Articolo 1228 codice civile
Responsabilità per fatto degli ausiliari
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Giurisprudenza:
Responsabilità medica – Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico – In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 20-10-2021, n. 29001
Vendita di cosa da trasportare – Fornitura di gasolio – La previsione di cui all’art. 1510, comma 2, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva; ne consegue che, al di fuori di tale figura contrattuale (nella fattispecie, contratto di fornitura di gasolio), il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto doloso o colposo del vettore. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 gennaio 2020, n. 782
Attività medico chirurgica – Ripartizione di responsabilità tra struttura sanitaria e il medico – In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2019, n. 28987
Finanziamenti erogati ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988 – Soggetti delegati per l’attuazione e la realizzazione del programma – In tema di finanziamenti erogati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, il beneficiario, purché individuato soggettivamente secondo le procedure nazionali, in caso di positivo riconoscimento dell’avvenuta realizzazione del programma e della spettanza del contributo, è titolare di un diritto soggettivo di fonte comunitaria a percepire il contributo e ad azionarlo direttamente nei confronti dello Stato, rappresentato dal ministero competente impegnatosi a corrispondere al beneficiario del programma finanziato le somme dovute; quest’ultimo, anche qualora si avvalga di soggetti delegati con provvedimenti interni per l’attuazione e la realizzazione del programma, è l’unico responsabile, anche per il fatto degli ausiliari, dell’erogazione del finanziamento stanziato a titolo sia extracontrattuale che contrattuale, ai sensi dell’art. 1228 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 27994
Lavoro – Obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro – In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, né la responsabilità del datore viene meno per il fatto che le funzioni di prevenzione e protezione siano state delegate ad un soggetto diverso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di protezione ai dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere imputata al datore di lavoro, per avere quest’ultimo delegato tale attività ad un preposto). – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12753
Leasing – Fattispecie in tema di responsabilità da riparazione di auto ad opera di officina autorizzata – Il soggetto che, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle proprie dipendenze, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, fondando tale responsabilità sul principio “cuius commoda eius et incommoda”. (Nella specie la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, in ipotesi di “leasing” avente ad oggetto un’autovettura, con clausola di garanzia per la riparazione di eventuali non conformità, senza oneri per il “lesee” e presso officine autorizzate dal “lessor”, aveva escluso la responsabilità di quest’ultimo per la rottura del motore, nonostante questa fosse dipesa, quale necessario antecedente causale, dalla precedente erronea riparazione, ad opera di officina rientrante tra quelle individuate dal concedente, dei collettori di scarico, il cui malfunzionamento era pacificamente coperto dalla garanzia). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 febbraio 2019, n. 4298
Trasporto aereo di persone e bagagli – In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, il vettore è responsabile, ai sensi dell’art. 953 cod. nav., dello smarrimento o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se si sia avvalso di un’impresa esercente i servizi di assistenza a terra (vettore operativo), la cui prestazione non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, così che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale. Ne deriva che nell’ipotesi di perdita o di avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale risponde del fatto colposo del proprio ausiliario ai sensi dell’art.1228 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del vettore operativo sul presupposto che il bagaglio andato smarrito era stato allo stesso affidato dalla viaggiatrice presso l’aeroporto di partenza e che non ne era stata provata la materiale consegna dal vettore operativo al vettore contrattuale). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2544
Spedizione per via postale ordinaria di un titolo di credito pagabile all’ordine munito della clausola di non trasferibilità – Pagamento a soggetto non legittimato – In materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all’ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell’incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, non rilevano né il rischio generico assunto dall’emittente nell’affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1049
Responsabilità della casa di cura – In tema di responsabilità di una casa di cura, l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico e si pone come strumentale rispetto a questa, sicché anche per essa la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale, e ciò anche quando l’operatore non sia un suo dipendente. -Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 gennaio 2019, n. 1043
