inserisca in detto rapporto con forza determinante. — Cass. 23-2-83, n. 1400

 

Il giudice deve porsi d’ufficio l’indagine sul concorso di colpa del danneggiato nei casi in cui il convenuto si sia limitato a contestare in toto la propria responsabilità, attribuendo alla vittima la colpa esclusiva del sinistro; quell’indagine rientra, pertanto, nei doveri della motivazione del giudice del merito, una volta che egli abbia escluso la tesi della responsabilità unica del danneggiato. — Cass. 8-11-82, n. 5868

 

L’art. 1227 cod. civ., nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni subiti dal creditore per colpa propria, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali del pregiudizio, così da imporgli di indagare d’ufficio sulla eventuale concorrenza di colpa del danneggiato e della sua incidenza sulla genesi del danno. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto carente di motivazione la sentenza che — in tema di appalto per la lavorazione (stampaggio) di tessuti — non aveva considerato la configurabilità o meno del concorso di colpa del committente che aveva consegnato stoffa da lavoratore leggermente degradata). — Cass. 6-6-81, n. 3656

 

L’omissione del comportamento che, a norma dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., il creditore avrebbe dovuto tenere usando l’ordinaria diligenza non rientra nella fattispecie causativa del danno derivato al creditore medesimo, concorrendo con l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore (fattispecie configurata, invece, nel primo comma dello stesso articolo), ma incide sull’esistenza o sulla misura del danno, rapportabile esclusivamente all’inadempimento o all’inesatto adempimento del debitore, poiché quel comportamento, se fosse stato tenuto dal creditore, avrebbe eliso in tutto o in parte il danno gia causato. La relativa questione, pertanto, va proposta ed esaminata non nel giudizio di responsabilità, avente per oggetto la causazione del danno, ma nel giudizio di liquidazione, avente per oggetto l’esistenza e la misura del danno, qualora tale giudizio sia scisso dal primo, limitato alla pronuncia di condanna generica. — Cass. 9-2-81, n. 795

 

Il fatto del terzo o dello stesso danneggiato, per potere assumere l’efficacia di fortuito — che esclude, ai sensi dell’art 2051 cod. civ., la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia — deve inserirsi, nella determinazione dell’evento dannoso, con impulso causale autonomo rispetto alla sfera di azione del custode ed essere da quest’ultimo — che ha l’obbligo di adottare le misure idonee onde impedire, nei limiti della prevedibilità, che la cosa possa arrecare danni a terzi — non prevedibile né evitabile. — Cass. 20-1-81, n. 481

 

Perché possa darsi luogo alla diminuzione del risarcimento del danno da illecito civile per concorso del creditore nella produzione del danno stesso (art. 1227, primo comma, cod. civ.), è necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all’esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a ridurre, o escludere, gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento. (Nella specie, si è escluso il concorso di colpa del mercante d’arte che, avendo acquistato un’opera poi risultata falsa, non ne aveva controllato l’originalità al momento dell’acquisto e si era affidato alla garanzia del venditore, non essendo egli giuridicamente tenuto al detto controllo). — Cass. 17-1-81, n. 420

 

Il principio secondo cui il danneggiato non deve aggravare, con la sua inerzia post eventum, l’entità del pregiudizio subito va inteso entro i limiti derivanti dall’esigenza di tutelare il proprio diritto al risarcimento; tale soggetto, pertanto, non è tenuto ad effettuare delle riparazioni per suo conto, se ciò può eliminare la prova del fatto illecito o comunque pregiudicare l’azione di danni verso il responsabile. L’individuazione del momento nel quale, in relazione alle singole fattispecie, detta esigenza possa ritenersi superata costituisce valutazione di merito, in quanto legata a molteplici elementi, quali la natura e le caratteristiche del danno, la pericolosità dello stato dei luoghi nei confronti dei terzi, la destinazione della cosa danneggiata. — Cass. 18-9-80, n. 5303

 

In caso di danno sofferto dal committente e derivato dal concorso di azioni del commesso e di altro soggetto, la responsabilità di quest’ultimo per il risarcimento risulta limitata a causa del concorso dell’azione del commesso nella produzione dell’evento. Infatti il danneggiato (committente) risponde del fatto di uno degli autori del danno (commesso) e non può attribuire al terzo, coautore dell’evento lesivo, quella parte di responsabilità che si ricollega alla condotta del soggetto che è a lui imputabile. — Cass. 30-5-80, n. 3565

