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Art. 1236 cc – Dichiarazione di remissione del debito

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Articolo 1236 codice civile

Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore , salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.


 

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Successioni – Legato di liberazione da debito – In tema di successioni, il legato di “liberazione da debito” di cui all’art. 658, comma 1, c.c. (c.d. “legatum liberationis”), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l’estinzione dell’obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l’effetto della liberazione del legatario immediatamente all’apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto “ex nunc” nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l’effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-7-2022, n. 23404

 

Rinuncia al credito vantato da un avvocato avvenuta nel corso di un giudizio disciplinare – La dichiarazione di rinuncia di un avvocato ai crediti vantati nei confronti di un cliente, ove resa in un procedimento disciplinare a carico del professionista, va qualificata come remissione del debito ed estingue l’obbligazione solo ove comunicata al debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale dichiarazione non avesse efficacia estintiva, poiché non resa al debitore, ma emessa in un giudizio – disciplinare – distinto da quello di opposizione a … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-1-2022, n. 1057

 

Remissione del debito intervenuta prima della condanna – Deducibilità da parte del successore del creditore – Nell’ipotesi in cui venga emessa sentenza esecutiva in favore di un soggetto non più esistente al tempo della pronuncia, l’eventuale estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, per remissione del debito compiuta prima della condanna, deve essere eccepita dal debitore con l’ordinario mezzo di impugnazione, non potendo la stessa essere dedotta in sede di opposizione all’esecuzione iniziata dal … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-12-2021, n. 41263

 

Caratteristiche della remissione del debito – La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun’altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-11-2021, n. 36636

 

Diritto dell’ex coniuge alla quota della pensione di reversibilità – Rinuncia – Presupposti – In tema di divorzio, il diritto alla quota della pensione di reversibilità previsto dall’art. 9 l. n. 898 del 1970 spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile e non può essere escluso per il solo fatto che tale assegno non sia stato corrisposto per un periodo più o meno lungo senza alcuna reazione, giudiziale o stragiudiziale, dell’avente diritto, poiché tale inerzia non comporta “ipso facto” la rinuncia al menzionato assegno, in assenza della necessaria verifica giudiziale in ordine all’effettività della stessa e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 12-10-2021, n. 27875

 

Omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione – Presunzione di rinuncia al credito – Esclusione – Il mero omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione per oltre tre anni consecutivi, da cui consegua la cancellazione d’ufficio della società dal registro delle imprese, non costituisce presunzione grave, precisa e concordante di rinuncia al credito di cui la società è titolare e non è qualificabile come negozio di remissione del debito. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-5-2021, n. 13534

 

Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa – Rinuncia automatica al credito – Esclusione – Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d’ufficio ex art. 2490,ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall’azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 31-12-2020, n. 30075

 

Eccezione di estinzione del credito per remissione del debito – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione – L’eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d’ufficio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-12-2020, n. 29920

 

Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa – Rinuncia automatica al credito – Esclusione – L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 22-5-2020, n. 9464

 

Rinuncia – Desumibilità da un comportamento concludente – Valutazione del giudice di merito – Insindacabilità in cassazione – La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l’intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-6-2019, n. 16061

 

Tributi – Sostituzione d’acconto – Dichiarazione di remissione di debito del sostituito in favore del sostituto – Efficacia estintiva nei confronti del fisco – Esclusione – In tema di “sostituzione d’acconto”, la dichiarazione di remissione di debito del sostituito in favore del sostituto ha effetto estintivo della relativa obbligazione esclusivamente tra le parti e non anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, quale soggetto terzo estraneo al rapporto obbligatorio nel quale la remissione è stata effettuata. Cassazione Civile, Sezione Triburaria, Ordinanza 21-3-2019, n. 8012