Trasfusione di sangue – Inosservanza delle linee guida e delle “leges artis” – In epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 443 del 1987, conv., con modif. dalla l. n. 531 del 1987 – che ha stabilito l’obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l’assenza del virus HIV – l’attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità; sicché, l’inosservanza della normativa esistente, del protocollo, delle linee guida e delle “leges artis”, emanati allo scopo di evitare i rischi specifici, configura grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7814
Responsabilità sanitaria – In tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di un suo ausiliario allegando la colpa esclusiva di quest’ultimo, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell’attore, stante la inesigibilità della individuazione “ex ante” di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e dell’espletamento di una c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 marzo 2018, n. 6850
Notificazione a mezzo posta – Ritardo nella consegna dell’avviso di ricevimento – In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato “ex lege” tra colui che richiede la notificazione e l’ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell’agente postale, nell’ambito di un distinto rapporto obbligatorio, al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue che, in caso di ritardo nella consegna dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica di atti giudiziari effettuati a mezzo posta, nei confronti del richiedente la notifica risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., esclusivamente l’ufficiale giudiziario, non anche l’agente postale del quale costui si avvalga. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3292
Mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione – In caso di mancata erogazione di energia elettrica dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, le società che limitano la propria attività alla mera compravendita dell’energia non possono essere chiamate a rispondere, a norma dell’art. 1228 c.c., del danno derivato agli utenti finali, poiché non sono dotate di effettivi e concreti poteri direttivi e di controllo sui soggetti cui è affidata la gestione della rete di trasmissione dell’energia e del relativo trasporto sino al punto di contatto con le singole utenze individuali, i quali pertanto non possono essere considerati ausiliari delle prime ai sensi della citata disposizione codicistica. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1581
Trasporto aereo di merci – Nel trasporto aereo di merci, l’attività svolta dall’impresa esercente il servizio di c.d. “handling” aeroportuale non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo, concluso tra l’ “handler” (promittente) e il vettore (stipulante) a beneficio del mittente o del destinatario, ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, la quale non si esaurisce nel mero trasferimento delle cose ma comprende anche la fase ad esso antecedente (allorché l’ “handler” riceve la merce dal mittente in funzione della consegna al vettore, nell’aeroporto di partenza) e la fase ad esso successiva (allorché riceve la merce dal vettore in funzione della messa a disposizione del destinatario, nell’aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell’art. 1174 c.c., all’interesse del creditore ad ottenere la riconsegna delle cose trasportate nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo; consegue da ciò che: a) l’operatore di “handling” assume la qualifica di ausiliario del vettore, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si avvale per l’esecuzione di una parte della prestazione che ne forma oggetto; b) nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate nella fase in cui le stesse sono affidate all’ “handler”, il proprietario di esse può agire contrattualmente nei confronti del vettore, il quale è responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell’art. 1228 c.c.; c) nella medesima ipotesi, l’operatore di “handling” non risponde nei confronti del mittente o del destinatario a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma risponde, in solido con il vettore, a titolo extracontrattuale in quanto autore di un comportamento doloso o colposo imputabile ai sensi dell’art. 2043 c.c.; d) in quanto ausiliario del vettore aereo, l’ “handler”, pur rispondendo a titolo extracontrattuale, beneficia delle limitazioni di responsabilità previste, in favore del vettore medesimo e dei suoi dipendenti od incaricati, dagli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo (già artt. 22 e 25/A della Convenzione di Varsavia), nonché della disciplina uniforme convenzionale, dettata in tema di decadenza dall’azione risarcitoria e di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, dall’art. 35 della Convenzione di Montreal (già art. 29 della Convenzione di Varsavia), salva l’ipotesi di condotta dolosa o coscientemente colposa, nella quale, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Convenzione di Montreal, la responsabilità dell’ausiliario resta illimitata. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 20 settembre 2017, n. 21850