 

La clausola penale — salvo il caso di riduzione ex art. 1384 cod. civ. ove il suo ammontare sia manifestamente eccessivo — non può essere ridotta per effetto della disposizione di cui all’art. 1227 cod. civ. che prevede il concorso del fatto colposo del creditore, dal momento che la clausola penale, quale mezzo di liquidazione preventiva del danno in misura quantitativamente determinata esclude la possibilità di qualsiasi prova di danno maggiore o minore. — Cass. 24-4-80, n. 2749

 

Il principio secondo cui non può configurare un concorso di colpa (ex art. 1227 cod. civ.) il semplice ritardo nella richiesta di tutela giurisdizionale da parte del danneggiato non può trovare applicazione nella fattispecie della responsabilità processuale aggravata, disciplinata dall’art. 96 cod. proc. civ., in quanto il danno dipendente dalla proposizione di una lite temeraria, dalla richiesta di una misura cautelare o dall’inizio di un’esecuzione forzata effettuati senza la normale prudenza per un diritto inesistente è sempre influenzato e aggravato dalla durata eccessiva del processo, al cui verificarsi può concorrere il comportamento inattivo della controparte. — Cass. 3-4-80, n. 2165

 

Colui che si è obbligato a sorvegliare un incapace è liberato dalla responsabilità per i danni da questo subiti soltanto se prova, a norma dell’art. 1218 cod. civ., che l’adempimento della sua prestazione è stato impossibile per causa a lui non imputabile. Né la colpa dell’incapace danneggiato può costituire causa di esclusione o diminuzione della responsabilità del sorvegliante, poiché la prestazione cui questi è tenuto è proprio quella d’impedire che il sorvegliato cagioni danno a sé o ad altri a causa della propria incapacità. — Cass. 10-3-80, n. 1601

 

Il principio di cui al secondo comma dell’art. 1227 cod. civ., concernente la non risarcibilità dei danni evitabili con l’uso dell’ordinaria diligenza, non è applicabile nel caso in cui l’attività a tal fine esperibile dal danneggiato implichi l’esborso di spese considerevoli né, comunque, allorché l’omissione del danneggiato consista nella mancata impugnazione di un determinato provvedimento amministrativo (nella specie, dispensa dal servizio per l’inabilità derivante dal fatto illecito), in mancanza della prova che l’esperimento di siffatto rimedio avrebbe sortito esito positivo. — Cass. 26-1-80, n. 643

 

L’accertamento dell’idoneità e sufficienza dell’attività del danneggiato a costituire causa esclusiva dell’evento dannoso — che vale a superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché ad escludere il concorso di colpa del medesimo — è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. — Cass. 7-1-80, n. 98

 

Il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo la previsione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l’evento medesimo. Pertanto, l’omessa predisposizione di una copia del dattiloscritto di opera letteraria, da parte del suo autore, può giustificare l’applicazione della citata norma, ove ne ricorrano gli indicati requisiti, al fine della diminuzione del danno a detto autore dovuto da chi abbia smarrito quel dattiloscritto, affidatogli per la stampa. — Cass. 18-5-79, n. 2861

 

Ai sensi degli artt. 1227 cod. civ. e 41 cod. pen., il mancato assolvimento, da parte del danneggiato, dell’onere di usare la dovuta diligenza per attenuare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito non interrompe il nesso causale fra questo e l’evento dannoso, e, quindi, non esclude, ma attenua soltanto la responsabilità dell’autore dell’illecito medesimo. — Cass. Sez. Un. 17-11-78, n. 5328

 

Nel giudizio diretto alla liquidazione del danno, a seguito di condanna generica, il concorso del fatto colposo del creditore è deducibile solo sotto il profilo del mancato uso dell’ordinaria diligenza nell’evitare od attenuare le conseguenze dannose della condotta del debitore (art. 1227, secondo comma, cod. civ.), trattandosi di circostanze estranee e successive a tale condotta, ma non anche sotto il profilo del colposo concorso del creditore medesimo nella determinazione dell’evento (art. 1227, primo comma, cod. civ.) neppure al fine di una riduzione del danno da risarcire, trattandosi di questione attinente all’accertamento delle cause produttive del danno, e demandata quindi, in via esclusiva, al giudice dell’an debeatur. — Cass. 20-6-78, n. 3031

