Articolo 1230 codice civile
Novazione oggettiva
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Giurisprudenza:
Obbligazioni contributive – Le obbligazioni contributive sono obbligazioni pubbliche, il cui contenuto è determinato dalle norme ed è pertanto sottratto – in considerazione del principio di legalità che regola la materia contributiva e dell’indisponibilità dei relativi crediti – all’incidenza degli enti gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza, i quali non possono compiere atti dispositivi dei diritti, come la novazione, ma solo adottare provvedimenti di autotutela. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 1-3-2021, n. 5551
Obbligazioni contributive – Il debito contributivo del datore di lavoro, relativo alla posizione di una pluralità di lavoratori, non è unitario, ma costituito dalla sommatoria di posizioni distinte ed autonome, con la conseguenza che le vicende estintive relative ai contributi di solo alcuni dei dipendenti non comportano la novazione del debito per gli altri, che resta immutato, ma implicano soltanto il ricalcolo del debito contributivo complessivo, operazione anch’essa priva di effetti novativi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, per effetto dell’accoglimento di istanze di condono e ricorsi amministrativi relativi alla posizione di alcuni lavoratori, aveva ritenuto novato l’originario debito contributivo verso l’ENPALS, ora INPS, sorto prima dell’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, e aveva applicato al debito residuo ricalcolato la prescrizione quinquennale anziché quella decennale preesistente). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 1-3-2021, n. 5551
Locazione – Variazione della misura del canone o del termine di scadenza – In tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'”animus” e della “causa novandi”. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto novato il rapporto locativo sebbene le parti avessero pattuito modifiche soltanto accessorie, come la previsione della risoluzione in caso di ritardato pagamento, il prolungamento della durata del rapporto e la misura dell’aggiornamento del canone). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-10-2020, n. 22126
Transazione – L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 6-10-2020, n. 21371
Cambiale – L’avallante di una cambiale può opporre al portatore del titolo l’avvenuto rinnovo di esso solo nel caso in cui tale rinnovo configuri, per espressa volontà delle parti, novazione dell’obbligazione cambiaria, e, cioè, estinzione di quella portata dal titolo rinnovato, non anche nell’ipotesi in cui, difettando l'”animus novandi”, il rinnovo stesso vada considerato quale mera proroga della scadenza del titolo. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 28-8-2019, n. 21769
Lavoro – Trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo pieno – In tema di lavoro a tempo parziale, l’osservanza di un orario lavorativo (nella specie, a favore della Società Autostrade) pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, nonostante la difforme iniziale volontà delle parti, l’automatica trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l’osservanza di alcun requisito formale. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25-7-2019, n. 20209
Lavoro – Illegittimità di un contratto di somministrazione – L’accertamento dell’illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore non determinano di per sé l’illegittimità del successivo contratto di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti e non travolgono il giudicato che si sia eventualmente formato sulla legittimità di esso, dovendosi ritenere, alla luce della diversità delle due tipologie contrattuali, che il contratto a termine abbia efficacia novativa del precedente rapporto. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 20-5-2019, n. 13515
Elementi della novazione – La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell’art. 1230 c.c., non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie di cui all’art. 1231 c.c. e deve essere connotata non solo dall'”aliquid novi”, ma anche dall”animus novandi” (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla “causa novandi” (intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo); l’accertamento di tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compiuto dal giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso costituissero indici della novazione del rapporto di lavoro il mutamento di sede, la creazione di una struttura autonoma o ancora le modifiche relative all’ammontare della retribuzione, trattandosi di elementi accessori del rapporto obbligatorio). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29-10-2018, n. 27390
Lavoro – Variazione dell’orario di lavoro – Non costituisce variazione dell’orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’utilizzazione del lavoratore dipendente di Autostrade per L’Italia s.p.a., che, dopo essere stato impiegato in turni continui di cinque giorni lavorativi e due di riposo su trentasette ore settimanali, lo sia in turni continui ed avvicendati di quattro giorni lavorativi e due di riposo su quaranta ore settimanali: integrando detta modificazione di orario, regolata dal CCNL per il personale dipendente da società consorzi di autostrade e trafori, una diversa modalità di prestazione lavorativa sempre a tempo pieno. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 17-7-2018, n. 19014
Lavoro – Pluralità di contratti a termine – Illegittimità del primo contratto – In presenza di una pluralità di contratti a tempo determinato, qualora il primo contratto della serie sia dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione dei successivi contratti non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto, salva la prova di una novazione ovvero di una risoluzione anche tacita del medesimo, sicché, una volta accertata con sentenza passata in giudicato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ogni successiva stipulazione di contratti a termine intervenuta “medio tempore”, così come il contenzioso giudiziale pendente relativo ad essi, non può incidere su detto accertamento. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-3-2018, n. 5714
Locazione – Variazione della misura del canone o del termine di scadenza – In tema di locazione, la variazione della misura del canone o del termine di scadenza non è sufficiente ad integrare novazione del contratto, trattandosi di modificazioni accessorie, occorrendo, invece, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (e rimanendo irrilevante, per contro, la successione di un soggetto ad un altro nel rapporto, come verificatosi nella specie), che ricorrano gli elementi dell'”animus” e della “causa novandi”, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-6-2017, n. 14620
Garanzia per i vizi della cosa venduta – In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 6-6-2017, n. 14005
Lavoro – Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale – La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per “facta concludentia” dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 6-12-2016, n. 25006
Rilevabilità d’ufficio della novazione – La novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta la novazione di rapporti di lavoro – di messi notificatori ed ufficiali esattoriali – da saltuari ad ordinari, aveva escluso che potesse applicarsi la normativa in materia di conversione di contratto a tempo determinato, ed il conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive per i cd. periodi non lavorati). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 17-11-2016, n. 23434
Transazione – L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni. (In applicazione di tale principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando, tra l’altro, che la circostanza che la transazione fosse avvenuta con atto pubblico era irrilevante, ai fini della sua qualificazione come novativa). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 11-11-2016, n. 23064