Attività illecite poste in essere dal promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca – Con riguardo alle attività illecite poste in essere dal promotore finanziario non legato da un rapporto contrattuale con la banca, sussiste la responsabilità indiretta di quest’ultima qualora la promozione sia svolta con modalità tali da ingenerare negli investitori l’incolpevole affidamento su uno stabile inserimento del promotore nell’attività della banca. (Nella fattispecie, il promotore finanziario operava nei locali delle agenzie della banca dove erano accesi i conti degli investitori e negoziava i titoli collocati presso l’istituto di credito, quale incaricato dei servizi ricezione e negoziazione degli ordini dei correntisti). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 luglio 2017, n. 18928
Obbligazioni pecuniarie – Incarico del pagamento conferito dal debitore ad un terzo – Inottemperanza – Il pagamento dell’obbligazione pecuniaria è un atto satisfattivo unilaterale che esige la volontà del debitore o di un suo incaricato, non essendo concepibile “in iure” che un pagamento possa avvenire per effetto della semplice volontà del creditore; ne deriva che se il terzo incaricato non adempie, il debitore sarà tenuto a rispondere del suo operato verso il creditore insoddisfatto ai sensi dell’art. 1228 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto assicurato, il quale aveva concordato con l’assicuratore l’addebito dei premi in conto corrente, dovesse rispondere, agli effetti dell’art.1924 c.c., del mancato pagamento del premio, a nulla rilevando, nei rapporti con il creditore, se ciò fosse avvenuto per negligenza dello stesso debitore o dell’istituto di credito, ossia per l’assenza di un ordine di pagamento rivolto a quest’ultimo o per l’inadempimento dell’ordine stesso). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 9 novembre 2016, n. 22864
Appalto di servizi per operazioni portuali – In tema di contratto di appalto di servizi per operazioni portuali, anche nella vigenza dell’art. 1171, comma 1, cod. nav. (ora abrogato), il contratto stipulato tra il beneficiario del servizio e un soggetto privo della concessione prevista dall’art. 111 cod. nav., il quale nell’espletamento del servizio si sia avvalso dell’opera di imprese portuali in possesso della stessa, non è nullo per violazione di norma imperativa, in quanto detta norma mirava solo ad assicurare efficienza e sicurezza nell’espletamento della operazione portuale per conto terzi a mezzo di impresa concessionaria, che agiva nella veste di ausiliario della parte contrattualmente obbligata all’appalto del servizio in favore del beneficiario, garantito in base all’art. 1228 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 luglio 2016, n. 14355
Illecito del medico generico convenzionato della A.S.L. – L’A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio sanitario nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 marzo 2015, n. 6243
Vendita di bene da concedere in leasing – Avveramento della condizione per fatto imputabile all’utilizzatore – La clausola di un contratto di compravendita, che preveda che la proprietà del bene si trasferisca all’acquirente – nella specie anche concedente del bene stesso in “leasing” – con la sottoscrizione congiunta del verbale di consegna da parte del venditore e dell’utilizzatore, si qualifica come condizione sospensiva che deve considerarsi avverata, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., qualora l’utilizzatore non sottoscriva il verbale, poiché il venditore, demandando a quest’ultimo l’adempimento del ritiro del bene, assume su di sé, a norma dell’art. 1228 cod. civ., il rischio della sua condotta colposa che fa verificare la condizione. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 2 dicembre 2014, n. 25422
Vendita di cosa da trasportare – La previsione di cui all’art. 1510, secondo comma, cod. civ., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall’art. 1228 cod. civ. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 gennaio 2014, n. 2084
Responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti – La responsabilità della banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all’attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell’ambito dell’incarico affidatogli. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8210
Clinica privata – Responsabilità per fatto degli ausiliari – La clinica privata risponde dei danni derivati al paziente dall’insuccesso di un intervento chirurgico, anche quando l’operatore non sia un suo dipendente; allo stesso modo, il medico, che opera in una clinica privata, risponde dei danni derivati dal difetto delle apparecchiature di quest’ultima, dovendo personalmente accertarsi della loro efficienza (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del chirurgo che, operando in una clinica privata, aveva causato un danno al paziente a causa del difettoso funzionamento di un bisturi elettrico). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 giugno 2012, n. 10616
Responsabilità dell’ospedale – L’ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 febbraio 2012, n. 1620
ENEL – Responsabilità del fornitore e del distributore – Nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (applicabile nella fattispecie “ratione temporis”), la GRTN s.p.a (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) non può reputarsi ausiliario dell’ENEL distribuzione s.p.a. (tenuto a procurarsi energia elettrica da detta GRTN), in quanto soggetto autonomo ed indipendente da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, rispetto ai quali si pone in posizione di supremazia e di monopolio nella gestione della rete di trasmissione, controllando i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza soggiacere, pertanto, ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL distribuzione s.p.a. Ne consegue che la mancata fornitura di energia elettrica da parte della società GRTN alla società ENEL distribuzione integra gli estremi del fatto non imputabile, sicché quest’ultima non può essere chiamata a risarcire il danno patito dagli utenti finali della rete di distribuzione. (Fattispecie in tema di risarcimento danni da “black out”). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 20 gennaio 2012, n. 822