 

In ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando nell’ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato. — Cass. 6-5-78, n. 2189

 

Qualora, verificatosi l’evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l’obbligazione risarcitoria dello autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. — Cass. Sez. Un. 9-1-78, n. 57

 

In materia di condanna generica al risarcimento del danno, la serie causale inizia, ma non si esaurisce, con il fatto o il comportamento potenzialmente dannoso del debitore stesso. Essa si svolge, invece, in quel seguito di accadimenti, da accertarsi nel giudizio di liquidazione, che fanno assurgere quella potenzialità astratta ad attualità concreta, secondo le modalità e la misura da determinarsi caso per caso. Conseguentemente, il giudicato di condanna generica del debitore non preclude nel successivo giudizio di liquidazione l’eccezione di concorso di colpa del creditore e il relativo accertamento. — Cass. 17-11-77, n. 5029

 

L’assicurato con l’i.n.a.m. deve dare avviso della malattia all’istituto, in mancanza di diverse disposizioni nella legge n. 138 del 1943, nel termine di tre giorni di cui all’art 1913 cod. civ. Tuttavia dal principio generale, sancito dall’art. 1227 cod. civ. e più specificamente dall’art. 1915 cod. civ., secondo cui la misura del risarcimento o dell’indennizzo si riduce in proporzione della dannosità di un eventuale comportamento colposo del danneggiato, si ricava che nessuna riduzione dell’indennità assicurativa deve operarsi qualora dal mancato avviso non sia derivato alcun danno per l’assicuratore. — Cass. 13-9-77, n. 3966

 

Il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso. Pertanto, in tema di danni conseguenti ad incidente stradale, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono risarcibili solo nella misura corrispondente all’obbiettivo costo della riparazione medesima, desumibile dai prezzi normalmente praticati in una determinata zona, mentre non possono far carico al responsabile le somme che il danneggiato abbia erogato in misura superiore a quel costo, salvo che quest’ultimo dimostri la ricorrenza di particolari ragioni giustificative del maggiore esborso (quale, ad esempio, la necessità di rivolgersi ad un’unica officina di riparazioni). — Cass. 3-6-77, n. 2268

 

In tema di inadempimento contrattuale, affinché il debitore possa invocare una riduzione del proprio obbligo risarcitorio, per concorso di colpa del creditore, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., è necessario che il creditore medesimo sia tenuto, per legge, per contratto, o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all’esecuzione del rapporto obbligatorio ed idoneo a ridurre gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento. — Cass. 28-5-77, n. 2194

 

L’art. 1227, secondo comma, cod. civ., nell’escludere il risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza, fa carico al creditore medesimo di non concorrere, con comportamento contrario a buona fede, ad aggravare i danni derivanti dall’inadempimento, ma non anche di sostituirsi al debitore nell’adempimento della obbligazione. — Cass. 27-5-77, n. 2179

 

Qualora un fatto illecito produca, in successione di tempo, due danni diversi, il risarcimento del primo ha lo scopo di ristorare per equivalente il danneggiato dal pregiudizio subito, ma non lo obbliga ad impiegare la relativa somma nella eliminazione della possibilità del verificarsi di un ulteriore danno restando ciò a carico del danneggiante. Pertanto, la circostanza che il danneggiato non si sia adoperato a rimuovere quella causa non è di per sé ostativa alla risarcibilità del secondo danno, salva la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 cod. civ. — Cass. 16-5-77

 

Il debitore, al fine di invocare una riduzione della propria obbligazione per fatto del creditore, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., deve dimostrare non solo la colpevolezza della condotta del creditore stesso, ma anche il nesso causale fra quella condotta e le conseguenze pregiudizievoli che si pretendono da essa derivate. Ne deriva che, ove detto comportamento colposo del creditore consista nel non essersi adeguatamente difeso, in un giudizio contro di lui promosso da terzi ed incidente sull’ammontare del credito, spetta al debitore, al fine indicato, di provare che tale negligenza abbia avuto influenza sull’esito del giudizio. — Cass. 17-11-76, n. 4291

