Articolo 1235 codice civile
Novazione soggettiva
Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo.
Giurisprudenza:
Novazione – Oggettiva – In genere eccezione in senso proprio – Esclusione
La novazione non forma oggetto di un’eccezione in senso proprio, come si deduce dalla nozione e dalla disciplina quali delineate negli artt. 1230 – 1235 c.c., poste a raffronto con l’espressa previsione della non rilevabilità d’ufficio della compensazione (art. 1242 c.c.), e quindi il giudice può rilevare d’ufficio il fatto corrispondente, ove ritualmente introdotto nel processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuta la novazione di rapporti di lavoro – di messi notificatori ed ufficiali esattoriali – da saltuari ad ordinari, aveva escluso che potesse applicarsi la normativa in materia di conversione di contratto a tempo determinato, ed il conseguente diritto dei lavoratori alle differenze retributive per i cd. periodi non lavorati). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 17-11-16, n. 23434
Lavoro subordinato – Mutamento delle mansioni e della qualifica
Il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta, di per se’, novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuita’, fra i medesimi soggetti, giacche’ l’art. 2103 cod. civ. (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), prevedendo la possibilita’ di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell’oggetto dello stesso rapporto, ancorche’ ad esso consegua, con l’attribuzione di un’altra qualifica, l’applicazione di una diversa normativa collettiva. ne’, nella stessa ipotesi, e’ configurabile una novazione soggettiva in conseguenza del passaggio del lavoratore da uno ad altro ramo della attivita’ imprenditoriale del datore di lavoro, atteso che tali singoli rami, pur organizzati con rigida separazione di gestione, non assurgono a soggetti autonomi e distinti dall’unico imprenditore, cui fanno capo i rapporti giuridici dell’impresa nel suo complesso. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 7-1-88, n. 11
Lavoro subordinato – Mutamento delle mansioni e della qualifica
Il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta, di per se`, novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuita`, fra i medesimi soggetti, giacche` l’art. 2103 c. c. (sia nella vecchia che nella nuova formulazione), prevedendo la possibilita` di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell’oggetto dello stesso rapporto, ancorche` ad esso consegua, con l’attribuzione di un`altra qualifica, l’applicazione di una diversa normativa collettiva. Ne`, nella stessa ipotesi, e` configurabile una novazione soggettiva in conseguenza del passaggio del lavoratore da uno ad altro ramo dell’attivita` imprenditoriale del datore di lavoro, atteso che tali singoli rami, pur organizzati con rigida separazione di gestione, non assurgono a soggetti autonomi e distinti dall’unico imprenditore, cui fanno capo i rapporti giuridici dell’impresa nel suo complesso. (Nella specie, l’impugnata sentenza confermata dalla s.c. aveva ritenuto l’unicita`, ai fini della determinazione della indennita` di anzianita`, del rapporto del lavoratore che, gia` inquadrato nel personale autoferrotranviario, era stato poi addetto come “cambio turnista” presso il servizio acqua e gas gestito dal medesimo ente). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 22-12-87, n. 9611
Sconto bancario mediante girata di cambiale tratta
Nel caso di sconto bancario, mediante girata di cambiale tratta, il girante ed il traente del titolo si pongono nella qualita` di debitori solidali della banca girataria, e, pertanto, il comportamento di questa, consistente nell`esigere il pagamento nei confronti del traente, non puo` di per se` integrare una novazione od espromissione con effetti liberatori nei riguardi del girante. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 7-5-87, n. 4223
Estinzione dell’obbligazione – Novazione – Accertamento del giudice del merito – Incensurabilità in cassazione
L’accertamento della sussistenza della novazione di un’obbligazione e quindi della ricorrenza dei relativi elementi costitutivi, fra i quali l’animus novandi, si risolve in una quaestio voluntatis consistente in una indagine sull’individuazione e interpretazione della volontà negoziale, riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e corretta. Cassazione Civile, Sezione lavoro, Sentenza 23-4-80, n. 2686