Responsabilità per fatto degli ausiliari del debitore – Alla stregua dell’art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Diversamente, mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico, in base al quale si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto e in favore del mandante. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 novembre 2011, n. 25251
ENEL – Responsabilità del fornitore e del distributore – Alla stregua dell’art. 1228 cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Ne consegue che, nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (applicabile “ratione temporis”), la GRTN S.p.A (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) non può reputarsi ausiliario dell’ENEL Distribuzione S.p.A. (tenuto a procurarsi energia elettrica da detta GRTN), in quanto soggetto autonomo ed indipendente da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, rispetto ai quali si pone in posizione di supremazia e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza soggiacere, pertanto, ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL Distribuzione S.p.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità di ENEL per i danni arrecati ad un’impresa di prodotti alimentari a causa delle avarie verificatesi alle derrate, conservate in celle frigorifere, a seguito della interruzione di fornitura elettrica – c.d. “black out” – sul presupposto che GRTN, fosse da qualificare come ausiliaria di ENEL). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 29 luglio 2010, n. 17705
Nel caso in cui un paziente sia ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere il soggetto che ha la diretta gestione dell’ospedale, e non il proprietario, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell’accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità. (Nella specie, un degente aveva subito danni alla persona in conseguenza di un intervento chirurgico, eseguito all’interno di una clinica di proprietà di una università privata, ma concessa in uso ad una università pubblica, e nella quale operavano medici dipendenti di quest’ultima. L’università pubblica, condannata a risarcire il danno del paziente, aveva impugnato la sentenza di merito che aveva rigettato la sua domanda di regresso – “ex” art. 2055 cod. civ. – nei confronti dell’ente proprietario dell’ospedale; la S.C. ha confermato la decisione di merito, sulla base del principio di cui in massima). — Cass. III, sent. 24791 del 8-10-2008
Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta “culpa in eligendo”), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L’accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. (Nella specie l’appaltatore, mentre eseguiva lavori di rifacimento di una conduttura idrica, aveva eseguito uno scavo invalicabile, dividendo così in due parti non comunicanti il fondo attraversato dalla conduttura. La S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso nella specie una responsabilità del committente, sia perché il tracciato della conduttura era preesistente e non ascrivibile a scelta di quest’ultimo, sia perché la mancata adozione di accorgimenti per consentire lo scavalco dello scavo era frutto di una scelta organizzativa dell’appaltatore, e non di una direttiva del committente). — Cass. III, sent. 10588 del 23-4-2008
La responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente richiede l’accertamento del nesso di «occasionalità necessaria» tra l’esercizio dell’attività lavorativa e il danno, ed è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro. Tale accertamento, con riferimento ad un istituto bancario, va svolto con particolare rigore, in considerazione della peculiare natura dell’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, dei controlli e dei vincoli pubblicistici oltre che della conseguente particolare intensità dell’affidamento del cliente in ordine alla correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C., in accoglimento del proposto ricorso, non ha escluso la responsabilità della banca, per l’illecito commesso da un funzionario addetto all’ufficio titoli, consistente nell’aver trattenuto somme di denaro che gli erano state affidate da un terzo perché fossero impiegate in investimenti finanziari) — Cass. III, sent. 6033 del 6-3-2008
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che — in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l’epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico — aveva posto a carico del paziente l’onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite). — Cass. Sez. Un., sent. 577 del 11-1-2008
In relazione all’atto dell’autorità che costituisca impedimento della prestazione contrattuale, incidendo su un momento strumentale o finale della relativa esecuzione — cosiddetta «factum principis» — deve escludersi, nel caso in cui si tratti di atto amministrativo illegittimo, che esso possa determinare l’esonero da responsabilità del debitore ove costui vi abbia dato causa colposamente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato per ottenerne la revoca o l’annullamento. — Cass. III, sent. 21973 del 19-10-2007