 

Il comportamento colposo del creditore che abbia concorso a cagionare il danno non può venir preso in considerazione in sede di condanna generica al risarcimento del danno, ma, unicamente, nel successivo giudizio di liquidazione, nel quale, provvedendo alla liquidazione concreta del danno, il giudice può diminuirne l’importo secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, come dispone l’art. 1227 cod. civ. — Cass. 1-6-76, n. 1970

 

In materia contrattuale, il dovere del creditore di cooperare al fine di eliminare o attenuare il danno provocato dall’altrui inadempimento, ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., va coordinato col diritto di autodifesa riconosciuto dall’art. 1460 cod. civ., per mezzo dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum, e poiché l’esercizio di tale facoltà può determinare un aggravamento del danno è ipotizzabile un conflitto fra le norme predette, nel qual caso deve ritenersi prevalente quella di cui all’art. 1460 cod. civ. Tuttavia tale principio va circoscritto dal limite posto dalla stessa norma, e cioè dalla condizione che il rifiuto della propria prestazione da parte del contraente in bonis non sia contrario alla buona fede. Siffatta contrarietà può ritenersi esistente sia nell’ipotesi di sproporzione fra la prestazione insoddisfatta e quella di cui si chiede l’esecuzione, sia nei casi in cui l’inadempimento si esaurisce in un breve e tollerabile ritardo, ovvero sia giustificato da forza maggiore. Infine possono assumere rilievo, ai fini del giudizio sulla contrarietà alla buona fede, anche i motivi che hanno ispirato in concreto la reazione del contraente in bonis quando essi siano banali, sproporzionati e riprovevoli, così da dar luogo ad atti emulativi. — Cass. 1-3-76, n. 672

 

Il principio sancito dall’art. 1228 cod. civ. (costituente estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 204 e 2049 cod. civ.), in base al quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione, è applicabile anche al concorso di colpa del creditore, nelle due distinte ipotesi disciplinate dall’art. 1227 cod. civ., nel senso che, al fine di accertare un eventuale concorso di colpa del creditore stesso nella produzione del danno cagionato dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento del debitore, non può non farsi riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari del creditore, nel compimento delle attività collegate all’esecuzione della prestazione del debitore. — Cass. 22-1-76, n. 185

 

La provocazione, anche se accertata in sede penale per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. proc. pen., non può essere valutata al fine di diminuire la misura del risarcimento del danno, per gli effetti dell’art. 1227 cod. civ., non potendo essere considerata come causa del danno che il provocato abbia volontariamente inferto al provocatore, reagendo in stato d’ira al fatto ingiusto di quest’ultimo. — Cass. 25-11-75, n. 3941

 

La provocazione non può considerarsi come un concorso nel fatto dannoso da parte della vittima in quanto la reazione del provocato è frutto di libera elezione e non può essere considerata perciò causa mediata del danno inferto, reagendo in stato d’ira al fatto ingiusto della vittima. Diversamente avviene nell’ipotesi in cui l’aggressore resti danneggiato dalla reazione di colui che, agendo in stato di legittima difesa, incorra in eccesso colposo, poiché, in tal caso, la reazione difensiva dell’aggredito non è frutto di libera elezione. — Cass. 18-6-75, n. 2425

 

Tra i doveri che incombono al creditore, anche in presenza dell’inadempimento del debitore, a norma dell’art. 1227 cod. civ., non può essere compreso quello di invadere illegittimamente la sfera giuridica di un terzo, ancorché ciò possa risolversi in un vantaggio per sé o per il debitore inadempiente. — Cass. 16-10-74, n. 2884

 

Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione del danno, può integrare il fatto colposo del creditore previsto dal primo comma dell’art. 1227 cod. civ., applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per l’esplicito richiamo contenuto nell’art. 2056. In conseguenza, in tema di eventi dannosi derivati dalla circolazione stradale, anche il fatto del minore danneggiato naturalmente incapace, che con il suo comportamento di circolazione abbia contribuito alla produzione del danno, è valutabile ai fini del principio della compensazione delle colpe e, quindi, della riduzione proporzionale del danno, consacrato nel predetto art. 1227, comma primo. — Cass. 15-6-73, n. 1753

 