Il principio generale emergente dall’art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell’adempimento dell’obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, è applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, dovendosi esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull’attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell’intervento e in preparazione di esso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità di un medico chirurgo che aveva effettuato, presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva, un intervento — ritenuto di «routine» — di liposuzione agli arti inferiori ad una paziente rimasta danneggiata in virtù di un’infezione batterica che ne era conseguita, così respingendo il motivo del ricorrente ad avviso del quale non avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione all’attività disimpegnata dal personale della clinica per il fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di esercitare qualsivoglia potere di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e concretamente utilizzata, dalla quale si era propagata l’infezione conseguita in danno della paziente). — Cass. III, sent. 13953 del 14-6-2007
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo «lato sensu» alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità solidale con il chirurgo della società titolare della casa di cura, nella cui struttura era stato praticato ad una paziente l’intervento operatorio di liposuzione agli arti inferiori, al quale aveva fatto seguito un’infezione dannosa per la degente, così respingendo — siccome attinente a circostanze irrilevanti in diritto al fine di escluderne l’asserita responsabilità contrattuale — il motivo di impugnazione della stessa casa di cura con il quale era stato evidenziato che il chirurgo non svolgeva attività professionale alle sue dipendenze, che la clinica aveva fornito soltanto le attrezzature ed i servizi occorrenti per l’intervento chirurgico, ma non la sonda utilizzata dalla quale si era propagata l’infezione, e che i suoi dipendenti avevano agito sotto l’esclusiva sorveglianza del medico operatore, attuandone le disposizioni loro impartite). — Cass. III, sent. 13953 del 14-6-2007
In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. — Cass. III, sent. 8826 del 13-4-2007
La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, pertanto, applicandosi l’art. 1218 cod. civ., una volta provato l’inadempimento (nella specie consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza dovuta all’assenza del soggetto ausiliario che avrebbe avuto l’obbligo di controllare le operazioni) e il danno, la prova che tutto era stato predisposto per il rispetto del precetto del suddetto art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro, restando a suo carico il fatto ignoto. — Cass. Sez. L, sent. 4184 del 24-2-2006
Il rapporto che si instaura tra paziente (nella specie: una partoriente) e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo «lato sensu» alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Nella specie, relativa a parto gemellare in seguito al quale una neonata aveva riportato encefalopatia da asfissia secondaria ad una sofferenza fetale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della casa di cura, pur avendo rilevato l’omessa effettuazione di idonei controlli, quali il monitoraggio CTG, all’ingresso in clinica della partoriente e la circostanza che l’ostetrica in servizio presso la clinica aveva ascoltato il battito di un solo feto senza sollecitare interventi medici o ulteriori accertamenti). — Cass. III, sent. 1698 del 26-1-2006
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo «lato sensu» alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico — professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. — Cass. III, sent. 13066 del 14-7-2004
In tema di responsabilità civile nell’attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il «contatto» e allegare l’inadempimento del professionista, che consiste nell’aggravamento della situazione patologica del paziente o nell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico dell’obbligato — sia esso il sanitario o la struttura — la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. — Cass. III, sent. 10297 del 28-5-2004
L’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente. Tale responsabilità discende dall’art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi. — Cass. III, sent. 10297 del 28-5-2004
In materia di trasporto marittimo, il contratto di raccomandazione intercorrente tra il raccomandatario e l’impresa nautica integra un’ipotesi di mandato con rappresentanza avente ad oggetto il compimento di atti giuridici concernenti l’attività di appoggio alla nave in arrivo o in partenza, con esclusione di qualsiasi attività di natura viceversa strettamente materiale (quale ad esempio quella cosiddetta di impresa di sbarco, il cui svolgimento costituisce pertanto oggetto di un diverso contratto). Ne consegue che il raccomandatario, in relazione al compimento dell’attività propria del contratto di raccomandazione, può incorrere in responsabilità di natura esclusivamente extracontrattuale nei confronti del terzo danneggiato, il quale ha peraltro in tal caso azione, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., per far valere anche la responsabilità contrattuale del raccomandante. — Cass. III, sent. 18476 del 3-12-2003
Nel trasporto marittimo, in caso di deposito della merce a favore del ricevitore conseguente allo sbarco — sia d’ufficio che di amministrazione —, il vettore marittimo, con l’affidamento del carico all’impresa, pone in essere un contratto di deposito a favore del terzo destinatario, che non assorbe né sostituisce il rapporto derivante dall’originario contratto di trasporto; ne consegue che per le perdite ed avarie delle cose verificatesi anteriormente allo sbarco e durante il trasporto è responsabile il vettore, in quanto solo con l’affidamento per lo sbarco viene ad esistenza il contratto di deposito a favore del terzo ricevitore, con i conseguenti obblighi di legge; mentre per le perdite ed avarie coeve o posteriori allo sbarco e fino alla consegna al destinatario, è responsabile «ex recepto» l’impresa di sbarco, la quale, al fine di liberarsi dalla responsabilità su di essa incombente, non è sufficiente che dimostri di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 cod. civ., ma è tenuta a provare, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che l’inadempimento è dipeso da causa a sé non imputabile, vale a dire l’imprevedibilità o l’inevitabilità della perdita avaria delle cose, ovvero, «a fortiori», l’estraneità di esse rispetto al comportamento tenuto nell’esecuzione del contratto, a tale stregua a suo carico pertanto rimanendo il fatto dannoso riconducibile a terzi preposti al compimento di attività connesse al deposito. — Cass. III, sent. 18476 del 3-12-2003
All’interno di un contratto di subtrasporto, il primo vettore submittente risponde verso i mittenti dell’operato del subvettore,che opera quale ausiliario del vettore originario, ex art. 1228 cod.civ. — Cass. III, sent. 18299 del 1-12-2003
Il contratto estimatorio (la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce da parte dell’«accipiens») può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell’editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell’editore, dell’opera dei detti distributori locali se non con essi instaurando un rapporto di submandato, nel qual caso viene conseguentemente a rispondere (anche) dei fatti d’inadempimento di costoro, quali suoi ausiliari. — Cass. III, sent. 11196 del 17-7-2003
In riferimento alla domanda dei lavoratori passati, in conseguenza della legge n. 698 del 1975 di soppressione dell’O.N. M.I., da questo ente agli enti locali, che sia diretta a conseguire — in occasione della conversione della indennità di fine rapporto maturata presso l’ente di provenienza in posizione contributiva presso l’I.N. A.D.E.L. (cui è subentrato «ex lege» l’I.N. P.D.A.P.) ai fini del relativo trattamento di fine rapporto — la restituzione della somma eccedente le esigenze di detta ricostruzione previdenziale ai sensi dell’art. 6, della legge n. 482 del 1988, soggetto legittimato passivamente è l’I.N. A.D.E.L., cui sono stati trasferiti i fondi accantonati o percepiti dall’ente soppresso, restando irrilevante l’eventuale restituzione dei fondi di provvista al Ministero del Tesoro, Ufficio liquidatore degli enti soppressi, che potrebbe assumere la veste di terzo ausiliario ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., ma non quella di debitore, non essendo tale restituzione idonea a novare soggettivamente il debito. — Cass. Sez. L, sent. 10279 del 27-6-2003
La disposizione dell’art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione,(giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale. — Cass. I, sent. 6022 del 16-4-2003
Il vettore risponde in forza dell’art. 1228 cod. civ. della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza la necessità di configurare una sua «culpa in eligendo», trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva, in cui il comportamento dell’ausiliario che lo ha sostituito nell’adempimento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell’obbligazione da parte del debitore. — Cass. III, sent. 5329 del 4-4-2003
Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente (nella specie: una partoriente), anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze; è perciò configurabile una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l’eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora «sub iudice» in altro separato processo. (Nella specie l’inadempienza della casa di cura era consistita nell’insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare l’emergenza – sindrome asfittica del neonato – e nel ritardo, ad opera del personale ausiliario, nel trasferimento del neonato in un centro ospedaliero attrezzato). — Cass. Sez. Un., sent. 9556 del 1-7-2002
In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’art. 1228 cod. civ., disposizione con cui è stata estesa all’ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ., presuppone che l’opera svolta da questi ultimi sia connessa con l’adempimento della prestazione, di modo che, ai fini dell’affermazione della detta responsabilità, deve essere accertato il nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto una società di trasporti responsabile della perdita della merce, in quanto causata da fatto doloso attribuito ad un dipendente, il quale, pur dimissionario, aveva agito in nome e per conto di detta società, convenendo le modalità di carico della merce ed assicurando l’utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a terzi estranei alla società). — Cass. 11-5-95, n. 5150