In ipotesi che, in un incidente da circolazione stradale, un minore incapace patisca un danno ed il giudice di merito escluda che si sia verificato od abbia concorso a causare l’evento qualsiasi inosservanza di norme legislative o regolamentari o di comuni precetti di prudenza da parte del minore, non può essere valutata, in pregiudizio del minore stesso, ed ai fini dell’art. 1227 cod. civ., un’eventuale imprudenza nel comportamento dei genitori esercenti sul minore la patria potestà, per averlo esposto (permettendogli, nella specie, di circolare in bicicletta sulla via pubblica) alle insidie ed ai pericoli del comportamento colposo altrui. — Cass. 15-6-73, n. 1753

 

La riduzione del danno per il concorso della vittima, nella produzione dell’evento, opera anche nei confronti dei congiunti che agiscano jure proprio. — Cass. 30-12-71, n. 3780

 

La distinzione tra il creditore che agisce jure proprio ed il creditore che agisce jure hereditario è irrilevante per il debitore responsabile, posto che egli è tenuto a rispondere del danno soltanto nella misura in cui lo ha cagionato, non essendo danno indennizzabile quello risentito da una persona che vi ha dato causa. — Cass. 31-5-71, n. 1652

 

Il fatto colposo del danneggiato, che esclude o diminuisce il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale, consiste in un comportamento materiale, commissivo od omissivo, (elemento oggettivo) del danneggiato, qualificato dall’elemento soggettivo della colpa. Tale fatto è esclusivo della responsabilità del preteso danneggiante, se si inserisce nella serie causale posta in essere dalla condotta di questo e la spezza, costituendo da solo una causa prossima sopravvenuta di per sé sola idonea a determinare l’evento dannoso. Ove, invece, il fatto medesimo si inserisca nella serie causale posta in essere dalla condotta del danneggiante senza rompere il rapporto di causalità tra l’azione od omissione di questo e l’evento di danno deve essere collegato ad entrambe le cause, il danneggiato deve sopportare in proprio la parte di danno che è effetto della causa da lui stesso posta in essere con la sua condotta. — Cass. 17-10-69, n. 3402

 

Nel giudizio di risarcimento del danno, causato dalla circolazione di autoveicoli, né il danneggiante né il danneggiato possono porre in discussione i fatti materiali accertati dal giudicato penale, considerati nella loro realtà obiettiva e fenomenica, salva la possibilità di una diversa loro valutazione sotto il profilo giuridico agli effetti della prova liberatoria dalla presunzione di colpa ed il giudice, anche quando si tratti di determinare l’incidenza dell’eventuale concorso di colpa della vittima dell’accertato reato ai fini della liquidazione dei danni risarcibili, deve ancorare la sua decisione alla base di fatto, per lui vincolante, costituente il fondamento della res judicata. L’accertamento irrevocabile della situazione di fatto è quello racchiuso nella sentenza d’appello, in ipotesi che la sentenza di primo grado assolutoria sia stata completamente riformata da quella condannatoria di secondo grado. — Cass. 22-10-68, n. 3400

 

Una volta intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna, il giudice civile, investito della cognizione dell’azione civile riparatoria dei danni derivanti dal reato, non può più riesaminare gli elementi del fatto-reato già accertati dal giudice penale. Uno di tali elementi è il rapporto di causalità efficiente tra l’azione o l’omissione del colpevole e l’evento dannoso. Il concorso di colpa del danneggiato è una componente che si inserisce nel detto rapporto di causalità e pertanto il giudice penale, ha l’obbligo di accertare e valutare detto concorso che se sussista, diminuisce l’entità dell’illecito. — Cass. 6-8-65, n. 1875

 

Per aversi un comportamento del danneggiato che ai sensi dell’art. 1227 c.c. sia idoneo ad eliminare, o anche soltanto a ridurre, il risarcimento del danno, è necessario l’accertamento, a carico di lui, di una condotta colposa e di un nesso di causalità tra tale condotta ed il prodursi, in tutto o in parte, del danno. — Cass. Sez. Un. 29-4-64, n. 1039

 

La graduazione delle colpe deve essere fatta dal giudice civile allorché il giudice penale, pur affermando la colpa prevalente della vittima, non abbia stabilito alcuna proporzione. — Cass. 15-10-63, n. 2760