In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l’esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell’equipaggio dell’aereomobile, ancorché questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall’art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l’illecito di terzi di cui si avvalga per l’adempimento dell’obbligazione. — Cass. 20-4-89, n. 1855
La prescrizione (di cui all’art. 5 della legge n. 604 del 1966) secondo cui costituisce onere del datore di lavoro provare la giusta causa del licenziamento intimato al lavoratore subordinato, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il primo assuma che quest’ultimo versi in colpa (in eligendo o ad altro titolo) per essersi avvalso della collaborazione di un terzo nell’adempimento della propria obbligazione (nella specie, di tempestiva presentazione del certificato medico di malattia), senza che possa invece richiamarsi il disposto dell’art. 1228 cod. civ. (sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari) atteso che tale norma presuppone il regime di presunzione di colpa (sancito dall’art. 2118 cod. civ.) del contraente inadempiente in dipendenza del fatto materiale dell’inadempimento, mentre nell’ipotesi del licenziamento prevale la disciplina speciale dettata dal citato art. 5. — Cass. 4-10-88, n. 5350
In caso di espropriazione per pubblica utilità, l’amministrazione espropriante, ancorché l’indennità sia stata determinata da un ufficio amministrativo (u.t.e.) non inserito organicamente nei ruoli del personale dell’amministrazione stessa, può essere ritenuta responsabile degli eventuali danni derivati all’espropriato dal ritardo nel versamento della somma effettivamente dovuta, qualora, a seguito del giudizio di opposizione alla stima, l’indennità di esproprio, si riveli inadeguata e tale inadeguatezza possa imputarsi a dolo o colpa nella determinazione dell’indennità, dovendo l’operato di tali uffici essere riferito all’espropriante, il cui specifico interesse pubblico realizza. — Cass. 28-3-87, n. 3027
Poiché nell’arbitrato irrituale deve ravvisarsi un’ipotesi di mandato con il quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto d’interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare, gli arbitri devono eseguire l’incarico con la diligenza richiesta dal primo comma dell’art. 1710 cod. civ.; se, pertanto, essi ritengono di valersi dell’opera di un consulente tecnico, il quale assume la veste di loro ausiliare, devono usare, nella scelta dello stesso e nel controllo della sua attività, la ordinaria diligenza, potendo essere chiamati a rispondere dello inadempimento o del ritardo nell’adempimento determinati da colpa o dolo del loro ausiliare. — Cass. 27-3-87, n. 3005
La consegna, da parte del venditore, al vettore e allo spedizioniere delle cose vendute da trasportare in luogo diverso, libera — per volontà di legge (art. 1510, secondo comma, cod. civ.) — il venditore stesso dall’obbligo di consegna, venendo il vettore o lo spedizioniere considerato come ausiliario del compratore, senza che sia per ciò necessaria alcuna specifica manifestazione di volontà dello stesso ovvero il conferimento di un mandato al venditore per la stipula del contratto di trasporto e di spedizione. — Cass. 14-2-86, n. 885
La qualifica di guardia giurata del personale dipendente di un istituto privato di vigilanza non interferisce sulla natura privatistica del relativo rapporto di lavoro subordinato, né sulla spettanza al datore di lavoro dei normali poteri di direzione e di controllo in ordine all’espletamento delle mansioni affidate, e non vale pertanto ad escludere che l’istituto medesimo, in relazione ad un obbligo di vigilanza contrattualmente assunto verso terzi, debba rispondere anche del fatto di quel personale, a norma dell’art. 1228 cod. civ. — Cass. 14-12-85, n. 6347
L’obbligazione, che, qualunque ne sia la genesi negoziale, abbia ad oggetto la consegna o restituzione di cose mobili, da trasportare da un luogo ad un altro, è adempiuta dal debitore, in mancanza di patto od uso contrario, con la consegna delle cose ad un vettore (o ad uno spedizioniere), designando come destinatario il creditore. Ciò comporta che, non potendo il vettore essere qualificato terzo ausiliario nell’adempimento dell’obbligazione, non è applicabile l’art. 1228 cod. civ. e, quindi, in caso di perdita o avaria delle cose, il debitore non è responsabile, verso il creditore, per il fatto colposo del vettore. Solo in presenza di patto od uso contrario, secondo il quale detta obbligazione debba ritenersi adempiuta se e nel momento in cui il vettore riconsegna le cose trasportate al destinatario, il vettore stesso va considerato terzo ausiliario del debitore-mittente, il quale, perciò, in caso di perdita o avaria (totale o parziale), risponde verso il creditore-destinatario del fatto colposo (presunto ex art. 1693 cod. civ.) del vettore. — Cass. 18-5-84, n. 3064
L’occultamento doloso del debito, che, ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., costituisce eccezionale causa di sospensione della prescrizione, deve consistere in un comportamento (intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione) proprio del debitore, non essendo sufficiente, agli effetti della norma citata, che l’occultamento sia compiuto da soggetti del cui operato il debitore debba rispondere, a norma dell’art. 1228 cod. civ., per l’inadempimento dell’obbligazione. — Cass. 8-7-83, n. 4629
L’estensione alla sfera contrattuale, con la normativa dell’art. 1228 cod. civ., della disciplina contenuta nell’art. 2049 cod. civ. in ordine alla responsabilità per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari, determinando un’ipotesi di responsabilità contrattuale e non di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui, comporta che il fatto dell’ausiliare costituisce una fattispecie di inadempimento imputabile al debitore e come tale può dare luogo a carico di costui, oltre all’obbligo di risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di cui all’art. 1453 cod. civ. — Cass. 7-12-79, n. 6364
Il locatore dell’appartamento (nella specie, locato per studio legale) è responsabile per inadempimento degli obblighi che a lui fanno carico per contratto, nei confronti del conduttore al quale il portiere abbia consegnato con ritardo posta a lui diretta. Con tale responsabilità del locatore quale preponente non concorre una responsabilità extracontrattuale del portiere, ove non risultino a lui imputabili — per la condotta tenuta — fatti illeciti. — Cass. 4-3-77, n. 890
Agli obblighi, gravanti sul locatore ai sensi dell’art. 1575, n. 2, cod. civ., di mantenere l’appartamento locato in istato da servire all’uso convenuto e da riportare l’obbligo, assunto per contratto, di assicurare il servizio di portierato (da cui nasce una responsabilità del locatore per fatto dell’ausiliario: art. 1228 cod. civ.), giacché la nozione di cosa locata non può essere ristretta alla singola unità dell’edificio ma va estesa alle pertinenze, agli accessori ed ai servizi. È tuttavia valido il patto che esonera il locatore dalla responsabilità per danni (ed è incensurabile l’interpretazione del giudice del merito che ritiene trattarsi di responsabilità non solo aquiliana ma anche contrattuale) derivati da fatto del portinaio o di un terzo, poiché tale patto preventivo di esonero non contrasta con obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229 cpv. cod. civ.), ossia con l’obbligo del portinaio di dispiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose sancito dall’art. 113 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, né l’interpretazione che ne conserva la validità svuota di contenuto l’obbligo di assicurare il servizio di portierato, ponendosi così in contrasto col principio di buona fede. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui era stata negata la responsabilità del locatore, non tempestivamente avvertito della difettosa chiusura del portone, per i danni subiti dal conduttore per furto nell’appartamento locato). — Cass. 29-7-75, n. 2938
Il danno, derivato al proprietario di un autoveicolo dall’aggrovigliamento alle ruote delle catene antineve e dal loro urto, durante il movimento, contro la carrozzeria, dà luogo ad una responsabilità contrattuale ex art. 1228 cod. civ. di colui (il gestore, di una stazione di servizio) che le vendette e che si obbligò a farle montare, da un suo ausiliario (addetto alla stazione di servizio; non importa se dipendente o meno del gestore). Incombe perciò su di lui, per liberarsi dalla responsabilità, l’onere di provare che il danno è derivato da causa a lui non imputabile. — Cass. 19-5-75, n. 1967
La responsabilità del debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, prevista dall’art. 1228 cod. civ., ricorre tanto nell’ipotesi che detti terzi siano dipendenti legati con vincolo di subordinazione alla azienda di lui, quanto nel caso che di essi egli si sia assicurato la collaborazione nelle operazioni preordinate all’esecuzione del contratto, ancorché siano estranei all’azienda e al rapporto con il creditore; pertanto va compreso nel novero di tali ausiliari il vettore del quale il venditore si avvalga per la consegna al compratore della cosa venduta. — Cass. 24-1-73, n. 231
La responsabilità di cui all’art. 1228 cod. civ. presuppone che l’opera svolta dall’ausiliare sia connessa con l’adempimento della prestazione di guisa che, ove l’attività svolta dal detto ausiliare abbia determinato o concorso a determinare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione, il debitore che si è servito dell’opera dell’ausiliare risponde del fatto di quest’ultimo. (Alla stregua di tale principio, è stato escluso che l’art. 1228 cod. civ. potesse essere invocato per attribuire all’acquirente di una partita di fieno, la responsabilità dei danni causati all’abitazione dell’alienante dall’autocarro condotto dal terzo incaricato del carico del fieno sulla base di un contratto di trasporto concluso con l’acquirente medesimo e ciò, per la duplice considerazione che, nella specie non era in discussione l’inadempimento della prestazione derivante a carico di quest’ultimo dal contratto di acquisto e che il vettore risponde in proprio dei sinistri prodottisi nel corso dell’esecuzione del trasporto). — Cass. 25-3-70, n. 819
La disposizione dell’art. 1228 si riferisce ad ipotesi di responsabilità indiretta, onde non può trovare applicazione nei confronti delle P.A., la cui responsabilità è sempre diretta. — Cass. 12-7-65, n. 1440
Col disposto dell’art. 1228 il legislatore ha inteso estendere alla sfera contrattuale le norme contenute negli artt. 2048 e 2049 dello stesso codice, in base alla considerazione che è corretto e ragionevole che il debitore, come può avvalersi del fatto dei propri dipendenti in utilibes, così deve rispondere in damnosis. — Cass. 31-7-52, n. 2467